Incarto n.
14.2018.62

Lugano

17 maggio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2018.338 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 gennaio 2018 dalla

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 27 aprile 2018 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 25 aprile 2018 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio (UE) di esecu­zione di Lugano, il 22 gennaio 2018 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 5'164.21 più interessi e spese.

 

                                  B.   All’udienza di discussione del 14 marzo 2018 è comparsa la sola convenuta, che si è opposta all’istanza, facendo valere di avere concluso un accordo verbale con l’istante ai termini del quale avrebbe versato nei giorni successivi fr. 2'500.– e il saldo entro 30 giorni.

                                  C.   Statuendo con decisione del 25 aprile 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 26 aprile 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 aprile 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 30 aprile 2018 il presidente della Camera ha concesso all’im­pugnazione effetto sospensivo parziale. Nelle sue osservazioni del 5 marzo (recte: maggio) 2018 l’istante ha riconosciuto come corretto il saldo di fr. 774.20 versato dalla reclamante il 27 aprile 2018, ancorché tardivamente rispetto ai patti.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 aprile 2018 contro la sentenza notificata all’RE 1 il giorno precedente, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

 

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

 

                                2.1   Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

 

                                2.2   Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta (doc. 7) rilasciata dall’UE il 27 aprile 2018 relativa al versamento di un “acconto” di fr. 774.20 sull’esecuzio­ne promossa dall’istante. Tenuto conto di due precedenti versamenti di fr. 2'500.– ognuno effettuati il 26 marzo e il 18 aprile 2018 direttamente sul conto del­l’istante (doc. 2-4), il credito deve considerarsi estinto, come peraltro implicitamente ammesso dall’istante nelle sue osservazioni (sopra ad D), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

 

                                2.3   Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dal confronto tra il conteggio dell’UE (doc. 5) e le ricevute dello stesso UE relative al pagamento a saldo di quattro esecuzioni (doc. 6, 8, 9 e 10) prodotti dalla reclamante si evince che nei suoi confronti è tuttora pendente una sola esecuzione, sospesa da opposizione dal 18 gennaio 2016. Dal conteggio, d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a ritenere che la sua situazione finanziaria è decisamente migliorata. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento del­l’RE 1 va annullato.

 

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 25 aprile 2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 nei confronti dell’RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.

 

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

 

                                  III.   Notificazione a:

 

–;

–;

–  Ufficio di esecuzione, Lugano;

–  Ufficio dei fallimenti, Lugano;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).