Incarto n.
14.2018.63

Lugano

27 settembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 9 novembre 2017 dalla

 

 

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 2, )

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall’avv. PATR4 1, )

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 27 aprile 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 18 aprile 2018 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   La CO 1, azienda italiana attiva nel settore dell’editoria di vario genere con sede a __________, ha emesso – tra i mesi di luglio e dicembre 2015 – quattro fatture per prestazioni di servizio di stampa per complessivi 41'168.66 nei confronti della RE 1 di __________, società che opera nel campo della consulenza e dei servizi in ambito editoriale e pubblicitario destinati alla promozione di prodotti. La pretesa vantata dall’i­­stante è stata poi ridotta con una nota di credito del 30 luglio 2015 di 5'346.90. Non avendo la cliente pagato il saldo delle fatture, il 28 settembre 2016 la CO 1 ha inoltrato ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Milano, il quale ha ingiunto alla RE 1 con decreto telematico del 2 dicembre 2016 di pagare alla CO 1 € 35'821.76 oltre agli interessi chiesti, alle spese della procedura d’ingiunzione (ossia € 1'400.– per onorari ed € 286.– per esborsi), all’“i.v.a. e c.p.a. e alle successive occorrende”. La debitrice ingiunta è stata inoltre informata del suo diritto d’inoltrare opposizione contro il decreto “avanti a questo Tribunale” nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica, in difetto di che il decreto sarebbe divenuto esecutivo e definitivo.

 

                                  B.   Il 26 gennaio 2017 il decreto ingiuntivo è stato notificato alla debitrice per il tramite della sezione rogatorie internazionali del Tribunale d’appello, per poi essere munito di formula esecutiva il 6 settembre 2017. Prima di avviare una procedura esecutiva, con lettera del 13 settembre 2017 la creditrice ha dato un’ultima possibilità alla RE 1 di saldare il proprio de­bito. Quest’ultima non ha dato seguito a tale richiesta.

 

                                  C.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 ottobre 2017 dal­l’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 41'245.17 oltre agli interessi del 5% dal 23 settembre 2017, indicando quale titolo di credito il “Decreto n. __________ del Tribunale di Milano di data 28.09.2016 + formula esecutiva del 6.09.2017 in EUR 35'821.76 al cambio di 1.1514”.

 

                                  D.   Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 novembre 2017 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona sia il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano, sia il rigetto definitivo dell’opposizione, limitando la sua pretesa a fr. 41'145.17 (anziché fr. 41'245.17), senza includere gli interessi e le spese accessorie. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’i­­stanza con osservazioni scritte del 10 gennaio 2017 (recte: 2018), cui sono seguite una replica del 18 gennaio e una duplica del 27 febbraio 2018, con le quali le parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti conclusioni.

 

                                  E.   Statuendo con decisione del 18 aprile 2018, il Pretore ha riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta per fr. 41'145.17, e ponendo a suo carico sia le spese processuali di fr. 230.– sia un’indennità di fr. 800.– a favore dell’istante.

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 aprile 2018 per ottenerne, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento e la reiezione dell’istanza nel senso che non venga riconosciuto né dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo e che sia mantenuta l’opposizione da essa interposta. Il 2 maggio 2018 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 aprile 2018 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il 19 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

 

                                         Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP (cfr. art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 ad art. 80 LEF). Trattandosi in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione presuppone, in via pregiudiziale, un esame dell’esecutività della decisione in Svizzera (cosiddetto “exequatur”; Staehelin, op. cit., n. 59 e 67 seg. ad art. 80 con riferimenti).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo emanato dal Tribunale di Milano il 4 novembre 2016, dopo aver accertato che lo stesso è stato regolarmente notificato alla convenuta e munito della formula esecutiva. In merito alla censura della convenuta, che aveva fatto valere di avere tempestivamente spedito la sua opposizione al Tribunale d’appello, da cui aveva ricevuto il decreto ingiuntivo, il primo giudice ha ritenuto che non era stato leso il suo diritto di essere sentita, dal momento che la RE 1 non ha provveduto – per sua stessa ammissione – a inoltrare opposizione davanti al Tribunale di Milano come indicato sul decreto, rilevando che spettava a lei farsi parte attiva nel procedimento e non al Tribunale d’appello trasmettere all’autorità estera competente l’opposizione erroneamente ricevuta da quest’ultimo. Egli ha di conseguenza considerato che il decreto ingiuntivo – poiché passato in giudicato – costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, mentre ha respinto le censure sollevate dall’escussa in merito alla mancata trasmissione della fattura e alla competenza del Tribunale di Milano, siccome esulanti dal proprio potere cognitivo.

 

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 contesta anzitutto che il Tribunale di Milano fosse competente per emettere il decreto ingiuntivo nei suoi confronti, non potendo essere convenuta in Italia dal momento che la sua sede legale è ad __________ e il luogo della prestazione prevista contrattualmente dalle parti in Svizzera. Eccependo la violazione del proprio diritto di essere sentita per non aver il primo giudice richiamato l’incarto rogatorio, la reclamante gli rimprovera inoltre di non aver tenuto conto – in contrasto col principio della buona fede – delle allegazioni da essa addotte in merito all’opposizione tempestivamente inoltrata all’autorità da lei ritenuta competente, da cui aveva ricevuto il decreto ingiuntivo. Si dice infatti convinta che la sua opposizione sia stata reindirizzata al Tribunale di Milano, dato che non ha ricevuto alcuna comunicazione a seguito del suo invio. Essa si duole poi del fatto che il Pretore non ha indicato alcun riferimento dottrinale e giurisprudenziale a sostegno della sua affermazione per cui il Tribunale d’appello non era competente (né aveva l’ob­­bligo) d’informarla del suo errore. Contrariamente a quanto sostiene il Pretore, l’escussa ritiene pertanto di essersi fatta parte attiva nel procedimento, osservando infine come, qualora il Tribunale d’appello l’avesse resa attenta sul corretto destinatario della sua opposizione, essa avrebbe provveduto a trasmetterlo all’autorità competente evitando così che il decreto ingiuntivo da lei contestato diventasse esecutivo.

 

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

 

                                5.1   Un decreto ingiuntivo italiano dichiarato esecutivo, in particolare in caso di mancata opposizione o di mancata attività del convenuto nel senso dell’art. 647 CPCit, costituisce una decisione esecutiva giusta gli art. 32 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e com­merciale (CLug, RS 0275.12) e 80 cpv. 1 LEF, e quindi un titolo di rigetto definitivo (DTF 135 III 623 consid. 2.1; sentenze della CEF 14.2017.42 del 4 luglio 2017, consid. 3.1, e 14.2016.290 del 2 marzo 2017, consid. 4 con rinvii).

 

                                5.2   Nella fattispecie – come rettamente appurato dal Pretore e peraltro ammesso dalla RE 1 – il decreto ingiuntivo n. __________/2016 del 2 dicembre 2016 emanato dal giudice del Tribunale di Milano il 4 novembre 2016 (doc. A accluso all’i­­stanza) è stato regolarmente notificato alla reclamante, come si evince sia dalla “relazione di notifica” prodotta dalla procedente e acclusa al decreto (doc. A, pag. 6), sia dallo scritto del 13 febbraio 2017 con cui la sezione rogatorie internazionali del Tribunale d’appello ha confermato all’Ufficiale giudiziario della Corte d’appello di Milano l’avvenuta trasmissione (doc. G). Esso risulta inoltre munito della formula di esecutività dal 6 settembre 2017 (doc. A, pag. 7), dichiarazione che viene rilasciata ai sensi dell’art. 647 CPCit in caso di mancata opposizione o di mancata attività della convenuta (sopra, consid. 5.1.). Notificato ed esecutivo, il suddetto decreto costituisce pertanto di principio una decisione giusta l’art. 32 CLug e quindi un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF.

 

                                5.3   Orbene, pur ritenendolo ingiustificato, la reclamante ammette che in sé il decreto ingiuntivo è divenuto (definitivamente) esecutivo nel senso dell’art. 32 CLug e quindi anche secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF (reclamo, pag. 7 ad 28 in fine), ma osserva che tale circostanza poteva essere evitata se il Tribunale d’appello le avesse segnalato l’errore nell’indicazione del destinatario cui doveva essere trasmessa la sua opposizione. Per la RE 1 era infatti “normale” che l’opposizione fosse trasmessa all’autorità che le aveva intimato il decreto, dichiarandosi in buona fede “convinta (…) che la stessa fosse stata reindirizzata al Tribunale di Milano” (reclamo, pag. 6 ad 24). Sennonché, così argomentando l’escussa non sembra contestare che la sua opposizione fosse viziata da un errore procedurale. D’altronde, il decreto emesso dall’autorità giudiziaria italiana prevedeva chiaramente che contro lo stesso la parte ingiunta aveva il diritto di proporre opposizione “avanti a questo Tribunale”.

 

                                  a)   Statuendo su una fattispecie analoga a quella in oggetto, in cui la ricorrente aveva erroneamente indirizzato la propria opposizione al decreto ingiuntivo direttamente al Tribunale civile anziché all’ufficio giudiziario competente, il Tribunale federale ha con­fermato la decisione di questa Camera e ha respinto la censura della società ricorrente secondo la quale il giudice italiano che ha ricevuto l’atto avrebbe dovuto segnalarle l’errore e rinnovare la notificazione. I giudici federali hanno sottolineato come la ricorrente fosse stata posta in condizione di esercitare i propri diritti di difesa, giacché le sarebbe bastato conformarsi alle forme previste dal diritto italiano e inoltrare l’opposizione all’autorità corretta, sicché doveva sopportare le conseguenze dei propri errori procedurali (sentenza del Tribunale federale 5D_190/2013 del 3 febbraio 2014, consid. 5.4.1, che conferma la sentenza della CEF 14.2013.111 del 28 agosto 2013, consid. 7.3 e rinvia alla decisione 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, consid. 7.2; RtiD 2011 I 783 e segg., n. 62c).

 

                                  b)   Nel caso concreto, non s’intravvedono motivi per discostarsi da quanto deciso nelle sentenze appena menzionate. Anche nella fattispecie qui in esame, infatti, il diritto dell’escussa di essere sentita e la facoltà di attuare il contraddittorio le sono stati garantiti dal Tribunale di Milano con l’assegnazione del termine perentorio di 60 giorni per opporsi al decreto ingiuntivo, il quale conteneva tutte le informazioni e le indicazioni procedurali necessarie per far valere i suoi diritti, così come le conseguenze che avrebbe comportato l’assenza di opposizione allo stesso. Spettava solo a lei – e dipendeva solo da lei – di trasmettere l’opposizione al corretto destinatario indicato sul decreto ingiuntivo, peraltro facilmente ravvisabile. Non può ribaltarne la responsabilità sull’au­­torità rogatoria. E in ogni caso la reclamante avrebbe dovuto contestare la formula di esecutività presso il Tribunale di Milano invocando l’asserito disguido di comunicazione della propria opposizione, e ciò non appena ne ha avuto conoscenza, ossia, secondo la propria affermazione, a ricezione dello scritto 13 settembre 2017 dell’istante (doc. B). Il giudice dell’exequatur non è invece competente per riesaminare la decisione straniera nel merito (art. 45 cpv. 2 CLug). È quindi senza rilievo il rimprovero mosso al Pretore di non aver giustificato, con riferimenti dottrinali o giurisprudenziali, perché il Tribunale d’appello non sarebbe stato tenuto a informarla dell’errore di trasmissione dell’opposi­­zione. In definitiva la reclamante deve sopportare le conseguenze dei propri errori procedurali.

 

                                   6.   La reclamante sostiene inoltre che il Tribunale di Milano non sarebbe stato competente per emettere il decreto ingiuntivo, poiché ai sensi degli art. 2 e 5 cifra 1 lett. a della CLug essa avrebbe dovuto essere convenuta in giudizio in Svizzera e non in Italia. Sennonché, in virtù dell’art. 35 cpv. 3 CLug, il controllo della competenza dei giudici dello Stato d’origine è di principio vietato – persino in caso di applicazione errata di una norma di competenza stabilita dalla stessa Convenzione (sentenza della CEF 14.2012.170 del 12 dicembre 2012, consid. 5.1/b con vari riferimenti) – fatta salva l’applicazione delle disposizioni previste dal­l’art. 35 cpv. 1, in forza delle quali il giudice dell’exequatur può eccezionalmente controllare la competenza indiretta. Non rientrando l’art. 5 cpv. 1 lett. a CLug menzionato dalla reclamante tra le eccezioni indicate nella suddetta norma, il Pretore ha pertanto correttamente escluso l’esame della competenza del Tribunale di Milano dal proprio potere di cognizione. Una simile censura andava semmai proposta davanti a quel Tribunale. In mancanza d’impugnazione del decreto ingiuntivo in oggetto, il giudice del rigetto – e quindi pure questa Camera – sono vincolati dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice italiano ha fondato la propria competenza.

 

                                   7.   In definitiva, il decreto ingiuntivo n. __________/2016 costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per il capitale accertato, ossia 35'821.76, pari a fr. 41'245.17 al tasso di cambio dell’1.1514 al 16 ottobre 2017 fornito dal sito www.fxtop.com (doc. C), che fornisce i tassi diffusi dalla Banca centrale europea (DTF 137 III 625 in alto consid. 3), e quindi per la pretesa posta in ese­cuzione (doc. D). Stante il divieto di aggiudicare a una parte più di quanto essa abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), il Pretore ha correttamente limitato il rigetto all’importo del solo capitale richiesto con l’istanza.

 

                                   8.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 41'145.17, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–, ,

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).