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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 febbraio 2018 da
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CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, )
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 19 aprile 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 aprile 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 gennaio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 60'000.– oltre agli interessi del 5% dall’8 dicembre 2017, 2) fr. 10'000.– oltre agli interessi del 5% dall’8 dicembre 2017, 3) fr. 5'700.– e 4) fr. 950.–, indicando quali titoli di credito: “1 e 2. Prestiti del 25 febbraio 2013, esigibili al 31 dicembre 2014, 3. Interessi al 2% dal 23.2.2013 al 22.11.2017 su fr. 60'000.– e 4. Interessi al 2% dal 23.2.2013 al 22.11.2017 su fr. 10'000.–”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 febbraio 2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitando la sua pretesa a fr. 10'000.– oltre agli interessi del 5% dall’8 dicembre 2017 e a fr. 950.–. All’udienza di discussione tenutasi il 9 aprile 2018, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta eccependo la compensazione. In sede di replica e duplica orali, le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive e antitetiche posizioni.
C. Statuendo con decisione del 10 aprile 2018, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione limitatamente a fr. 10'000.– oltre agli interessi del 5% dall’8 dicembre 2017, ponendo a carico della parte convenuta le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 750.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 aprile 2018 per ottenere la riforma del dispositivo sulle spese giudiziarie nel senso di ridurre la tassa di giustizia a suo carico a fr. 100.– (in luogo di fr. 250.–) e le ripetibili a fr. 200.– (anziché fr. 750.–), ponendone una parte a carico dell’istante, risultato parzialmente soccombente. Nelle sue osservazioni del 26 aprile 2018, CO 1 ha chiesto in via principale che il reclamo venga dichiarato irricevibile, e in via subordinata che sia respinto.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo. In ogni caso la via del reclamo è anche l’unica aperta contro le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC). In ambedue i casi il reclamo va inoltrato alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 e 4a LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 19 aprile 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 l’11 aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel caso specifico l’allegazione del reclamante secondo cui egli si trova in assistenza e la decisione del 30 marzo 2018, acclusa al reclamo, con cui l’Ufficio cantonale del sostegno sociale e dell’inserimento ha accolto la sua domanda di prestazione assistenziale sono quindi inammissibili siccome egli non li ha fatti valere in prima sede in occasione dell’udienza del 9 aprile 2018.
2. Con la decisione impugnata il Pretore ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da RE 1 limitatamente all’importo di fr. 10'000.– di cui egli si è riconosciuto debitore nei confronti del procedente – nel sottoscrivere la dichiarazione del 25 febbraio 2013 – oltre agli interessi del 5% dal giorno della messa in mora. Il primo giudice non ha invece esteso il rigetto agli interessi maturati sul credito dell’istante (pari a fr. 950.–), poiché non menzionati nel riconoscimento di debito, ha respinto l’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso non ritenendola verosimile e posto a carico di quest’ultimo, senza particolare motivazione, le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 750.– a favore di CO 1.
3. Nel reclamo RE 1 contesta la quantificazione degli importi stabiliti dal primo giudice per le spese e le ripetibili, da lui ritenuti eccessivi tenuto conto dell’estrema semplicità del caso, dell’assenza di uno scambio di allegati scritti e della tenuta di una breve udienza di circa mezz’ora. Sottolineando la grave situazione economica in cui versa, il reclamante postula pertanto una riduzione sia delle spese processuali, chiedendo che le stesse gli siano accollate “per clemenza” in ragione di fr. 100.–, sia delle ripetibili riconosciute alla controparte, che propone di diminuire a fr. 200.–. Rilevata infine la parziale soccombenza dell’istante, il reclamante chiede che una parte della tassa di giustizia sia posta a carico di CO 1.
4. Nelle sue osservazioni la controparte sostiene che non le spetta esprimersi sulla quantificazione della tassa di giustizia e sottolinea come la propria soccombenza, oltre che “minima”, sia limitata a un importo che non corrisponde nemmeno a un decimo di quello posto in esecuzione. A suo parere gli importi stabiliti dal Pretore, che rientrano nei limiti fissati dalle tariffe applicabili, sono più che sostenibili e non disattendono i principi legali, a differenza delle argomentazioni del reclamante, da lei ritenute non pertinenti, tardive e non comprovate.
5. Orbene, per quanto concerne le spese processuali non è contestato – ed è evidente – che la tassa di giustizia andava fissata in base all’art. 48 OTLEF, la procedura di rigetto dell’opposizione essendo d’indole sommaria (DTF 139 III 197 consid. 4.2). Per un valore litigioso di fr. 10'950.– (anch’esso incontestato), la norma prevede una tassa di giustizia onnicomprensiva tra fr. 60.– e fr. 500.–.
5.1 Nel fissarne l’importo nella forchetta prescritta dalla legge, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (Denis Tappy, Les différentes procédures selon le Code de procédure civile et les litiges judiciaires en matière de poursuites: champs d’application et problèmes choisis, JdT 2014 II 93) e può tenere conto, oltre al valore litigioso, di altri elementi quali il dispendio lavorativo del giudice superiore o inferiore alla media, il genere e la complessità della causa, il comportamento delle parti e la situazione finanziaria della parte chiamata a pagare la tassa (Eugster in: Gebührenverordnung, Kurzkommentar, 2008, n. 4 ad art. 48 OTLEF). Visto il margine d’apprezzamento lasciato dalla legge, l’autorità giudiziaria superiore deve dar prova di un certo ritegno nel sostituire la propria valutazione a quella del primo giudice.
5.2 Nella fattispecie, la tassa di fr. 250.– determinata dal primo giudice si situa nei limiti della tariffa, addirittura al di sotto del valore medio (di fr. 280.–). Pur potendo la vertenza essere considerata abbastanza semplice in presenza di un chiaro riconoscimento di debito sottoscritto dal reclamante (doc. B accluso all’istanza), ma non “estremamente” semplice tenuto conto dell’eccezione di compensazione sollevata da lui, a fronte della sua difesa per lo più ingiustificata il Pretore ha comunque dovuto indire un’udienza durata circa mezz’ora, esaminare le allegazioni delle parti e i documenti da esse prodotti e redigere una sentenza di tre pagine. Nelle circostanze descritte la tassa di fr. 250.–, inclusiva delle spese postali e di cancelleria, è tutt’altro che eccessiva, e ad ogni modo non si può seriamente rimproverare al Pretore di avere travalicato i margini d’apprezzamento concessigli dalla legge. Su questo punto la decisione impugnata resiste alla critica.
5.3 Per quanto concerne la richiesta del reclamante di porre a carico dell’istante, risultato parzialmente soccombente per fr. 950.– (ossia per 1/11 del valore litigioso di fr. 10'950.–), una parte della tassa di giustizia, va rilevato che se di principio la soccombenza parziale reciproca comporta una ripartizione proporzionale, tra le parti, delle spese giudiziarie secondo l’esito della procedura (art. 106 cpv. 2 CPC), nella prassi si trascura solitamente la soccombenza del tutto irrisoria (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 14 e 18 ad art. 116 CPC). Nella fattispecie, tuttavia, tale eccezione non si giustifica, dal momento che in funzione del grado di soccombenza una quota non trascurabile di fr. 20.– arrotondati (pari a 1/11 di fr. 250.–) avrebbe dovuto essere posta a carico di CO 1 in virtù dell’art. 106 cpv. 2 CPC. Il reclamo deve così essere accolto in questa proporzione.
Non può invece essere dato seguito alla richiesta di riduzione delle spese “per clemenza”, motivata con la “grave situazione di precarietà” cui l’escusso sostiene di trovarsi. Si tratta infatti di un’allegazione nuova (fondata su un documento nuovo), di cui non si può tenere conto in questa sede (sopra consid. 1.2).
6. Il reclamante chiede poi di ridurre le ripetibili a fr. 200.– (in luogo di fr. 750.–).
6.1 Le ripetibili sono fissate secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC). Nel Ticino, giusta l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL 178.310), per le pratiche con un valore determinato o determinabile sino a fr. 20'000.–, le ripetibili sono stabilite tra il 15 e il 25% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).
6.2 Nel caso specifico, avuto riguardo a un valore litigioso in prima sede di complessivi fr. 10'950.–, in linea di massima le ripetibili possono dunque essere fissate tra un minimo di fr. 330.– (15% x 20% di fr. 10'950.–) e un massimo di fr. 1'920.– (25% x 70% di fr. 10'950.–) arrotondati. L’indennità di fr. 750.– determinata dal primo giudice si situa pertanto nei limiti della forchetta prescritta dall’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b RTar, o meglio nella fascia medio-bassa della tariffa (tra fr. 330.– e 1'120.–).
Come per le spese, anche nella determinazione delle ripetibili nei limiti prescritti dalla legge il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento, in cui lo spazio riformatorio dell’autorità di reclamo in merito alla loro quantificazione è invero ridotto in particolare ai casi in cui vi è un’errata applicazione della tariffa cantonale (prevista dall’art. 96 CPC) o della determinazione del valore litigioso (Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 110 CPC, con rinvio a Sterchi in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 6a ad art. 110 CPC). Anche in tal caso, nel sostituire la propria valutazione a quella del primo giudice, l’autorità giudiziaria superiore deve dar prova di un certo ritegno (DTF 135 III 264 consid. 2.5; sentenze della CEF 14.2016.201 del 17 gennaio 2017 consid. 4.1/b, 14.2016.179 del 13 gennaio 2017 consid. 5.1/a, 14.2017.29 del 2 giugno 2017, consid. 6.3, con rinvio ai vari pareri dottrinali, e 14.2017.50 del 2 agosto 2017 consid. 5.3), specialmente in ambito di reclamo, dove il limitato potere di cognizione dell’autorità superiore sul piano dei fatti (art. 320 lett. b CPC) non le permette un esame completo dell’uso fatto dal primo giudice del proprio potere d’apprezzamento (cfr. la già menzionata sentenza della CEF 14.2017.29, consid. 6.3).
a) Nel caso in esame la richiesta di ridurre le ripetibili a fr. 200.–, ossia sotto la soglia minima di fr. 329.– prevista per il valore litigioso determinante, è motivata con gli stessi argomenti fatti valere per la moderazione della tassa, ovvero l’estrema semplicità della causa e la breve durata dell’udienza.
b) Già si è detto che la causa, pur abbastanza semplice, non è “estremamente” semplice (sopra ad consid. 5.2) né ha richiesto da parte del patrocinatore di CO 1 un impegno lavorativo minimo. Oltre a redigere l’istanza di rigetto (di due pagine), egli ha infatti anche dovuto comparire all’udienza indetta dal Pretore, durata comunque circa mezz’ora. Vanno inoltre presi in considerazione almeno un colloquio e un paio di comunicazioni col proprio cliente prima e dopo l’udienza, cui CO 1 non ha partecipato. Tutto sommato, dal profilo sia della difficoltà della causa, sia del dispendio lavorativo e del valore litigioso (a metà della forchetta), non si giustificava in concreto di applicare il minimo della tariffa (o anche meno come invece proposto dal reclamante). Situata nella fascia medio-bassa, l’indennità per ripetibili determinata dal giudice di prime cure in fr. 750.– appare una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e alle spese sopportate nell’interesse del cliente (art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar). Ad ogni modo il Pretore non ha ecceduto i limiti del proprio potere d’apprezzamento.
6.3 Quanto esposto per la tassa di giustizia in merito alla parziale soccombenza dell’istante (sopra consid. 5.3) vale per anche le ripetibili, che in parziale accoglimento del reclamo vanno ridotte di 2/11 (pari a fr. 140.– arrotondati), cioè della differenza tra le percentuali di vicendevole soccombenza (v. RtiD 2016 II 638 n. 24c, consid. 15/b).
7. Le spese della decisione odierna seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa RE 1 (al beneficio di prestazioni assistenziali e il fatto che abbia agito senza il patrocinio di un avvocato, inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. La domanda di assistenza giudiziaria implicitamente contenuta nel reclamo diventa così senza oggetto.
Quanto alle ripetibili di seconda sede, vanno poste a carico del reclamante nella misura della sua parziale soccombenza, ovvero sono da ridurre anche in questo caso di 2/11, tenuto conto di un valore litigioso di fr. 1'000.– (fr. 250.– + fr. 750.–).
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 1'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
2. Le spese processuali di fr. 250.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta in ragione di fr. 230.– e per i restanti fr. 20.– a carico della parte istante, cui il convenuto rifonderà fr. 610.– per ripetibili ridotte.
2. Non si riscuotono spese processuali. Il reclamante rifonderà alla controparte fr. 120.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).