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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 7 aprile 2017 da
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CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
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contro |
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RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
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giudicando sul reclamo dell’11 gennaio 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 giugno 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 7 aprile 2017 CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 11'672.44, compresi interessi e spese.
B. Entro il termine assegnatole dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza né le parti hanno chiesto la tenuta di un’udienza.
C. Statuendo con decisione del 20 giugno 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 21 giugno 2017 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 gennaio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, in via principale la restituzione del termine di reclamo e in subordine la trasmissione della domanda alla Pretura, e nel merito l’annullamento del fallimento. Il 17 gennaio 2018 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Il 5 febbraio 2018, la reclamante ha chiesto la riconsiderazione della decisione sulla domanda di effetto sospensivo nel senso del suo accoglimento.
Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
2. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
2.1 Nel caso concreto, il reclamo è stato inoltrato più di sei mesi dopo la pronuncia del fallimento. La reclamante chiede però preliminarmente la restituzione del termine di ricorso in virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, facendo valere di non aver visionato il decreto di fallimento prima di venirne a conoscenza, il 21 dicembre 2017, dal suo compagno PI 1, il quale si è presentato al suo posto all’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona per l’interrogatorio. La reclamante spiega di essere in cura dal 2008 per un grave scompenso psichico, che non le consente di badare ai propri interessi amministrativi ed economici, e di trovarsi senza sua colpa in stato di malattia al 100% dal marzo del 2017.
2.2 Nella decisione 17 gennaio 2018 sull’effetto sospensivo si è preso atto che la Polizia comunale di Bellinzona aveva notificato il 26 maggio 2017 a PI 1 l’ordinanza con cui il Pretore aveva impartito alla reclamante un termine per presentare eventuali osservazioni all’istanza di fallimento. Tenuto conto di una procura da lei rilasciata a favore del compagno e depositata all’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona il 13 aprile 2016, si è considerato nella stessa decisione che la reclamante, che risponde di eventuali negligenze del proprio rappresentante, doveva aspettarsi la notifica della decisione di fallimento, sicché la stessa risultava avvenuta alla scadenza del termine di giacenza postale di 7 giorni (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), il 28 giugno 2017.
2.3 Se non che, nel suo scritto del 5 febbraio 2018, la reclamante sostiene che la procura del 13 aprile 2016 precede la sua malattia e ad ogni modo è riferita solo all’Ufficio d’esecuzione. A suo parere, il suo fidanzato PI 1 non può essere considerato suo rappresentante sine die, specialmente per quanto riguarda la notifica dell’ordinanza del 26 maggio 2017, tanto più ch’egli non vive con lei, ma ha il proprio domicilio a __________. In considerazione di ciò, la Camera ha interpellato la Polizia comuna di Bellinzona, la quale, con rapporto di servizio del 28 febbraio 2018, ha precisato di avere consegnato la nota ordinanza nelle mani di PI 1, cui l’incaricato della notifica è giunto per il fatto che il numero del cellulare di RE 1 era stato deviato sul cellulare del suo compagno. Secondo il rapporto è lo stesso PI 1 ad avere indicato all’agente notificatore di essere stato autorizzato dall’amica a ritirare per lei l’atto in questione.
Orbene, in assenza di una procura scritta o di una conferma della reclamante in merito al potere di rappresentanza di PI 1, la notifica non può essere reputata dimostrata. La procura del 13 aprile 2016 concerneva infatti gli atti dell’ufficio d’esecuzione, non quelli della Pretura. Siccome l’onere della prova della notificazione di un atto ufficiale e della sua data incombe all’autorità che intende trarne una conseguenza giuridica, se la notificazione o la data sono contestate e che sussiste effettivamente un dubbio al riguardo, occorre fondarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell’atto (DTF 129 I 10 consid. 2.2). Nel caso specifico la reclamante allega di non avere saputo dell’assegnazione di termine e della decisione impugnata prima del 21 dicembre 2017. Di conseguenza, essendo la notifica avvenuta presumibilmente durante le ferie natalizie (art. 56 n. 2 LEF), il termine di dieci giorni, iniziato il 2 gennaio 2018 al termine delle stesse, è scaduto il 12 gennaio 2018 e il reclamo, introdotto l’11 gennaio, è tempestivo. La domanda di restituzione del termine di reclamo si rivela così senza oggetto.
3. Stante quanto precede, nell’emettere la sentenza impugnata prima che la reclamante potesse esprimersi sull’istanza (art. 253 CPC), il primo giudice ha violato il suo diritto di essere sentita. La decisione andrebbe quindi annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio. Sennonché la reclamante postula la reiezione dell’istanza e la causa è matura per il giudizio, di modo che nulla osta a che la Camera statuisca direttamente essa stessa sul merito (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
4. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
4.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
4.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta di pagamento (dell’11 gennaio 2018) di fr. 21'792.35 sul conto postale dell’Ufficio dei fallimenti del Cantone Ticino (doc. 6) a tacitazione, tra altri, del debito che ha condotto al fallimento, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
4.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – il suddetto pagamento dovrebbe permettere di estinguere anche tutte e quattro le altre esecuzioni (doc. 4), così come i sei attestati di carenza di beni rilasciati nei suoi confronti (doc. 5). In garanzia delle ultime due esecuzioni, peraltro registrate come perente (doc. 5), la reclamante ha depositato fr. 7'530.25 presso la propria patrocinatrice (doc. 7).
Ciò porta a ritenere che le sue difficoltà economiche siano state solo passeggere. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato. La domanda di riconsiderazione della decisione sull’effetto sospensivo diventa così senza oggetto.
4.4 L’importo di fr. 21'792.35 versato sul conto postale dell’Ufficio cantonale dei fallimenti dev’essere girato sul conto dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona affinché provveda a estinguere il credito dell’istante (v. DTF 135 III 37, consid. 2.2.5). Secondo la stessa volontà della reclamante, il saldo dev’essere utilizzato per estinguere le altre esecuzioni (comprese le sei chiuse con il rilascio di un attestato di carenza di beni), all’infuori di quelle registrate come perente (n. __________ e __________). Se necessario (per coprire le spese e interessi maturati nel frattempo), l’Ufficio d’esecuzione procederà inoltre a pignorare la somma depositata sul conto cliente della patrocinatrice della reclamante per estinguere l’eventuale residuo passivo (cfr. sentenza della CEF 14.2015.26 del 25 marzo 2015, consid. 2.3), ad eccezione sempre delle due esecuzioni perente.
5. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, i cui versamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 20 giugno 2017 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
4. È ordinato all’Ufficio dei fallimenti di trasferire la somma di fr. 21'792.35 depositata dalla reclamante sul suo conto l’11 gennaio 2018 sul conto dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, perché quest’ultimo proceda ai propri incombenti nel senso di quanto indicato nel considerando 4.4.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata a CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
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–; –; – Ufficio di esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).