Incarto n.
14.2018.46

Lugano

16 ottobre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 23 gennaio 2018 da

 

 

 RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, )

 

 

contro

 

 

 

 CO 1

(patrocinato dall’__________ PA 2, )

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 5 aprile 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 marzo 2018 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 gennaio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 20'000.– oltre agli interessi del 5% dal 17 agosto 2017, indicando quale titolo di credito: “Pagamento ripetibili sentenza Pretura Locarno-Città 17.08.2017, inc. __________, immediatamente esecutiva. Lettera __________ PA 1 a __________ PA 2 19.12.2018 (recte: 2017)”.

 

                                  B.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 gennaio 2018 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 9 febbraio 2018, cui sono seguite una replica del 20 febbraio e una duplica del 1° marzo 2018 inoltrate spontaneamente dalle parti, le quali si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti domande.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 21 marzo 2018, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 700.– a favore della parte convenuta.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 aprile 2018 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuova decisione. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 5 aprile 2018 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 26 marzo 2018, ossia durante le ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF), in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il 9 aprile 2018, essendo venuto a scadere giovedì 19 aprile 2018.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza dopo aver ritenuto che l’immediata esecutività di una decisione cautelare di prima istanza contro la quale è stato interposto appello, si estende alla sola misura provvisionale come tale e non anche alle spese giudiziarie incluse nel dispositivo. A sostegno della propria conclusione il primo giudice si è basato sul passaggio dottrinale di Francesca Verda Chiocchetti nel Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero (n. 55 ad art. 315 CPC, che rinvia a una decisione del Tribunale federale), rilevando che solo per l’esecuzione della misura cautelare sussiste un’urgenza, non invece per la pretesa relativa alle spese giudiziarie, per le quali si può attendere la decisione definitiva.

 

                                   4.   Nel reclamo RE 1 ribadisce invece l’immediata esecutività dell’intero dispositivo della decisione cautelare da lui prodotta quale titolo di rigetto, contestando in particolare il riferimento a Verda Chiocchetti su cui si è basato il Pretore – a suo dire “da sola nella dottrina” – dal momento che la legge non prevede alcuna eccezione in tale ambito per quanto concerne le tasse, le spese e le ripetibili. Al proposito egli non ritiene applicabile alla fattispecie la decisione del Tribunale federale (DTF 117 II 209) evocata dalla coautrice del Commentario e seguita dal primo giudice, poiché oltre ad essere stata pronunciata quasi 27 anni fa e da allora mai più confermata dall’alta Corte, essa concerne un ambito – il diritto di risposta – diverso da quello in oggetto. A mente del reclamante, col suo appello CO 1 avrebbe potuto chiedere l’effetto sospensivo per il dispositivo relativo alle spese e alle ripetibili, anche se nel caso concreto non sarebbero date le condizioni per la sua concessione, non sussistendo un pregiudizio difficilmente riparabile.

 

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Egli verifica in particolare, sempre d’ufficio, che il titolo prodotto sia esecutivo, ma non se sia oggetto di un ricorso al quale sarebbe stato concesso l’effetto sospensivo (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 11 ad art. 80 LEF).

 

                                5.1   Nella fattispecie RE 1 fonda la propria pretesa nei confronti del convenuto sulla decisione cautelare del 17 agosto 2017 (doc. B accluso all’istanza, inc. __________) con cui il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha parzialmente accolto l’i­­stanza da lui promossa riconoscendogli, tra le altre cose, ripetibili di fr. 20'000.–. Orbene, che la suddetta decisione non sia ancora passata in giudicato è pacifico, dal momento che CO 1 l’ha impugnata tramite appello e la procedura è tuttora pendente davanti ai giudici aditi. Nondimeno, come correttamente ricordato dal reclamante, per ottenere il rigetto definitivo dell’oppo­­sizione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF non è necessario che la sentenza invocata quale titolo di rigetto sia passata in giudicato, bensì è sufficiente che la stessa sia “esecutiva” (sentenza della CEF 14.2015.234 del 6 aprile 2016, consid. 5.1/a, con rinvii). Il problema da risolvere in questa sede è quindi quello di sapere se, come sostiene RE 1, la decisione cautelare in oggetto è da considerare esecutiva ai sensi dell’art. 315 cpv. 4 lett. b CPC anche per l’importo riconosciuto a titolo di ripetibili – dal momento che l’appello contro provvedimenti cautelari non ha di principio effetto sospensivo – o se, come stabilito dal Pretore, l’immediata esecutività della stessa si estende solo alla misura provvisionale in quanto tale.

 

                                5.2   Giusta l’art. 315 cpv. 4 CPC, l’appello diretto contro una decisione in materia di diritto di risposta o di provvedimenti cautelari non ha per legge effetto sospensivo. Solo le decisioni di prima istanza emesse in questi due ambiti – l’enumerazione è esaustiva – sono pertanto immediatamente esecutive nonostante l’appello. In una sentenza del 2013 il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello contro una decisione in materia di provvedimenti cautelari e di diritto di risposta costituisce senz’altro un rimedio giuridico ordinario atto a sospendere la forza di cosa giudicata formale, puntualizzando però che l’espressione “non ha effetto sospensivo” contenuta nell’art. 315 cpv. 4 CPC è riferita unicamente all’esecutività immediata dei provvedimenti in questione (DTF 139 III 489 consid. 3). Proprio per la loro natura fondata sull’urgenza, infatti, tali istituti non possono essere “paralizzati” da un effetto sospensivo (v. fra altri, Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ª ed. 2015, p. 289 ad 3; Steininger in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerischen ZPO, Kommentar, 2a ed. 2016, n. 8 ad art. 315 CPC). Il Codice di procedura civile prevede tuttavia un’eccezione a tale principio per quanto concerne l’esecuzione di provvedimenti cautelari, che può essere sospesa qualora la parte interessata rischi di subire un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 315 cpv. 5 CPC).

 

                                5.3   La questione di sapere se l’immediata esecutività di una decisione cautelare valga anche per il dispositivo sulle spese processuali e per le ripetibili in essa contenuto non pare ancora avere ottenuto una risposta nella giurisprudenza del Tribunale federale. Infatti solo per quanto concerne il tema dell’appello contro una decisione in materia di diritto di risposta (v. art. 28l cpv. 4 CC, nel frattempo abrogato e sostituito appunto, con l’entrata in vigore del codice di diritto processuale svizzero, dall’art. 315 cpv. 4 lett. a CPC) i giudici dell’alta Corte hanno stabilito che l’esclusione dell’effetto sospensivo per tale istituto non si estende alle spese giudiziarie (intese quelle previste oggi dall’attuale art. 95 CPC, Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed. 2016, n. 52 ad art. 315 CPC), perché solo il diritto di risposta in quanto tale deve avvenire – per sua natura – rapidamente, mentre ammettere anche l’im­­mediata esecutività del dispositivo sulle spese avrebbe comportato più che altro lo svantaggio, per l’impresa responsabile del mezzo di comunicazione, di dover provvedere a recuperare quan­to già corrisposto alla controparte nel caso in cui l’appello interpo­sto fosse stato ritenuto fondato (DTF 117 II 209, consid. 1/c).

 

                                         La dottrina segue tale orientamento (Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel Kommentar, 2013, n. 41 ad art. 315 CPC; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, 2012, n. 14a ad art. 315 CPC; Steininger in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, 2a ed. 2016, n. 9 ad art. 315 CPC; Reetz/Hilber, op. cit. loc. cit.; Staehelin/Staehelin/ Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed. 2013, n. 17 ad § 26; Benedikt Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, pag. 418 n. 969). Solo un autore ritiene che la decisione in questione valga anche per il dispositivo sulle spese giudiziarie nelle decisioni in materia di provvedimenti cautelari impugnate con appello nel senso dell’art. 315 cpv. 4 lett. b CPC (Verda Chiocchetti in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. II, 2a ed. 2017, n. 55 ad art. 315 CPC).

 

                                5.4   Sapere se l’esecutività della decisione sulle spese processuali relativa a un provvedimento cautelare appellato sia sospesa, conformemente alla regola generale (art. 315 cpv. 1 CPC), o non lo sia per l’eccezione dell’art. 315 cpv. 4 lett. b CPC è questione d’interpretazione.

 

                                  a)   La legge s’interpreta dapprima per sé stessa, esaminandone il testo (interpretazione letterale), il senso e scopo (interpretazione teleologica) e i valori che ne stanno alla base, derivanti in particolare dalla relazione con altri disposti (interpretazione sistematica) e dai lavori preparatori (interpretazione storica). L’interprete deve lasciarsi guidare dall’idea che il senso della norma non risulta già dal suo testo, ma solo dalla legge così come intesa e concretizzata nella fattispecie. Quanto ricercato è una decisione materialmente corretta sul piano normativo, finalizzata a un risultato soddisfacente alla luce della ratio legis. Al riguardo, il Tribunale federale s’ispira a un pluralismo metodologico, che non stabilisce a priori una gerarchia degli elementi interpretativi (DTF 141 III 155 consid. 4.2; 136 II 236 consid. 4.1; 134 II 311 consid. 5.2; 131 II 567 consid. 3.5). Nel caso siano possibili più interpretazioni, esso opta per quella che corrisponde al meglio alle prescrizioni di rango costituzionale (DTF 136 II 154 consid. 3 con rinvii).

 

                                         Ne discende che, all’occorrenza, una norma il cui testo è a prima vista chiaro può essere estesa per analogia a una situazione che non contempla esplicitamente (estensione teleologica) e, viceversa, ove il suo tenore appaia troppo ampio rispetto alla propria finalità, non essere applicata a una situazione cui parrebbe invece riferirsi (cosiddetta riduzione teleologica) (DTF 137 III 342 consid. 3.1; 143 II 274 consid. 4.3.1 con rinvii; sentenza della CEF 14.2006.35 del 24 aprile 2007 consid. 3.3/d, massimata in RtiD 2009, I 749 n. 72c).

 

                                  b)   Nel caso in esame, il testo dell’art. 315 cpv. 4 lett. b CPC non fa alcuna distinzione tra il provvedimento cautelare in sé e le connesse spese e ripetibili. Una riduzione teleologica del suo campo d’applicazione al solo provvedimento cautelare, come proposta, nel risultato, da Verda Chiocchetti, si giustificherebbe solo se fosse conforme alla finalità della norma.

 

                                         Al riguardo, i lavori preparatori non forniscono alcuna indicazione diretta. La questione della sorte delle spese e ripetibili non è infatti affrontata (FF 2006, pag. 6746).

 

                                         Dal profilo della sistematica della legge si giunge a conclusioni contrastanti. Tenuto conto del carattere eccezionale della sospensione dell’esecutività prevista dall’art. 315 cpv. 4 CPC relativamente alla regola generale contraria prescritta dal primo capoverso nella stessa norma, potrebbe apparire indicato ridurne la portata al solo diritto di risposta o al solo provvedimento cautelare, ad esclusione di spese e ripetibili, come peraltro deciso dal Tribunale federale per il diritto di risposta prima dell’entrata in vigore del CPC (sopra consid. 5.3). Sennonché l’art. 315 cpv. 5 CPC contiene una norma speciale per i provvedimenti cautelari, per cui l’esecuzione può esserne eccezionalmente sospesa se la parte interessata rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile. Il fatto ch’essa non si estenda al diritto di risposta depone piuttosto contro l’applicazione analogica della giurisprudenza federale in materia di diritto di risposta ai provvedimenti cautelari.

 

                                  c)   Dal punto di vista teleologico, l’esigenza di esecuzione immediata dei provvedimenti cautelari mira, come per il diritto di risposta, a evitare che l’istituto in sé, la cui efficacia dipende da una celere attuazione dei provvedimenti, possa essere svuotato del suo senso ove l’opponente potesse congelarne gli effetti appellandosi contro la decisione (cfr. DTF 117 II 210 consid. 1/c; Steinin­ger, op. cit., n. 8 ad art. 315). Lo stesso, invece, non può dirsi per la decisione sulle spese e le ripetibili, per la quale in linea di massima non sussiste la medesima urgenza. Ammetterne l’im­­mediata esecutività avrebbe lo svantaggio che, in caso di accoglimento dell’appello, le spese e ripetibili pagate dalla parte appellante – sia essa l’impresa responsabile del mezzo di comunicazione o il convenuto nella procedura cautelare – dovrebbero esserle restituite (DTF 117 II 210 seg. consid. 1/c).

 

                                         Nei rari casi in cui l’esigenza di corresponsione delle spese e ripetibili potrebbe rivelarsi urgente – in pratica quando l’appellante dovesse rischiare di diventare insolvibile o di lasciare la Svizzera, ipotesi in cui la legge non consente alla parte appellata di chiedere il versamento di una cauzione processuale stante il carattere sommario delle procedure cautelari (art. 248 lett. d e 99 cpv. 3 lett. c CPC) – pare possibile per la parte appellata chiedere all’autorità giudiziaria superiore di autorizzare l’esecuzione anticipata del dispositivo su spese e ripetibili (art. 315 cpv. 2 CPC).

 

                                  d)   Quanto alla regola speciale dell’art. 315 cpv. 5 CPC, essa a ben vedere non è discriminante per la questione da risolvere, checché ne dica il reclamante, secondo cui CO 1 avrebbe dovuto chiedere la concessione dell’effetto sospensivo per il dispositivo sulle spese processuali sulla scorta di tale norma. In effetti, secondo il suo testo l’art. 315 cpv. 5 CPC appare concernere solo “l’esecuzione di provvedimenti cautelari” e la sospensione è legata a un “pregiudizio irreparabile”, che di principio è da escludere trattandosi del pagamento di spese e ripetibili (sopra consid. 5.4/c). Del resto, indipendentemente dall’effetto (sospensivo o no) dell’appello sulle misure conservative, la decisione sulle spese e le ripetibili, vista la finalità dell’art. 315 cpv. 4 CPC, è da considerare sospesa in ambedue le ipotesi, fatti salvi, come detto, i rari casi in cui se ne giustifichi l’esecuzione anticipata nel senso dell’art. 315 cpv. 2 CPC.

 

                                  e)   Ponderando i diversi elementi interpretativi appena esposti, il carattere eccezionale dell’art. 315 cpv. 4 CPC e la sua finalità sono da considerare preponderanti rispetto al suo testo, la cui indeterminatezza non risulta voluta dal legislatore. Deve quindi essere interpretato nel senso che l’esecuzione immediata della decisione appellata è limitata al diritto di risposta e ai provvedimenti cautelari, mentre l’esecuzione della correlativa decisione su spese e ripetibili è di principio sospesa, fatta salva la facoltà di ottenerne l’esecuzione anticipata nel senso dell’art. 315 cpv. 2 CPC.

 

                                   f)   Il riferimento a Staehelin (op cit., n. 8a ad art. 80) non giova poi al reclamante, poiché l’autore citato si limita a esporre genericamente come una decisione impugnata con un rimedio giuridico che non ne sospende l’esecuzione per legge e al quale non è stato concesso l’effetto sospensivo è da reputare esecutiva, e pertanto atta a giustificare il rigetto definitivo dell’opposizione, senza precisare se, in concreto, l’appello contro il dispositivo sulle spese processuali relative a una provvedimento cautelare sia o no automaticamente sospensivo.

 

                                5.5   In definitiva, come correttamente stabilito dal primo giudice, la decisione cautelare del 17 agosto 2017 prodotta dall’istante è immediatamente esecutiva solo per il provvedimento cautelare in quanto tale – ossia il divieto imposto a CO 1 (unitamente a R__________ __________) di disporre in qualsiasi modo dei diritti e dei valori immobiliari di proprietà dell’istante – ma non per le ripetibili riconosciute a favore del reclamante. Per queste ultime la menzionata sentenza non costituisce quindi un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF. Merita pertanto conferma la decisione impugnata, onde la reiezione del reclamo.

 

                                   6.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

 

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 20'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).