Incarto n.
14.2018.29

Lugano

15 marzo 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.6387 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 novembre 2017 da

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1,)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 1° marzo 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 febbraio 2018 dal Pretore;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 giugno 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 14'338.– oltre agli interessi del 5% dal 14 giugno 2017 e di fr. 2'421.12 per pigioni e interessi conteggiati fino al 14 giugno 2017;

 

                                         che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 novembre 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, per gli importi posti in esecuzione sotto deduzione di un acconto di fr. 4'424.75;

 

                                         che l’invio contenente l’ordinanza con cui il Pretore ha assegnato al convenuto un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni all’istanza essendo ritornato con la menzione “non ritirato”, il 22 dicembre 2017 la Pretura l’ha rispedito al convenuto per posta A;

 

                                         che statuendo con decisione del 15 febbraio 2018, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 9'913.25 oltre agi interessi del 5% dal 14 giugno 2017, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e rinunciando ad assegnare ripetibili;

 

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 1° marzo 2018 per ottenerne l’annullamento e in via principale il rinvio al Pretore per nuovo giudizio e in via subordinata la riforma nel senso della reiezione dell’istanza;

 

                                         che il 9 marzo 2018 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione;

 

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

 

                                         che presentato il 1° marzo 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 19 febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

 

                                         che il reclamante contesta di avere ricevuto l’ordinanza di assegnazione del termine per presentare osservazioni scritte;

 

                                         che la Pretura non è in grado di dimostrare, come invece le incombe (DTF 141 I 102 consid. 7.1), che tale ordinanza sia pervenuta all’escusso, siccome l’invio per raccomandata dell’11 dicembre 2017 le è ritornato con la menzione “non ritirato” (v. la relativa busta), mentre non è dato di sapere se e quando il successivo recapito per posta “A” è andato a buon fine;

 

                                         che il diritto di essere sentito del convenuto è dunque evidentemente stato violato;

 

                                         che tale violazione implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3);

 

                                         che nel caso specifico la Camera non può quindi sanare la lesione del diritto di essere sentito del reclamante, poiché il suo pregiudizio è manifesto, egli postula esplicitamente sia l’annulla­­mento della sentenza impugnata sia il rinvio al primo giudice per nuovo giudizio, e la causa non può ritenersi matura per il giudizio, siccome l’istruttoria non è ancora iniziata;

 

                                         ch’emanata prematuramente, la sentenza impugnata va così annullata e la causa rinviata al Pretore per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC),

 

                                         che spetterà al primo giudice scegliere se assegnare all’escusso un nuovo termine per presentare osservazioni o convocare le parti a un’udienza;

 

                                         che il giudizio di rinvio non pregiudicando la sorte della causa nel merito, sulla quale il Pretore statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli retrocessa senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2);

 

                                         che la necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a una delle parti, per motivi di equità si prescinde dal riscuotere la tassa di giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);

 

                                         che non si attribuiscono invece ripetibili alla reclamante, poiché l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non anche spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5);

 

                                         che le spese di prima sede e le ripetibili sono annullate con il resto della sentenza impugnata e saranno nuovamente fissate dal Pretore con la nuova decisione (solo dietro richiesta esplicita e motivata della parte vittoriosa, trattandosi delle ripetibili);

 

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'759.12, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al Pretore per nuovo giudizio sul merito.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali. Fatta salva la compensazione con eventuali altri suoi debiti, l’anticipo di fr. 260.– è restituito a RE 1.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).