Incarto n.
14.2018.209

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Bozzini

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 24 ottobre 2018 dalla

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

(titolare della ditta __________, __________)

 e patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 17 dicembre 2018 presentato da RA 1 contro la decisione emessa il 6 dicembre 2018 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 24 ottobre 2018 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 347.90 più interessi e spese.

 

                                  B.   All’udienza di discussione del 3 dicembre 2018 nessuno è comparso.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 6 dicembre 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 6 dicembre 2018 alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 dicembre 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento e la retrocessione degli atti al Pretore per nuova decisione, “rispettivamente” la reiezione dell’istanza di fallimento. Il 20 dicembre 2018 il presidente della Camera ha concesso al­l’impugnazione effetto sospensivo parziale e ha impartito all’CO 1 un termine per produrre la procura conferita ai firmatari dell’istanza o per ratificare il loro operato. La società ha dato seguito all’invito il 28 dicembre 2018, trasmettendo la “procura generale”, mentre il reclamante, con allegato spontaneo dell’11 gennaio 2019 ne ha contestato la validità e ha chiesto l’accoglimento del reclamo.

 

                                  E.   Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento .è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 17 dicembre 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 quello stesso giorno (per decorrenza del termine di giacenza postale giusta l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

 

                                   2.   Ritenendo che i firmatari dell’istanza, __________ e __________, non siano abilitati a rappresentare la società istante, perché non sono iscritti nel registro di commercio come membri del consiglio di amministrazione, direttori, procuratori o mandatari commerciali, il reclamante reputa l’istanza nulla e lesiva dell’art. 67 CPC e chiede alla Camera di annullare la decisione impugnata e di ritornare gli atti al Pretore per nuova decisione, “rispettivamente” di respingere l’istanza di fallimento. Sennon­ché, come visto (sopra ad D), la società istante ha prodotto la procura generale (“Generalvollmacht”) sottoscritta il 20 agosto 2018 da due sue organi con diritto di firma collettiva a due (PI 1 e PI 2, v. doc. D accluso al reclamo), che abilita i collaboratori del servizio d’incasso della PI 3 di __________ a inoltrare presso i tribunali competenti istanze di fallimento contro i propri clienti, firmandole collettivamente a due, e a esercitare tutti i suoi diritti e doveri nella procedura di fallimento. Che i firmatari dell’istanza in esame siano collaboratori del servizio d’incasso della PI 3 di __________ non è revocato in dubbio neppure dal reclamante. E contrariamente a quanto egli pare credere, non era necessaria una ratifica del loro operato, siccome quando PI 1 e PI 2 hanno presentato l’istanza, il 24 ottobre 2018, la procura generale era già stata conferita loro.

 

                                   3.   Il reclamante misconosce infine che in virtù dell’art. 27 cpv. 1 LEF, nella sua versione modificata entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (legge federale del 25 settembre 2015, RU 2016, 3643), chiunque avente l’esercizio dei diritti civili, comprese le persone giuridiche, è ormai autorizzato a rappresentare, anche professionalmente, altre persone nel procedimento esecutivo, e che per il rinvio dell’art. 68 cpv. 2 lett. c CPC ciò vale anche per la rappresentanza professionale nelle pratiche trattate in procedura sommaria previste dalla LEF a tenore dell’art. 251 CPC (FF 2014, 7510 ad 1.2.2; sentenza della CEF 14.2018.15 del 15 marzo 2018), in particolare in materia di fallimento (sopra consid. 1). L’istanza non viola quindi alcun monopolio, sicché il reclamo de­v’essere respinto. Essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento dev’essere nuovamente pronunciato.

 

                                   4.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e di conseguenza è pronunciato il fallimento di RA 1, titolare della __________, __________, dal

 

                                         mercoledì 16 gennaio 2019 alle ore 10:00.

 

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico di RE 1.

                                   3.   Notificazione a:

 

–     ;

–  ;

–  Ufficio di esecuzione, Mendrisio;

–  Ufficio dei fallimenti, Mendrisio;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).