Incarto n.
14.2018.24

Lugano

22 giugno 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Pfister

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 158/2017 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina promossa con istanza 25 settembre 2017 da

 

 

 CO 1

 

 

contro

 

 

 RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 19 febbraio 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1° febbraio 2018 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nel corso del 2010 l’avv. CO 1 ha patrocinato __________ nella pratica di divorzio che la vedeva opposta a RE 1. La convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, omologata con sentenza del 7 giugno 2011, prevedeva l’impegno di RE 1 ad assumersi le spese legali della moglie. Pronunciato il divorzio, l’avv. CO 1 ha inoltrato a RE 1 la propria nota d’onorario di complessivi fr. 6'238.80.

 

                                  B.   Con un primo precetto esecutivo (n. 1__________) emesso dall’Ufficio di esecuzione di Lugano il 19 ottobre 2011, CO 1 ha escusso RE 1 per il pagamento di fr. 6'238.80 oltre agli interessi del 5% dal 17 ottobre 2011. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, CO 1 ha promosso un’azione a procedura semplificata alla Pretura di Lugano, sezione 2, chiedendo la condanna dell’escusso al pagamento di fr. 6'238.80 oltre agli interessi del 5% dal 17 ottobre 2011 e il rigetto dell’opposizione in via definitiva. Il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione con decisione del­l’8 giugno 2015 (inc. __________) limitatamente a fr. 4'904.90 oltre agli interessi del 5% dal 17 ottobre 2011 e alle spese esecutive. La tassa di giustizia di fr. 300.–, le spese di fr. 100.– e le spese di conciliazione di fr. 200.– sono state poste a carico di CO 1 in ragione del 20% e per il restante 80% a carico di RE 1, tenuto a rifondere alla controparte fr. 900.– a titolo di ripetibili parziali.

 

                                  C.   Con un secondo precetto esecutivo (n. 2__________) emesso il 24 luglio 2017 sempre dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha nuovamente escusso RE 1 per l’in­­casso di fr. 4'977.90 oltre agli interessi del 5% dal 17 ottobre 2011, indicando quale titolo di credito la “nota onorario 09.09.2011 e spese esecutive”.

 

                                  D.   Avendo RE 1 interposto opposizione anche al secondo precetto esecutivo, con istanza del 25 settembre 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina limitatamente a fr. 4'977.90 oltre agli interessi del 5% dal 17 ottobre 2011 su fr. 4'904.90 (anziché fr. 4'977.90). Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 24 ottobre 2011. Con replica del 20 novembre 2011 l’istante ha confermato la sua domanda, mentre con duplica del 3 gennaio 2018 il convenuto ha ribadito quanto già espresso con le proprie osservazioni.

 

                                  E.   Statuendo con decisione del 1° febbraio 2018, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta per fr. 4'904.90 oltre agli interessi del 5% dal 17 ottobre 2011 “e alle spese di CHF  73.– causate nel­l’esecuzione n. 1__________” (la prima), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 250.– a favore del­l’istante.

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un ricorso (recte: reclamo) del 19 febbraio 2018. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

 

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sen­za riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 19 febbraio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 l’8 febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                         Nel caso in esame ci si potrebbe interrogare se il reclamo sia formalmente ricevibile giacché il reclamante non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a contestare nuovamente la decisione invocata asserendo di non poter subire due condanne – la decisione del Pretore aggiunto dell’8 giugno 2015 e quella del Giudice di pace del 1° febbraio 2018 – per il medesimo fatto. Si giustifica tuttavia di entrare nel merito, dovendo l’impugnativa ad ogni modo venir respinta per i motivi che seguono.

 

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la sentenza dell’8 giugno 2015 del Pretore aggiunto di Lugano rappresenta un valido titolo di rigetto definito dell’opposizione. A mente del primo giudice il fatto che RE 1 l’abbia impugnata dapprima alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello e poi al Tribunale federale non è di rilievo, perché egli ha contestato solo il dispositivo n. 3 concernente le spese e le ripetibili, mentre i restanti dispositivi – in particolare il dispositivo n. 1, nel quale RE 1 è stato condannato a pagare l’im­­porto oggetto della seconda esecuzione, e il dispositivo n. 2, dove l’opposizione al primo precetto esecutivo è stata rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 4'904.90 – sono rimasti incontestati, passando quindi in giudicato.

 

                                   4.   Nel reclamo, RE 1 sostiene che tanto il Pretore aggiunto di Lugano con la propria decisione dell’8 giugno 2015 quanto il Giudice di pace nell’impugnata decisione del 1° febbraio 2018 lo abbiano entrambi condannato al versamento di fr. 4'904.90 oltre agli interessi del 5% dal 17 ottobre 2011 a favore di CO 1. L’escusso ritiene che diritto e giurisprudenza non consentano di condannarlo due volte per il medesimo fatto. Per questo motivo il reclamante conclude chiedendo l’an­­nullamento della decisione impugnata.

 

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

 

                                         Nella fattispecie, come rettamente appurato dal Giudice di pace e peraltro neppure contestato da RE 1 in questa sede, la decisione dell’8 giugno 2015 del Pretore aggiunto di Lugano (doc. A) è passata in giudicato per i dispositivi n. 1 e 2, avendola l’escusso impugnata solo per quanto concerne il dispositivo n. 3 (relativo alle spese). In tal senso, checché ne dica RE 1, la conclusione del suo reclamo del 10 luglio 2015 alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello (doc. 2) non lascia spazio a dubbi. Ad ogni modo, del resto, i reclami non sospendono automaticamente l’esecutività della decisione impugnata (art. 325 cpv. 1 CPC) e nel caso in RE 1 non ha dimostrato di avere ottenuto l’effetto sospensivo, nemmeno per il dispositivo n. 3 – invero non l’ha chiesto affatto (doc. 2). Ne discende che la decisione del Pretore aggiunto di Lugano è esecutiva già dalla sua notificazione al convenuto nel giugno del 2015 e il suo primo dispositivo costituisce quindi un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso del­l’art. 80 cpv. 1 LEF per fr. 4'904.90 oltre agli interessi del 5% dal 17 ottobre 2011 e alle spese causate dalla prima esecuzione, di fr. 73.– (doc. C).

 

                                        6.   In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

 

                                6.1   Nel caso specifico, RE 1 sostiene che la decisione impugnata sia da annullare avendo egli, a suo dire, subito due condanne per il medesimo fatto, ciò che ritiene essere contrario al diritto e alla giurisprudenza. Sennonché detta eccezione non rientra tra quelle enumerate all’art. 81 LEF. Ciò basterebbe già a respingere l’eccezione sollevata.

 

                                6.2   Solo per completezza, il principio cui pare riferirsi il reclamante – ne bis in idem – riguarda l’ambito penale (art. 11 CPP) e non quello civile in cui s’inserisce la pronuncia del Pretore aggiunto di Lugano. E comunque sia l’oggetto (principale) di tale decisione è diverso di quello della decisione del Giudice di pace: solo la prima condanna (nel merito) RE 1 a pagare all’ex moglie fr. 4'977.90 oltre agli accessori (dispositivo n. 1), mentre la seconda si limita a rigettare la sua opposizione al secondo precetto esecutivo: tratta unicamente un aspetto procedurale e non di merito (v. sopra consid. 2). È quindi fuorviante parlare di due condanne per il medesimo fatto. La decisione del Giudice di pace si riduce a permettere la continuazione dell’esecuzione volta all’incasso del credito accertato dal Pretore aggiunto. Quanto al dispositivo n. 2 della sentenza pretorile, dispone sì il rigetto dell’opposizione, ma a un’esecuzione diversa da quella oggetto della decisione del Giudice di pace, ossia la prima (n. 1__________) inoltrata nel 2011 (sopra ad B) e ormai perenta.

 

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

 

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'977.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–   .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).