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Incarto n. |
Lugano 5 ottobre 2018 |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Fiscalini |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO91/2018 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 17 aprile 2018 da
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CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 14 maggio 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’11 maggio 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n__________ emesso il 27 marzo 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 1'133.75 oltre agli interessi del 5% dal 1° novembre 2017, indicando quale titolo di credito degli “stipendi impagati”.
B. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 aprile 2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte trasmesse per posta elettronica del 30 aprile 2018.
C. Statuendo con decisione 9 maggio 2018, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 200.– a favore dell’istante.
D. Con decisione del successivo 11 maggio il Giudice di pace ha annullato e sostituito la precedente decisione, “in quanto in quest’ultima si fa erroneamente riferimento a un attestato di carenza beni”. L’esito della sentenza è rimasto invariato.
E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 maggio 2018 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 14 maggio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il medesimo giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso specifico, la RE 1 fa valere che secondo l’art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (CCNL), il diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità decade se, come nel caso in esame, il rapporto di lavoro è disdetto durante il periodo di prova. Presentata solo col reclamo, tale motivazione non può essere vagliata, poiché poggia su un’allegazione nuova (non espressa in prima sede) e pertanto inammissibile, e su prove (conteggio stipendio, acconti ricevuti da CO 1 ed e-mail del 18 ottobre 2017) pure esse nuove e irricevibili. Il reclamo è dunque inammissibile.
2. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'133.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).