Incarto n.
14.2018.20

Lugano

18 giugno 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna promossa con istanza 19 dicembre 2017 da

 

 

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sullo scritto del 9 febbraio 2018 presentato da RE 1 in merito alla decisione emessa il 31 gennaio 2018 dal Pretore aggiunto;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 agosto 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 20'446.05 oltre agli interessi del 4% dal 1° novembre 2010, indicando quale titolo di credito un prestito (“Darlehen”) del 1° novembre 2010;

 

                                         che statuendo con decisione del 31 gennaio 2018, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza presentata il 19 dicembre 2017 da CO 1 e rigettato in via provvisoria l’opposi­­zione interposta da RE 1 limitatamente a fr. 19'496.05 oltre agli interessi del 4% dal 1° settembre 2017 su fr. 13'320.–, ponendo a carico di lei le spese processuali di fr. 400.– e un’in­­dennità di fr. 700.– a favore dell’istante;

 

                                         che con scritto del 9 febbraio 2018 indirizzato al primo giudice, RE 1 ha preso posizione sulla sentenza appena citata, esponendo di non essere in grado di pagare fr. 700.– mensili, ma al massimo fr. 100.– mensili, come risulterebbe dalla sua tas­sazione fiscale del 2015;

 

                                         che la Pretura di Locarno-Campagna ha trasmesso quello scritto alla Camera come “appello”;

 

                                         che in realtà nella fattispecie entrerebbe in considerazione solo un reclamo, le sentenze emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

 

                                         che a ben vedere pare addirittura dubbio che RE 1 intenda davvero impugnare la sentenza del 31 gennaio 2018, anche con un reclamo, perché non la contesta in sé, ma “prend[e] posizione”, limitandosi a esporre i motivi per cui non è in grado di pagare rate di fr. 700.– mensili;

 

                                         che fosse anche trattato come reclamo, il noto scritto andrebbe dichiarato irricevibile, poiché RE 1 non si confronta con la motivazione della sentenza pretorile e non presenta conclusioni ammissibili in una procedura di rigetto dell’opposizione;

 

                                         che ad ogni modo il fatto ch’essa non sia in grado, a suo dire, di far fronte al pagamento del debito posto in esecuzione non costituisce un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposi­­zione;

 

                                         che semmai, RE 1 potrà far valere tale censura al com­petente Ufficio di esecuzione e fallimenti in sede di pignoramento (art. 93 LEF) o di realizzazione dei beni pignorati (art. 123 LEF) (sentenza della CEF 14.2016.35 del 29 febbraio 2016 consid. 6);

 

                                         che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, RE 1 risultando sprovvista di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 19'496.05, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è da trattare come reclamo, lo scritto presentato il 9 febbraio 2018 da RE 1 è irricevibile.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).