Incarto n.
14.2018.45

Lugano

16 agosto 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause 0032-2018-S e 0033-2018-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promosse con istanze del 22 gennaio 2018 dallo

 

 

CO 1

(rappresentato dall’RA 1, __________)

 

 

contro

 

 

 RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 19 marzo 2018 presentato da RE 1 contro le decisioni emesse il 12 marzo 2018 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 ottobre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 2'039.15 oltre agli interessi del 2.5% dal 20 ottobre 2017, 2) fr. 28.60 e 3) fr. 50.–, indicando quali titoli di credito: “1. imposta di donazione decreto no. 2581.09 + interessi 2.50% calcolati dal termine di scadenza, dal 27.03.17, 2. Imposta di donazione, 3. Interessi aggiornati fino al 19.10.17”.

 

                                  B.   Con un secondo precetto esecutivo (n. __________) pure emesso il 20 ottobre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo CO 1 ha escusso RE 1 altresì per l’incasso di  1) fr. 615.40 oltre agli interessi del 2.5% dal 20 ottobre 2017,     2) fr. 8.65 e 3) fr. 50.–, indicando quali titoli di credito: “1. imposta di donazione decreto no. 2581.09 + interessi 2.50% calcolati dal termine di scadenza, dal 27.03.17, 2. Imposta di donazione, 3. Interessi aggiornati fino al 19.10.17”.

 

                                  C.   Avendo RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con due istanze separate del 22 gennaio 2018 lo CO 1 ha chiesto alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne il rigetto definitivo delle opposizioni, per quanto riguarda la prima limitatamente a fr. 29.15 per gli interessi aggiornati fino al 31 dicembre 2017 e a fr. 50.– per la tassa di diffida, avendo dedotto un accredito di fr. 2'039.15 (pari all’importo capitale della prima imposta) ricevuto nel frattempo dall’escusso, e per quanto attiene invece alla seconda limitatamente a fr. 8.80 per gli interessi aggiornati fino al 31 dicembre 2017 e a fr. 50.– per la tassa di diffida, avendo dedotto un ulteriore accredito di fr. 615.40 (pure esso pari all’importo capitale dell’imposta). Nei termini impartitigli dal Giudice di pace, la parte convenuta non ha presentato osservazioni scritte.

 

                                  D.   Statuendo con decisione del 12 marzo 2018 (inc. 0033-2018-s), il Giudice di pace ha accolto la prima istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto al primo precetto esecutivo per “fr. 2'039.15 oltre fr. 29.15 interessi al 2.5% fino al 31.12.2017; interessi al 2.5% dal 01.01.2018 su fr. 2'039.15”, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 220.– e un’indenni­­tà di fr. 25.– a favore dell’istante.

 

                                  E.   Con decisione separata di stessa data (inc. 0032-2018-s), il Giudice di pace ha accolto anche l’altra istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione al secondo precetto esecutivo per “fr. 615.40 oltre fr. 8.80 interessi al 2.5% fino al 31.12.2017; interessi al 2.5% dal 01.01.2018 su fr. 615.40”, ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 25.– a favore dell’istante.

 

                                  F.   Contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con un unico reclamo del 19 marzo 2018 per ottenerne l’annullamento e la reiezione di entrambe le istanze. Nelle sue osservazioni del 22 maggio 2018, lo CO 1 si è rimesso alla decisione della Camera, pur ammettendo che il capitale delle due imposte è stato pagato dopo la presentazione delle domande di esecuzione.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Il reclamo in esame è diretto contro sentenze di contenuto analogo, che pongono le medesime questioni giuridiche. Si giustifica così, per economia processuale, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

 

                                1.2   Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 19 marzo 2018 contro le sentenze notificate a RE 1 il 13 marzo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

 

                                1.3   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                         Nel caso in esame, RE 1 non ha presentato osservazioni scritte in prima istanza, sicché tutte le sue allegazioni di fatto sono irricevibili in questa sede, fermo restando che il giudice del rigetto deve comunque esaminare d’ufficio l’esistenza di un valido titolo di rigetto dell’opposizione (sotto consid. 6). Sempre per l’art. 326 cpv. 1 CPC, le ricevute di pagamento del 23 ottobre 2017 che comprovano il pagamento di fr. 615.40 e di fr. 2'039.15 a favore dell’RA 1, annesse al reclamo, sono inammissibili, ma il fatto è comunque ammesso dall’istante, che l’ha anzi allegato esso stesso già in prima sede.

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

 

                                   3.   Nelle decisioni impugnate, il Giudice di pace ha considerato che la notifica di tassazione del 23 febbraio 2017 prodotta dall’istante e passata in giudicato costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per fr. 2'039.15 oltre agli interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2018 e per fr. 29.15 per interessi del 2.5% fino al 31 dicembre 2017, rispettivamente per fr. 615.40 oltre agli interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2018 e per fr. 8.80 per interessi del 2.5% fino al 31 dicembre 2017. Il giudice di pace non ha invece rigettato l’opposizione per le tasse di diffida di fr. 50.–, difettando al riguardo un titolo (e in particolare le stesse diffide).

 

                                   4.   Nel reclamo RE 1 afferma di aver già pagato i saldi in questione il 23 ottobre 2017 e di rimanere pertanto in attesa di un nuovo conteggio inerente agli interessi di ritardo, dedotte le tasse di giustizia.

 

                                   5.   Nelle sue osservazioni lo CO 1 evidenzia di aver presentato le istanze di rigetto dell’opposizione limitatamente agli interessi di ritardo e alle tasse di diffida, precisando che l’intero debito capitale è stato pagato dopo la presentazione delle domande di esecuzione.

 

                                   6.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

 

                                         Nella fattispecie la notifica di tassazione del 23 febbraio 2017 emessa dall’Ufficio delle imposte di successione e donazione, passata in giudicato, costituisce in principio valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv 2 n. 2 LEF e 244 cpv. 3 LT per fr. 2'039.15 e per fr. 615.40, oltre agli interessi di mora del 2.5% (v. tabella riassuntiva nel decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2017, RL 640.320) dalla scadenza del termine di pagamento di 30 giorni, ossia dal 27 marzo 2017, ricordato che di principio le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati sul credito accertato sebbene non lo specifichino esplicitamente, decorrenza e tasso d’interesse essendo definiti, laddove esista, dalla legislazione speciale applicabile alla pretesa posta in esecuzione (sentenze della CEF 14.2015.248 del 13 aprile 2016, consid. 5.5, e 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.3/a, e i rinvii).

 

                                   7.   Nell’istanza, tuttavia, lo CO 1 ha chiesto che gli venisse concesso il rigetto definitivo dell’opposizione nella pri­ma esecuzione limitatamente a fr. 79.15, ovvero per gli interessi di ritardo “aggiornati fino al 31 dicembre 2017” (o meglio maturati durante i 206 giorni tra la scadenza di pagamento del 27 marzo 2017 e l’accredito avvenuto il 23 ottobre 2017), di fr. 29.15, oltre alla tassa di diffida, di fr. 50.–, e nella seconda a fr. 58.80, ossia per gli interessi di ritardo per lo stesso periodo, pari a fr. 8.80, e per la tassa di diffida, di fr. 50.–, segnalando che l’escusso aveva versato nel frattempo l’importo capitale delle due imposte (rispettivamente di fr. 2'039.15 e fr. 615.40). Come visto il primo giudice non ha però tenuto conto dei pagamenti in questione e ha rigettato le opposizioni per l’intero importo delle imposte e per i relativi interessi di ritardo. Egli ha quindi statuito ultra petita, vale a dire ha aggiudicato all’istante più di quanto avesse domandato, e ciò in contrasto con il disposto dell’art. 58 cpv. 1 CPC (sentenza della CEF 14.2015.144 del 17 novembre 2015 consid. 6). Giuridicamente errate, le decisioni impugnate vanno quindi riformate nel senso che le opposizioni devono essere rigettate in via definitiva, così come richiesto dall’istante, limitatamente a fr. 79.15 nella prima esecuzione e a fr. 58.80 nella seconda.

 

                                         Non si disconosce, invero, che lo Stato, come giustamente rilevato dal primo giudice, non ha prodotto alcun titolo di rigetto per le tasse di diffida. Sennonché in assenza di un accordo contrario delle parti (che incombe all’escusso allegare e dimostrare in virtù dell’art. 81 LEF), l’ente pubblico escutente poteva validamente imputare gli acconti anzitutto sugli interessi di mora e le tasse di diffida (art. 85 CO per analogia) e per la rimanenza sulle imposte (sentenze della CEF 14.2017.166 dell’11 gennaio 2018 consid. 5.2/b, e 14.2017.96 del 29 settembre 2017 consid. 5.3/b). Nel caso in esame, dunque, la parte dei debiti non coperta dagli acconti di fr. 2'039.15 e fr. 615.40 è da considerare quali imposte, per cui le notifiche di tassazione agli atti costituiscono, come visto (sopra consid. 6), validi titoli di rigetto definitivo. Su quei saldi scoperti hanno continuato a maturare interessi di mora del 2.5%, ma stante il già citato divieto di statuire ultra petita non se ne può tenere conto perché lo Stato non ha formulato nelle istanze una chiara domanda al riguardo. Il reclamo va così parzialmente accolto limitatamente all’importo capitale delle imposte.

 

                                   8.   La tassa di giustizia relativa all’odierno giudizio, come pure quella di prima sede, seguirebbero la soccombenza di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), ricordato che l’istante si è rimesso alla decisione della Camera, ma tenuto conto del palese errore del Giudice di pace nello statuire ultra petita, non imputabile in alcun modo alle parti, per motivi di equità esse vengono poste a carico dello Stato (art. 107 cpv. 1 lett. f e cpv. 2 CPC; sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 6.1). Non si assegnano indennità d’inconvenienza, non avendo l’istante giustificato nulla in proposito in prima sede (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), mentre in seconda non ha formulato alcuna richiesta al riguardo.

 

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'039.15 in una causa e di fr. 615.40 nell’altra, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo nella causa 0033-2018-S del Giudice di pace del circolo di Taverne è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 79.15.

                                         2.   Non si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità.

 

                                  2.   Il reclamo nella causa 0032-2018-S del Giudice di pace del circolo di Taverne è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 58.80.

                                         2.   Non si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Non si prelevano spese processuali per il presente giudizio. Fatta salva la compensazione con eventuali altri suoi debiti, l’antici­­po di fr. 100.– versato dal reclamante gli è restituito.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

–   ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).