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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cassina |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 132/18/S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanza 8 novembre 2018 dalla
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CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )
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contro |
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RE 1 († 19 febbraio 2019), già in
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giudicando sul reclamo del 17 dicembre 2018 presentato daRE 1 contro la decisione emessa il 30 novembre 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 agosto 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di una fattura del 17 novembre 2016 di fr. 685.– oltre agli interessi del 5% dal 17 dicembre 2016 e per le spese di diffida di fr. 60.–;
che statuendo con decisione del 30 novembre 2018, il Giudice di pace del Circolo di Capriasca ha accolto l’istanza dell’escutente e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 60.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 dicembre 2018 per ottenerne, in ordine, l’annullamento, e nel merito l’annullamento “nel senso dei considerandi”;
che il reclamante è deceduto il 19 febbraio 2019;
che con decreto del 5 marzo 2019, il presidente della Camera ha impartito all’CO 1 un termine con scadenza al 30 giugno 2019 per comunicare se intendeva continuare l’esecuzione contro la comunione ereditaria (giusta l’art. 59 cpv. 2 LEF), in qual caso avrebbe dovuto produrre con la sua comunicazione un certificato ereditario, rendendola attenta che in caso di silenzio l’esecuzione sarebbe stata considerata come ritirata e la causa stralciata dal ruolo siccome senza oggetto;
che nel termine impartito l’istante è rimasta silente;
che conformemente a quanto preannunciato l’esecuzione va quindi considerata come ritirata e la causa stralciata dal ruolo siccome senza oggetto (art. 242 CPC);
che se la causa è stralciata al ruolo in quanto divenuta senza oggetto, le spese processuali vanno ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. CPC);
che nella fattispecie il reclamo sarebbe probabilmente dovuto essere parzialmente accolto, limitatamente all’annullamento della sentenza impugnata e alla retrocessione della causa al primo giudice per nuovo giudizio, siccome il Giudice di pace, prima di emettere la sentenza impugnata, non ha statuito sulla domanda 29 novembre 2018 di RE 1, volta a prorogare – per motivi di salute – il termine impartitogli per presentare osservazioni all’istanza;
che la necessità di rinviare la causa al primo giudice non sarebbe stata addebitabile a una delle parti, sicché per motivi di equità la tassa di giustizia relativa al presente giudizio va posta a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC);
che non si attribuiscono invece ripetibili agli eredi del reclamante, poiché l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non anche spese ripetibili (sentenze della CEF 14.2017.106 del 27 luglio 2017 consid. 5, 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 745.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è reputata ritirata. Di conseguenza, il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Non si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).