Incarto n.
14.2018.33

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 30 gennaio 2018 dalla

 

 

RE 1 

(patrocinata dall’__________ PA 1, )

 

 

contro

 

 

 

CO 1

(rappresentata da RA 1, )

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 9 marzo 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 28 febbraio 2018 dal Pretore aggiunto;

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 gennaio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la RE 1 – società attiva nel commercio, nella consulenza e nella prestazione di servizi nel settore dell’informatica (oltre alla realizzazione e alla vendita di soluzioni software per gestioni di imprese) – ha escusso la società CO 1 per l’in­casso di 1) fr. 757.35 oltre agli interessi del 5% dal 29 marzo 2016, di 2) fr. 1'233.90 oltre agli interessi del 5% dal 18 aprile 2016, di 3) fr. 1'555.20 oltre agli interessi del 5% dal 20 maggio 2016, di 4) fr. 820.80 oltre agli interessi del 5% dal 30 maggio 2016, di 5) fr. 283.35 oltre agli interessi del 5% dal 30 giugno 2016, di 6) fr. 275.40 oltre agli interessi del 5% dal 30 ottobre 2016, di 7) fr. 1'762.55 oltre agli interessi del 5% dal 2 febbraio 2017, di 8) fr. 1'457.35 oltre agli interessi del 5% dal 2 febbraio 2017 e di 9) fr. 826.20 oltre agli interessi del 5% dal 2 febbraio 2017, indicando quali titoli di credito: “1. Fattura n. __________ del 29.02.2016, 2. Fattura n. __________ del 18.03.2016, 3. Fattura n. __________ del 20.04.2016, 4. Fattura n. __________ del 30.04.2016, 5. Fattura n. __________ [recte: __________] del 31.05.2016, 6. Fattura n. __________ del 02.01.2017 [recte: del 30.09.2016], 7. Fattura n. __________ del 02.01.2017, 8. Fattura n. __________ del 02.01.2017 e 9. Fattura n.__________ del 02.01.2017”.

 

                                  B.   Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 gennaio 2018 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, indicando nella sua domanda la pretesa complessiva di fr. 8'972.10 oltre agli interessi del 5% dal 29 marzo 2016. Nel termine impartito per presentare le proprie osservazioni all’istanza, la parte convenuta è rimasta silente.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 28 febbraio 2018, il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 2'376.– oltre agli interessi del 5% dal 2 gennaio 2018, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 520.– a carico dell’i­­stante in ragione di 3/4 e la rimanenza a carico della convenuta, senza assegnare indennità.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 marzo 2018 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento parziale dell’i­­stanza limitatamente a fr. 7'462.80 (anziché fr. 2'376.–), oltre agli interessi del 5% dal 29 marzo 2016 su fr. 757.35, dal 20 maggio 2016 su fr. 1'555.20, dal 30 maggio 2016 su fr. 820.80, dal 30 ottobre (recte: giugno) 2016 su fr. 283.35 e dal 2 febbraio 2017 su fr. 4'046.10 (pari alla somma delle tre fatture di fr. 1'762.55 + fr. 1'457.35 + fr. 826.20).

 

                                         L’ordinanza – trasmessa al recapito dell’escussa indicato sull’e­­stratto del Registro di commercio – con cui il 26 marzo 2018 il presidente della Camera ha impartito alla CO 1 un termine di dieci giorni per presentare le proprie osservazioni al reclamo, è ritornata al mittente con la precisazione – da parte della Posta – che il destinatario aveva traslocato e il termine di rispedizione era scaduto.

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 9 marzo 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 1° marzo 2018, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                1.3   Nel caso concreto, di conseguenza, tutte le allegazioni di fatto presentate per la prima volta dalla RE 1 con il reclamo sono da considerarsi inammissibili. Nella misura in cui essa, tuttavia, ha indicato nell’istanza quale motivazione il “mancato pagamento delle fatture allegate; allegati rapporti di lavoro e contratti debitamente firmati”, si deve ritenere che le descrizioni figuranti sulle fatture, in particolare quando rinviano esplicitamente a specificati costi previsti dai contratti, sono state così sufficientemente (ancorché a malapena) allegate già in prima sede (in tal senso: Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 32 ad art. 55 CPC).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che la documentazione prodotta dall’istante costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF solo per due delle nove fatture di cui la società pretende il pagamento sulla base del “rapporto di lavoro” sottoscritto dall’escussa. Per le sette rimanenti egli ha infatti ritenuto che, da una parte, alcuni dei suddetti rapporti non risultano essere sottoscritti dalla convenuta mentre, dall’altra, non è possibile identificare una corrispon­denza tra gli importi indicati nei contratti e quelli fatturati. Per questo motivo, il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 2'376.–, pari alla somma delle fatture del 20 aprile (n. __________) e del 30 aprile 2016 (n. __________), oltre agli interessi del 5% dal giorno di emissione del precetto esecutivo, non risultando dagli atti alcuna previa valida messa in mora nel senso dell’art. 102 CO.

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 ritiene invece di “mera evidenza” la corrispondenza tra gli importi fatturati e quelli indicati nei contratti sottoscritti dall’escussa. Precisa in particolare che con la sottoscrizione delle due offerte intitolate “Progetto __________” (doc. C) e “Modulo __________” (doc. E) – nelle quali erano stati previsti dei costi ricorrenti per i servizi di aggiornamento del software (detti anche “maintenance”) e di assistenza telefonica (“help desk”) – il cliente ha accettato e riconosciuto senza riserve né condizioni di dover corrispondere annualmente l’importo indicato nella relativa quotazione. La reclamante passa poi in rassegna cinque delle sette fatture non riconosciute dal Pretore aggiunto (n. __________, __________, __________, __________ e __________), da cui a suo dire si evince chiaramente il riferimento ai servizi e ai prezzi indicati nei contratti, chiedendo che siano anch’esse riconosciute per l’importo di fr. 5'086.80 complessivi. Contesta infine la data di decorrenza degli interessi di mora stabilita dal primo giudice, osservando come sia i contratti sia le fatture prevedessero il pagamento entro trenta giorni (o, in alcuni casi, entro venti) dalla data di emissione delle stesse, sicché a sua mente il dies a quo corrisponde al primo giorno successivo alla scadenza del termine indicato.

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                5.1   Costituisce un titolo di riconoscimento di debito nel senso del­l’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­scusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di debito determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto il debito posto in esecuzione.

                                5.2   Nella fattispecie, davanti al primo giudice la RE 1 ha prodotto, allegandoli all’apposito formulario ufficiale per l’istanza di rigetto, il plico delle nove fatture (doc. B) indicate sul precetto esecutivo (doc. A) e tre offerte allestite per la convenuta (doc. C, D, E), di cui la prima (doc. C), intitolata “__________”, è stata sottoscritta il 20 agosto 2013 in sostituzione di quella stipulata solo cinque giorni prima tra le parti (doc. D). In particolare, nella suddetta offerta – oltre agli importi stabiliti per le licenze di diversi software – la convenuta ha sottoscritto un contratto di aggiornamento degli stessi e di assistenza telefonica. Anche sulla terza offerta del 18 dicembre 2015 (doc. E), denominata “__________”, la CO 1 ha, tra le altre cose, accettato – tramite la sua sottoscrizione – gli importi annuali dovuti per l’aggiornamento del soft­ware __________ (di fr. 765.–) e per l’assistenza telefonica __________ (di fr. 350.–).

                                5.3   Orbene, se è pacifico che le fatture prodotte dall’istante (plico doc. B) non possono costituire un titolo di rigetto provvisorio, poi­ché non sono state firmate dalla CO 1, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore aggiunto alcune delle stesse (e meglio le cinque menzionate nel reclamo) esplicitano il calcolo dei costi a carico dell’escusso in base a quanto da lui riconosciuto e sottoscritto nella terza offerta, e consentono di verificare senza eccessiva difficoltà i relativi importi posti in esecuzione. Già si è detto al riguardo che l’onere di allegazione dell’istante può considerarsi adempiuto, ancorché a stento (sopra consid. 1.3).

                                  a)   Nello specifico, la prima fattura n. __________ del 29 febbraio 2016 rinvia espressamente alla tassa annuale di fr. 765.– stabilita nell’offerta del 18 dicembre 2015 per la manutenzione (“maintenance”) del software __________ (doc. E, pag. 3). E poiché il periodo indicato sulla fattura è relativo ai mesi successivi alla sottoscrizione del contratto, conformemente a quanto stabilito nell’of­­ferta l’istante ha provveduto a richiedere gli importi “pro-rata temporis”, ossia da febbraio a dicembre 2016. Essendo dati gli elementi necessari a calcolare l’importo preteso di fr. 757.35 (pari ai fr. 765.– annui ./. 12 mesi x 11 + IVA), ne discende che l’offerta in questione costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio del­l’opposizione per la somma menzionata nella suddetta fattura.

                                  b)   Anche la fattura n. __________ del 31 maggio 2016 fa riferimento all’offerta del software __________, relativa stavolta all’assistenza telefonica “help desk” per il quale la convenuta aveva accettato e sottoscritto il costo di fr. 350.– annui. Anche in questo caso la pretesa dell’istante di fr. 283.35, richiesta “pro-rata temporis” per il periodo da aprile a dicembre 2016, è facilmente deducibile dalla fattura (fr. 350.– ./. 12 x 9 + IVA). Pacifico pertanto anche il riconoscimento di tale importo.

                                  c)   Per quanto concerne la fattura __________ del 2 gennaio 2017, le pri­me quattro voci della stessa (“S__________, C__________, Co__________” e “S__________ sono facilmente rintracciabili nell’offerta del 20 agosto 2013 denominata “__________” (doc. C, pag. 4) all’interno della quale la convenuta ha firmato il “Contratto di aggiornamento Software” (pag. 8). Con la sua sottoscrizione essa ha infatti accettato i “costi ricorrenti” annuali per le diverse manutenzioni del S__________, in cui erano peraltro incluse la fornitura di un upgrade annuo e la licenza SQL (doc. C pag. 4). E gli importi pretesi, di rispettivamente fr. 432.–, fr. 72.–, fr. 90.– e fr. 108.–, corrispondono ai fr. 702.– annui previsti contrattualmente. Per quanto concerne le ultime due poste della fattura, relative all’aggiornamento del software __________ (“Server + 1 Base User”), l’importo preteso di fr. 630.– corrisponde al costo annuale dovuto (doc. C, pag. 8 ad 9), mentre la pretesa di fr. 300.– è riferita al costo aggiuntivo di fr. 150.– ciascuno per ogni ulteriore server (doc. C, pag. 8 ad 10), che nel caso specifico risultano essere due. Anche in questo caso non vi sono dubbi per quanto concerne il nesso tra la fattura in questione e gli importi riconosciuti.

                                  d)   La fattura n. __________, anch’essa emessa il 2 gennaio 2017, rinvia per le prime due voci (“__________” e __________”) all’offerta relativa all’assistenza telefonica stabilita nel contratto sottoscritto il 20 agosto 2013 – per cui è stata stabilita una tassa annua, per entrambi i servizi, di fr. 500.– ciascuno (doc. C, pag. 8 ad 11 e 12) – mentre la terza si riferisce al costo dovuto annualmente per l’assistenza telefonica relativa al software __________, che come già visto sopra (consid. 5.3/b) corrisponde a fr. 350.– annui (doc. E, pag. 3). Le offerte sottoscritte dall’escus­­sa costituiscono pertanto un valido riconoscimento di debito per gli importi pretesi con questa fattura, nella quale l’istante ha ridotto di fr. 0.20 ciascuna delle tre voci.

                                  e)   Pacifico infine il riconoscimento di debito che si desume dalla fattura n. __________ del 2 gennaio 2017, relativa al costo di fr. 765.– dovuto per tale anno per la manutenzione del software __________ (doc. E pag. 3), oltre all’IVA dell’8%, per un totale di fr. 826.20.

                                5.4   In definitiva, le due offerte sottoscritte dalla CO 1 costituiscono un valido titolo di rigetto dell’opposizione non solo per le due fatture (n. __________ e __________) riconosciute dal Pretore aggiunto, ma anche per le altre cinque (n. __________, __________, __________, __________ e __________) evidenziate dall’istante in questa sede. E poiché sia le offerte sia le fatture prevedevano il pagamento del dovuto entro 20 giorni per alcune di esse (n. __________, __________ e __________), rispettivamente 30 giorni per le due altre (n. __________ e __________), dalla loro emissione, trattandosi di scadenze fisse (art. 108 n. 3 CO) non era necessaria interpellazione alcuna. In parte errata, la sentenza impugnata deve di conseguenza essere riformata nel senso del parziale accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 7'462.80. Stante tuttavia il divieto di aggiudicare a una parte più di quanto essa abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), quale data di decorrenza degli interessi di mora arretrati del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) va mantenuta per ogni fattura la scadenza del termine di trenta giorni dalla sua emissione, come richiesto nel precetto esecutivo (doc. A).

                                   6.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza parziale reciproca nella prima istanza (art. 106 cpv. 2 CPC) e quella totale dell’escussa in seconda sede (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza di prima sede alla reclamante, che non ha formulato alcuna richiesta motivata in tal senso (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), mentre in sede di reclamo, in cui è stata patrocinata da un avvocato, le vanno riconosciute ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC.

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'086.80 (fr. 7'462.80 ./. 2'376.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 7'462.80 oltre agli interessi del 5% dal 29 marzo 2016 su fr. 757.35, dal 20 maggio 2016 su fr. 1'555.20, dal 30 maggio 2016 su fr. 820.80, dal 30 giugno 2016 su fr. 283.35 e dal 2 febbraio 2017 su fr. 4'046.10.

                                         2.   Le spese processuali di complessivi fr. 520.–, anticipate dalla parte istante, sono poste a suo carico in ragione di 1/4 e per la rimanenza a carico della CO 1. Non si assegnano indennità.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 350.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).