Incarto n.
14.2018.91

Lugano

19 giugno 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 novembre 2017 dalla

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 15 maggio 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 3 maggio 2018 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 13 novembre 2017 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'975.– più interessi e spese.

                                  B.   All’udienza di discussione dell’11 aprile 2018 nessuno è comparso.

                                  C.   Statuendo con decisione del 3 maggio 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 4 maggio 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 maggio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento. L’indomani il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 15 maggio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 14 maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

 

                                2.1   Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

 

                                2.2   Nel caso in esame, l’amministratore unico della reclamante, __________, si è limitato a esporre di avere rilevato la società nel novembre del 2017, di avere “richiesto un concordato di tutte le fatture sospese con i vari fornitori” e di avere provveduto a pagare negli ultimi mesi molte esecuzioni in corso, integralmente o a rate. Egli ha precisato di essere intenzionato a risanare la società anche grazie ai nuovi contratti sottoscritti con l’impresa di costruzione __________ SA di __________, ma di necessitare tempo “in quanto il debito accumulato dal sig. __________ negli anni è molto alto”. Ha assicurato di poter saldare entro pochi giorni, se fosse stata accolta la domanda di effetto sospensivo, tutte le esecuzioni giunte allo stadio della comminatoria di fallimento e successivamente i debiti rimanenti secondo gli accordi di pagamento concordati.

 

                                  a)   Ora, la reclamante non ha dimostrato di avere pagato neppure l’esecuzione avente portato al fallimento entro la scadenza del termine di reclamo (il 24 maggio 2018). La Camera ha verificato d’ufficio che il credito in questione risulta tuttora iscritto nel registro esecutivo per fr. 2'312.70. Non ne ha d’altronde depositato l’importo presso la Camera né provato di avere ottenuto dall’i­­stante il ritiro della domanda di fallimento. Non essendo realizzato nemmeno il primo presupposto stabilito all’art. 174 cpv. 2 LEF per annullare il fallimento, il reclamo non può ch’essere respinto.

 

                                  b)   D’altronde – sia detto per abbondanza – la reclamante non ha reso verosimile il secondo presupposto previsto dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ovvero la propria solvibilità. Dall’estratto del registro delle esecuzioni accluso al reclamo si evince infatti che nei suoi confronti erano pendenti al 4 maggio 2018 10 esecuzioni allo stadio del precetto esecutivo per quasi fr. 78'000.– complessivi, 3 esecuzioni allo stadio del pignoramento (per oltre fr. 6'000.–), 13 in fase di realizzazione (per più di fr. 46'000.–) e 3 giunte alla comminatoria di fallimento. E come visto, la reclamante non è riuscita a pagare neppure il credito dell’istante malgrado il suo importo relativamente modesto. Anche sotto questo profilo il reclamo si rivela infondato.

 

                                2.3   Non entra in considerazione, infine, un differimento del fallimento giusta l’art. 173a LEF, perché la reclamante non ha provato di avere presentato una domanda di moratoria concordataria né reso verosimile concrete possibilità di conclusione di un concordato, producendo almeno i documenti indicati dall’art. 293 lett. a LEF. Il reclamo va pertanto respinto.

                                   3.   Non essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

                                   4.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico della reclamante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  ;

–   ;

–  Ufficio di esecuzione, Lugano;

–  Ufficio dei fallimenti, Lugano.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).