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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Fiscalini |
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 settembre 2017 da
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RE 1 (già patrocinato dall’__________ __________, __________)
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contro |
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CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
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giudicando sull’“appello” (recte: reclamo) del 17 maggio 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 maggio 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Dal 1998 al 2009 CO 1 (prima __________) è stata sposata con PI 1, da cui ha avuto tre figli. Nell’ambito del loro divorzio, ossia con “accordo sulla determinazione del luogo di domicilio, del mantenimento, delle modalità di frequentazione e dell’educazione dei figli minorenni” del 6 marzo 2009 il padre si è impegnato, tra l’altro, ad “assumere in proprio gli oneri finanziari necessari per l’alloggio” dei figli fino alla loro maggior età. L’8 agosto 2009 CO 1 si è risposata con RE 1 e con contratto di compravendita del 12 novembre 2009 la moglie ha acquistato la proprietà per piani (PPP) n. __________, pari a 800/1000 della particella n. __________ RFD __________, e il marito le due unità di PPP n. __________ e __________, di 70/1000 e 130/1000 dello stesso fondo.
B. Con convenzione matrimoniale del 12 ottobre 2010 i coniugi si sono dati atto di vivere nelle tre citate unità di PPP, di affittarle nel caso in cui non avessero più dovuto viverci e di riconoscere poi il reddito per la locazione in ragione dell’80% alla moglie e del 20% al marito. Il medesimo giorno, RE 1 come locatore e CO 1 come conduttrice hanno sottoscritto un contratto di locazione avente per oggetto le due unità di PPP di proprietà del marito, convenendo una pigione di fr. 2'150.– mensili e una durata indeterminata con inizio della locazione il 1° novembre 2010. Alla voce “accordi particolari” (n. 12) hanno previsto quanto segue: “Utilizzo degli spazi della proprietà di RE 1 (beni propri in riferimento alla definizione della Convenzione Matrimoniale del 12.10.2010). Tali spazi sono utilizzati in modo esclusivo dai due figli primogeniti di PI 1 e CO 1. A partire dal 1.11.2010 la madre dei due minori riconoscerà e pagherà la pigione pattuita al Sig. RE 1 per l’usufrutto degli spazi ad uso esclusivo dei figli naturali dell’ex coniuge e in pieno rispetto dei loro accordi di divorzio”.
C. A seguito della separazione dei coniugi, con transazione “nelle more” del 16 marzo 2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha assegnato l’abitazione coniugale provvisoriamente in uso alla moglie, accordo confermato poi nel decreto cautelare del 27 aprile 2016.
D. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 dicembre 2016 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 25'800.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2016, indicando quale titolo di credito la “pigione netta App. 2 (__________) e 4 (__________) da gennaio a dicembre 2016 come da contratto del 12.10.2010 per uso esclusivo dei minori __________ e __________, a carico della madre”.
E. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5 settembre 2017 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, previa ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza e alla domanda di gratuito patrocinio con osservazioni scritte del 17 ottobre 2017.
F. Statuendo con decisione del 3 maggio 2018, il Pretore ha respinto l’istanza e la domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 1'500.– a favore della parte convenuta.
G. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un “appello” (recte: reclamo) del 17 maggio 2018 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza e della domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. L’8 giugno 2018 il suo patrocinatore ha comunicato di rinunciare al mandato per motivi di salute. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Anche le decisioni che rifiutano il gratuito patrocinio sono impugnabili esclusivamente mediante reclamo (art. 121 CPC). L’“appello” in esame va quindi trattato come reclamo.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 17 maggio 2018 contro la sentenza notificata all’allora patrocinatore di RE 1 l’8 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
a) Il divieto dei nova vale anche per la contestazione del rifiuto del gratuito patrocinio, per cui la legge prevede la via del reclamo (sopra consid. 1.1; sentenza del Tribunale federale 2D_73/2015 del 30 giugno 2016 consid. 5.2), ricordato che l’art. 326 cpv. 1 CPC si applica pure alle procedure rette dal principio inquisitorio (sentenza del Tribunale federale 5A_405/2011 del 27 settembre 2011 consid. 4.5.3), fatta salva la possibilità di addurre fatti nuovi e produrre nuovi mezzi di prova soltanto se ne dia motivo la decisione impugnata (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF e DTF 139 III 471 consid. 3.4).
b) Nel caso in rassegna i nuovi documenti prodotti con il reclamo (doc. D, F e G) vanno pertanto estromessi dall’incarto. Potrebbero servire a motivare una nuova istanza, ma con effetti limitati al futuro (ex nunc) (Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 23-24 ad art. 119 CPC), ciò che in concreto è escluso siccome la procedura di primo grado è terminata.
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che l’eccezione di simulazione sollevata dall’escussa in merito al contratto di locazione invocato quale titolo di rigetto sia del tutto plausibile sulla base di un insieme di elementi e di documenti. Anzitutto il punto 12 del contratto richiama l’accordo stipulato dagli ex coniugi PI 1 mediante il quale il marito s’impegnava ad assumere gli oneri finanziari per l’alloggio dei loro tre figli, ciò che conforterebbe l’allegazione secondo cui la locazione sarebbe stata pattuita solo per ottenere da PI 1 i contributi promessi. Inoltre, ha notato il Pretore, non vi è traccia alcuna nell’incarto dei pagamenti della pigione di fr. 2'150.– mensili che la convenuta, secondo l’istante, avrebbe versato fino alla fine del 2015. Che il contratto di locazione sia servito a giustificare il pagamento da parte dell’ex marito dei contributi a favore dei figli è poi corroborato dal fatto che sulla particella n__________ RFD di __________, benché divisa in tre PPP, è stata costruita un’unica abitazione familiare, di guisa che non vi sarebbe alcuna ragione logica perché un comproprietario debba versare una pigione all’altro per una casa abitata da entrambi, e ancora meno perché CO 1 avrebbe dovuto versare a RE 1 una pigione per usufruire di 200/1000, mentre quest’ultimo non doveva versare nulla per gli 800/1000 di proprietà della moglie. Di conseguenza, il Pretore ha stabilito che il contratto di locazione stipulato tra le parti non costituisce valido riconoscimento di debito.
4. Nell’“appello” RE 1 sostiene prima di tutto che un contratto dissimulato può valere come titolo di rigetto solo se la simulazione risulta anch’essa da un altro titolo. Egli contesta così l’ammissione dell’eccezione di simulazione, facendo valere che dall’accordo del 6 marzo 2009 tra l’escussa e PI 1 – che prevede un versamento forfettario a titolo di mantenimento di almeno fr. 2'000.– mensili per ciascun figlio – nulla si può evincere relativamente alla natura simulata del contratto di locazione del 12 ottobre 2010. A mente sua, anche nel caso in cui i versamenti da parte dell’ex marito fossero veramente avvenuti, non se ne potrebbe comunque dedurre l’avvenuta simulazione del contratto di locazione, non figurando agli atti alcun documento a sostegno di tale tesi. Il reclamante ne desume quindi un errato accertamento dei fatti e un’errata applicazione del diritto da parte del Pretore, non senza sottolineare che dalle disposizioni specifiche del contratto di locazione sull’utilizzo degli spazi locati non si può evincere l’asserita simulazione e che il suo credito derivante dalla locazione veniva già considerato nella ripartizione dei costi inerenti alla famiglia. A suo parere gli accordi scritti tra le parti sono quindi validi “a prescindere da un giudizio di convenienza”. Da ultimo RE 1 critica una serie di “altre tesi della controparte” non riprese dal Pretore.
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione.
5.1 Il contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di debito per il canone scaduto, a patto che il locatore abbia effettivamente consegnato la cosa nel momento pattuito, in stato idoneo all’uso cui è destinata e mantenuta tale per la durata della locazione (art. 256 cpv. 1 CO). Se il contratto è di durata indeterminata, vale come titolo di rigetto fintanto che il conduttore non renda verosimile che il contratto sia stato disdetto (sentenza della CEF 14.2001.114 dell’8 febbraio 2002, consid. 3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).
5.2 Nelle proprie osservazioni all’istanza del 17 ottobre 2017 (act. III) CO 1 ha contestato che la firma in calce al contratto di locazione del 12 ottobre 2010 sia la sua (doc. B), affermando che differirebbe da quella apposta sulla convenzione matrimoniale del medesimo giorno (doc. 3). In realtà le firme in questione, comprese quelle a margine di ogni pagina della convenzione matrimoniale, appaiono molto simili. Non si può quindi dire che l’autenticità della firma contestata sia meno verosimile della sua falsità, sicché l’eccezione appare infondata (DTF 132 III 143-4, consid. 4.1.2, con rimandi), ricordato che difformità da lievi a medie non sono sufficienti a inficiare la validità del titolo, a meno che altri elementi fattuali concorrano a determinare un giudizio diverso (sentenza della CEF 14.1998.123 del 28 giugno 1999, consid. 2/d). Di conseguenza, il contratto di locazione in questione costituisce in via di principio un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione (fr. 25'800.–, pari alle 12 pigioni di fr. 2'150.– mensili da gennaio a dicembre 2016).
6. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82). Tra le possibili eccezioni rientra quella di simulazione (sentenza 5A_434/2015 del 21 agosto 2015 consid. 6.1.2; Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 114 ad art. 82 LEF).
6.1 Per giurisprudenza invalsa, un atto è simulato ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 CO quando le due parti contrattuali sono d’accordo che gli effetti giuridici corrispondenti al senso oggettivo delle loro dichiarazioni non debbano prodursi, sia perché esse hanno inteso creare l’apparenza di un negozio giuridico inesistente sia perché hanno inteso celarne un altro. In tal caso l’atto simulato è nullo siccome non voluto dalle parti, mentre quello dissimulato è valido, sempre che siano adempiute le esigenze di forma previste da quest’altro negozio giuridico e sempre che lo stesso sia esistente (DTF 123 IV 68 consid. 5c/cc, 112 II 343 consid. 4/a, 97 II 207 consid. 5; sentenza del Tribunale federale 4C.279/2002 del 28 novembre 2003 consid. 5). Determinare la comune e reale volontà delle parti al momento della conclusione del contratto è una questione di fatto. Se tale volontà non può essere accertata, è invece una questione di diritto stabilire come una dichiarazione doveva essere compresa dal suo destinatario secondo il principio dell’affidamento. Onde decidere ciò è tuttavia necessario fondarsi sul contenuto della dichiarazione e sulle circostanze, le quali attengono all’ambito dei fatti (DTF 126 III 379 consid. 2e/aa).
6.2 In concreto RE 1, citando una sentenza del Tribunale federale (5A_434/2015 del 21 agosto 2015), fa valere che un contratto dissimulato può valere come titolo di rigetto dell’opposizione secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF soltanto se tale circostanza risulta anch’essa da un documento. L’argomentazione non è pertinente, giacché nel caso in esame la questione è invece di sapere se l’atto simulato è un titolo di rigetto dell’opposizione o meno. Vero è che, tuttavia, incombe all’escusso, ove egli avversi l’istanza di rigetto dell’opposizione, di rendere verosimile il carattere simulato del titolo sul quale l’istante fonda la propria pretesa, proprio in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF.
6.3 Al riguardo il primo giudice ha ritenuto del tutto plausibile la tesi della simulazione sulla base di un insieme di elementi (quattro) e di documenti (sopra consid. 3).
a) Secondo il reclamante, dall’accordo tra l’escussa e il suo ex marito del 6 marzo 2009 – che prevede un versamento forfettario a titolo di mantenimento di almeno fr. 2'000.– mensili per ciascun figlio – nulla si potrebbe evincere relativamente alla natura simulata del contratto di locazione del 12 ottobre 2010, ciò che basterebbe già a respingere l’eccezione di simulazione.
b) La sua lettura dell’accordo è però distorta. Il punto 2.1 (doc. 2) non prevede un versamento forfettario di fr. 2'000.– per figlio, bensì l’assunzione da parte del padre degli “oneri necessari per l’alloggio, vitto, istruzione, assicurazione, assistenza medica, ricreazione dei Figli nella misura necessaria, ma non inferiore alla somma equivalente a 2.000 (duemila) franchi svizzeri per ogni Bambino”. È quindi evidente che il costo dell’alloggio dei figli è preso interamente a carico dal padre, sicché maggiore è il relativo costo, maggiore è il contributo versato alla madre (punto 2.2). La contestazione dell’effettivo versamento di quei contributi è tardiva e quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), siccome RE 1 non ha allegato tale circostanza nell’istanza né ha contestato l’allegazione opposta formulata dall’escussa nelle osservazioni (pagg. 3-4 ad 3), da considerarsi quindi come provata (art. 150 cpv. 1 CPC). Certo, quell’accordo non basta in sé a rendere verosimile la simulazione della locazione, ma il Pretore ha motivato la sua decisione anche con altri elementi, in particolare con la menzione dell’accordo al punto 12 del contratto di locazione, proprio a riprova della volontà delle parti di ottenere il finanziamento da parte di PI 1 di parte dei costi di alloggio. Sia come sia, gli accertamenti del primo giudice al riguardo non appaiono manifestamente errati.
6.4 Solo “a titolo abbondanziale” il reclamante prende posizione anche sugli altri elementi, sui quali il Pretore ha fondato la propria decisione.
a) Già si è detto che il riferimento all’accordo tra l’escussa e PI 1 nel punto 12 del contratto di locazione è un elemento importante a favore della tesi della simulazione, ancorché non l’unico preso in considerazione dal Pretore. Contrariamente a quanto asserisce il reclamante, il punto 12 non concerne solo l’utilizzazione degli spazi ch’egli pretende locati, bensì anche le modalità di pagamento, le quali appunto prevedono il versamento della pigione “in pieno rispetto dei loro accordi di divorzio”. Il primo giudice non ha quindi accertato i fatti in modo manifestamente errato nel collegare i due atti.
b) Per quanto riguarda la mancata produzione dei giustificativi di pagamento da parte dell’escussa delle pigioni fino alla fine del 2015, il reclamante ripropone la stessa identica motivazione contenuta nell’istanza di rigetto, ripetendo che il credito derivante dalla locazione è stato preso in considerazione nell’ambito della ripartizione dei costi relativi alla famiglia, che per accordo dei coniugi sarebbero gravati per il 20% sul marito e per il rimanente 80% sulla moglie. Egli non indica però alcun indizio oggettivo a sostegno delle sue affermazioni che le potessero rendere verosimili. Anzi, esse appaiono in contrasto con la convenzione matrimoniale del 12 ottobre 2010, in base al quale i coniugi si sono dati atto di vivere nelle tre unità di PPP e che se le avessero date in locazione, anche parzialmente, il relativo reddito sarebbe stato riconosciuto in ragione dell’80% alla moglie e in ragione del 20% al marito (doc. 3 ad 4). Tale convenzione, che rispecchia la vera volontà (interna) delle parti, non menziona alcun obbligo della moglie di pagare una pigione al marito per l’uso delle PPP di proprietà di lui e ad ogni modo prevede che in caso di locazione, anche parziale (fosse anche per ipotesi limitata alle PPP del marito, ciò che in pratica è in realtà escluso trattandosi di un’abitazione unica, v. doc. 5), l’80% del reddito locativo sarebbe spettato alla moglie. La ripartizione dei costi relativi alla famiglia allegata dal reclamante appare quindi inverosimile.
c) Da ultimo, l’escutente ritiene “non rilevante” doversi chiedere il motivo per il quale le parti non abbiano inteso stipulare un contratto di locazione anche a carico suo, sottolineando che non si può considerare un accordo simulato soltanto perché è svantaggioso per una parte. Non dando però una spiegazione ragionevole al fatto che l’escussa avrebbe dovuto versargli una pigione per una casa abitata da entrambi, oltretutto per usufruire di soli 200/1000, mentre quest’ultimo non avrebbe dovuto versare nulla per gli 800/1000 di proprietà della moglie, il reclamante non riesce a confutare l’impressione, basata anche sulle altre circostanze menzionate dal Pretore – accertate, come visto (sopra consid. 6.4 lett. a e b), in modo non manifestamente errato –, che il contratto di locazione è verosimilmente simulato, ovvero persegue l’unico scopo, verso l’esterno (e segnatamente verso PI 1), di giustificare la richiesta a quest’ultimo di assumere la parte dei costi dell’alloggio attribuita ai figli, mentre non ha effetti interni che debbano derogare alla convenzione matrimoniale conclusa lo stesso giorno, il 12 ottobre 2010, della firma del contratto di locazione. Di conseguenza, anche dal profilo del diritto la decisione impugnata resiste alla critica. I suoi effetti, ad ogni modo, sono limitati all’ambito esecutivo (sopra consid. 2).
6.5 Le censure di RE 1 inerenti alle “altre tesi di controparte” non vanno esaminate in questa sede, non essendo state riprese nemmeno dal Pretore.
7. L’ammissione al gratuito patrocinio è disciplinata dagli art. 117 e segg. CPC e dalla legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG; RL 178.300). Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Secondo la giurisprudenza, un processo è privo di possibilità di successo quando le prospettive di vincerlo sono notevolmente più esigue dei risichi di soccombere, al punto ch’esse non possono affatto essere considerate come serie. La condizione dell’art. 117 lett. b CPC è invece realizzata quando le probabilità di successo e di soccombenza sono pressoché uguali, o quando le prime sono soltanto leggermente inferiore alle seconde (DTF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 476 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 4A_546/2017 del 26 giugno 2018 consid. 7.1).
La designazione di un patrocinatore d’ufficio è subordinata inoltre all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Dal punto di vista oggettivo, la necessità dell’assistenza di un legale dipende dal grado di complessità della causa e dal potere istruttorio del giudice, l’applicabilità della massima inquisitoria o d’ufficio consentendo alla parte di agire da sé più facilmente (Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 13 ad art. 118 CPC e i rinvii). Soggettivamente, il giudice deve tenere conto della persona del richiedente, della sua età, formazione, grado di famigliarità con la pratica giudiziaria, se del caso lingua e così via (Tappy, ibidem, n. 14 con rif.). La legge menziona altresì il fatto che la controparte sia assistita da un avvocato, riconoscendo così un’importanza particolare al principio della parità delle armi (sentenza del Tribunale federale 5A_838/2013 del 3 febbraio 2014, consid. 2.4).
7.1 In prima sede, il primo giudice ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del reclamante, ritenuta perfino temeraria alla luce di alcuni documenti prodotti dalla convenuta (in relazione a viaggi a Cuba e a Londra) che confutano la pretesa indigenza dell’escutente. Al riguardo, il Pretore ha spiegato che la domanda sarebbe stata negata anche senza la presentazione di tali documenti, RE 1 essendo in grado di provvedere personalmente alla sua difesa e già due sue domande di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio essendo state respinte dal Pretore della sezione 6 del Distretto di Lugano.
Il reclamante fa invece valere che dopo un periodo in disoccupazione, dall’agosto 2017 egli ha dovuto far capo alle prestazioni sociali, fissate il 5 gennaio 2018 dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento in circa fr. 1'400.– mensili. I suoi viaggi a Cuba e a Londra sarebbero avvenuti nel 2016 alla ricerca di nuove opportunità lavorative in un momento in cui percepiva ancora indennità di disoccupazione di fr. 6'200.– mensili, mentre per quanto attiene alla villa “__________” a __________ gli è consentito di viverci solo perché sua madre ne è la proprietaria e gli consente d’indebitarsi nei suoi confronti. Per quel che concerne il decreto del 27 luglio 2017, con cui il Pretore della sezione 6 ha respinto la sua prima domanda di gratuito patrocinio, l’escutente asserisce che la decisione impugnata non tiene conto della situazione concreta del suo immobile, inidoneo a fungere da garanzia per un prestito volto alla copertura delle spese giudiziarie, senza contare che il Pretore avrebbe dovuto assegnargli un altro termine per produrre ulteriore documentazione a sostegno della sua richiesta. Relativamente al decreto supercautelare del 23 agosto 2017 con cui il medesimo Pretore ha respinto la sua seconda domanda, a mente sua tale decisione rinvia al merito della procedura a tutela dell’unione coniugale, che è però tuttora pendente. Per questi motivi egli ritiene che il primo giudice, nel respingere la sua richiesta, abbia violato l’art. 117 CPC.
7.2 Due delle tre condizioni per ottenere il gratuito patrocinio in prima sede appaiono date nella fattispecie. Anzitutto, l’istanza non può dirsi d’acchito priva di probabilità di successo siccome è fondata su un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (sopra consid. 5) e le possibilità di accoglimento dell’eccezione di simulazione invocata dall’escussa non apparivano sin dall’inizio notevolmente superiori a quelle di una sua reiezione, nella misura in cui dipendevano dall’apprezzamento di diversi elementi non univoci (consid. 6). La designazione di un patrocinatore d’ufficio pareva d’altronde necessaria alla tutela dei diritti dell’istante, giacché la controparte era patrocinata da un avvocato. Rimane quindi da esaminare solo il presupposto dell’indigenza.
7.3 È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri – reddito e sostanza – alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (DTF 141 III 372 consid. 4.1; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 14 ad art. 117 CPC). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare – spontaneamente – in modo chiaro e completo la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, ch’egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (art. 119 cpv. 2 CPC; DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).
a) Al riguardo, in prima istanza RE 1 espone di avere entrate mensili di fr. 6'200.– (al netto degli assegni famigliari) a titolo d’indennità di disoccupazione, che cesseranno ad agosto 2017 costringendolo a far capo alle prestazioni assistenziali stimabili alla meglio in fr. 2'300.–. Quantifica poi il proprio fabbisogno minimo mensile in fr. 6'100.–, che include quello personale di fr. 5'287.44 (minimo esistenziale di fr. 1'200.–, spese di locazione di fr. 2'150.–, assicurazione e affitto auto di fr. 300.–, interessi ipotecari di fr. 212.60 e premi di cassa malati di fr. 543.60, oltre a una maggiorazione del 20% sul totale) e il contributo di mantenimento di fr. 812.– (assegni famigliari esclusi) per la figlia __________.
A sostegno delle sue allegazioni, RE 1 ha prodotto l’avviso e la conferma dell’esaurimento del diritto all’indennità di disoccupazione a partire dal 21 agosto 2017 (doc. H e I), il formulario per la richiesta di “prestazioni LAPS” del 17 agosto 2017 (doc. J), la corrispondenza e-mail con la banca __________ – da cui risulta che un ulteriore finanziamento privato sulle sue quote di comproprietà è escluso – nonché due estratti conti della banca __________ (doc. L) e della __________ (doc. M). La decisione dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento e il contratto di locazione prodotti solo con il reclamo non possono invece essere presi in considerazione (sopra consid. 1.2/b).
b) Il reclamante rileva a ragione che la sua situazione finanziaria effettiva dev’essere valutata, di principio, al momento della presentazione della richiesta di gratuito patrocinio (DTF 135 I 223 consid. 5.1), in concreto al 5 settembre 2017. Gli accenni del primo giudice alle fotografie pubblicate sul sito facebook di RE 1 relative ai suoi viaggi a Cuba e a Londra nel 2016 – sulla cui pretesa gratuità egli si è invero limitato a semplici allegazioni non confortate da indizi oggettivi – non appaiono quindi idonee a valutare la situazione economica del richiedente nel settembre del 2017, radicalmente mutata in seguito alla cessazione del versamento delle indennità di disoccupazione. Certo, l’assistenza giudiziaria può essere negata in caso di manifesto abuso di diritto, segnatamente se il richiedente si è disfatto delle proprie risorse prima o durante la procedura giudiziale esponendosi scientemente al rischio di dover ricorrere al gratuito patrocinio (DTF 126 I 166 consid. 3/b; sentenza del Tribunale federale 4P.158/ 2002 del 16 agosto 2002 consid. 2.2; Trezzini, op. cit., n. 24 ad art. 117; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 117). Il Pretore non ha però evidenziato simili abusi nel caso in esame né indagato al riguardo. Le critiche del reclamante appaiono quindi fondate su questo punto.
c) Quanto all’appartamento di lusso nella villa “__________”, le indennità di disoccupazione di fr. 6'200.– mensili permettevano apparentemente al reclamante di pagarne il canone di locazione (v. l’istanza, a pag. 9). Dall’esaurimento delle indennità di disoccupazione ciò non è certamente più il caso e del resto egli ammette che la proprietaria – sua madre – gli consente d’indebitarsi nei suoi confronti. Poiché da lui non più corrisposte, le spese di locazione non possono invero più essere computate nel suo fabbisogno minimo (DTF 135 I 227 consid. 5.2.1; Trezzini, op. cit., n. 30 ad art. 117). Sta però di fatto che se, come egli asserisce, le sue sole entrate sono dal 21 agosto 2017 le indennità di assistenza sociale, le quali notoriamente non eccedono il minimo esistenziale di chi le percepisce, egli non disponeva delle risorse necessarie per finanziare la causa di rigetto dell’opposizione.
d) Pure i riferimenti del Pretore ai decreti del 27 luglio e del 23 agosto 2017 (doc. 9 e 10) con cui il Pretore della sezione 6 ha respinto altre due precedenti domande di assistenza giudiziaria non possono ritenersi in sé idonee a respingere la domanda in esame. Non tengono infatti conto del fatto nuovo costituito dall’esaurimento del diritto all’indennità di disoccupazione e, comunque sia, non contengono determinazioni sulle motivazioni presentate dal reclamante in prima sede.
e) Quanto all’accenno del Pretore alle proprietà immobiliari del reclamante, costui rileva che non è possibile costituire un’ipoteca di secondo grado che gli permetta di ottenere un finanziamento atto a sostenere le spese legali e giudiziarie della procedura di rigetto, come risulta da un’email 7 agosto 2017 della __________ (doc. K). Già presentata in prima sede, la censura appare fondata.
f) Ciò non esclude tuttavia altri modi di sfruttare l’importante sostanza immobiliare in questione, cui il Pretore della Sezione 6 si è del resto riferito per respingere una precedente domanda di gratuito patrocinio (doc. 9). Lo stesso RE 1 ha sostenuto nella sua risposta del 27 aprile 2016 nella procedura di protezione dell’unione coniugale (doc. 4 pag. 9 ad 8) che l’appartamento al piano rialzato (v. doc. 5, primo foglio), completamente indipendente, potrebbe essere dato in locazione, valutando il reddito locativo in fr. 2'100.– mensili. D’altronde egli ha riferito in prima sede di avere richiesto una provvigione ad litem (istanza, pag. 10). Orbene, il gratuito patrocinio è sussidiario rispetto alla provvisio ad litem (DTF 143 III 624 consid. 7; 138 III 674 consid. 4.2.1; sentenza del Tribunale federale 5A_291/2013 del 27 gennaio 2014 consid. 7; Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 117; Emmel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed. 2016, n. 5 ad art. 117 CPC), di guisa che il beneficio del primo va negato finché il richiedente si trova nelle condizioni di ottenere la seconda (Trezzini, op. cit., n. 57 ad art. 117).
Stante l’importo tutto sommato limitato in discussione, che non pare superare fr. 1'750.– (tassa di giustizia di fr. 250.– e onorari del patrocinatore di fr. 1'500.–), non si può escludere che il reclamante lo possa finanziare mettendo a frutto la propria quota immobiliare o facendoselo versare dalla moglie sotto forma di provvigione ad litem. Senza contare che dall’estratto del conto corrente postale (doc. M) risultano versamenti a favore di tre banche in merito ai quali non sono stati effettuati accertamenti in prima sede. Forse andrebbe chiesto al reclamante di determinarsi al riguardo e di produrre attestazioni complete delle banche interessate. Non spetta però alla Camera sostituirsi al giudice naturale, privando la parte di un grado di giurisdizione.
g) Ne segue che, per quanto riguarda la questione dell’assistenza giudiziaria, la causa non è matura per il giudizio, sicché l’incarto va retrocesso al primo giudice per nuova decisione nel senso dei considerandi (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).
8. Relativamente alla contestazione di merito, la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e va quindi posta a carico del reclamante, dal momento ch’egli non ha formalmente, ai sensi dell’art. 119 cpv. 5 CPC, riproposto in seconda sede l’istanza di gratuito patrocinio. Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Visto l’esito interlocutorio favorevole al reclamante, la Camera si astiene dal prelevare una tassa per il trattamento della contestazione del rifiuto di concedere il gratuito patrocinio, mentre demanda al Pretore la decisione sulla concessione di eventuali ripetibili, secondo il Tribunale federale dovuti in seconda sede in caso di accoglimento del ricorso (DTF 140 III 510 consid. 4.3.2) – contrariamente a quanto vale per la prima sede (art. 119 cpv. 6 CPC) –, perché il reclamante potrà essere considerato vincente solo se in fin dei conti otterrà, perlomeno parzialmente, il gratuito patrocinio.
9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 25'800.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto.
1.1 Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è annullato e la causa è rinviata al Pretore per nuovo giudizio sulla domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio nel senso dei considerandi (in particolare 7.3/f).
1.2 Il Pretore statuirà anche sulla domanda di ripetibili formulata nel reclamo (con riferimento al considerando 8).
2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).