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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella causa __________ (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 23 febbraio 2018 dalla
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CO 1
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contro |
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RE 1 (RE 1), (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
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giudicando sul reclamo del 2 maggio 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 24 aprile 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 23 febbraio 2018, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura del Distretto di Riviera di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 98'432.55 oltre agli accessori.
B. All’udienza di discussione dell’11 aprile 2018 nessuna parte è comparsa.
C. Statuendo con decisione 24 aprile 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 24 aprile 2018 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa fallimentare le spese processuali di fr. 250.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 maggio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. L’8 maggio 2018 la reclamante ha prodotto la prova dell’avvenuto pagamento, il giorno precedente, di 28 attestati di carenza di beni rilasciati alla PI 1 (PI 1) e del deposito all’Ufficio d’esecuzione (UE) di Biasca, il 27 aprile 2018, di fr. 2'426.50 a saldo degli ultimi tre attestati di carenza di beni rilasciati allo Stato del Canton Ticino. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione dei suoi crediti.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 2 maggio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 25 aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 Il complemento di reclamo dell’8 maggio 2018 è per contro tardivo, il termine d’impugnazione essendo scaduto sabato 5 maggio, salvo protrarsi fino a lunedì 7 maggio 2018 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Le allegazioni contenutevi e i documenti acclusi sarebbero così formalmente irricevibili (DTF 136 III 294 consid. 3.1). Occorre però tenere conto del principio inquisitorio (sotto consid. 2.2).
2. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento ordinario le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Tale facoltà non è riconosciuta al creditore (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012 consid. 5.2 e della CEF 14.2016.45 del 3 maggio 2016 consid. 2). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).
2.1 Nel caso specifico, sono dunque di principio ricevibili gli ordini di pagamento del 26 aprile 2018 acclusi al reclamo (doc. H1-H22), ancorché successivi alla dichiarazione del fallimento del 24 aprile, ma il fallimento potrà essere annullato solo se la reclamante, oltre a dimostrare la ripresa dei suoi pagamenti, avrà anche reso verosimile la propria solvibilità (v. sotto consid. 4).
2.2 Anche gli ordini di pagamento dei 28 attestati di carenza di beni rilasciati alla PI 1 e il deposito della somma dei tre attestati rilasciati allo Stato del Cantone Ticino, avvenuti rispettivamente il 7 maggio e il 27 aprile 2018, sono successivi all’apertura del fallimento, ma comunque anteriori alla scadenza del termine di reclamo. Il problema è che sono stati prodotti tardivamente (sopra consid. 1.2).
Sennonché, sulla scorta del principio inquisitorio stabilito all’art. 255 lett. a CPC, la Camera può tenere conto d’ufficio di fatti avveratisi entro la scadenza del termine di reclamo (in tal senso: sentenza del Tribunale federale 5A_175/2015 del 5 giugno 2015 consid. 5; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 5 ad art. 255 CPC). Certo, tale prerogativa del giudice del fallimento non conferisce al debitore la facoltà di produrre documenti tardivamente dopoché sia scaduto il termine di reclamo (sentenze del Tribunale federale 5A_1009/2017 del 16 febbraio 2018 consid. 2.3 e 5A_681/2016 del 24 novembre 2016 consid. 3.1.3). Sta di fatto, ad ogni modo, che la Camera può prendere in considerazione i pagamenti in questione, siccome deve statuire alla luce della situazione finanziaria del debitore al momento della scadenza del termine di ricorso cantonale (sentenza 5A_1009/2017 già citata, loc. cit.). Le informazioni in questione sarebbero del resto potute essere assunte direttamente dagli Uffici d’esecuzione e dei fallimenti.
3. Anche nell’ipotesi di un fallimento senza preventiva esecuzione decretato in ragione di una sospensione dei pagamenti nel senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, si ammette che il debitore possa ottenere l’annullamento del fallimento sulla scorta dell’art. 174 cpv. 2 LEF se prova di avere, tra la pronuncia del fallimento e la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2), segnatamente pagato il credito o i crediti dell’istante. Se invoca un novum ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF, il debitore reclamante deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (sentenza della CEF 14.2018.47 del 25 aprile 2018 consid. 3.3 e i rinvii).
Nella fattispecie la reclamante, dopo la pronuncia del fallimento, ha versato complessivi fr. 94'470.65 all’UE di Biasca il 26 aprile 2018 a saldo di tutte le pretese dell’istante poste in esecuzione per i contributi da luglio 2016 a gennaio 2018 oltre ai residui degli anni 2015 e 2016 (doc. H1-H22), ciò che trova conferma nell’estratto delle esecuzioni aggiornato del 25 maggio 2018.
4. Come già menzionato (sopra consid. 3), essendo l’estinzione dei crediti dell’istante successiva alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
4.1 Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
4.2 Dall’estratto esecutivo aggiornato del 25 maggio 2018 si evince che le uniche esecuzioni ancora pendenti nei confronti della reclamante sono sospese da opposizione o risultano pagate o estinte, per cui i relativi debiti non risultano ancora certi. In particolare tutti gli attestati di carenza di beni a suo carico sono stati cancellati in seguito al loro pagamento (doc. Q e R). Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve termine. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
5. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 24 aprile 2018 dalla Pretura del Distretto di Riviera nei confronti della RE 1 è annullata.
2. Le spese processuali di prima sede di fr. 250.–, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 200.– è posta a carico della RE 1.
III. Notificazione a:
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–; –; – Ufficio di esecuzione, Biasca; – Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Riviera, Biasca.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).