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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 22 marzo 2018 dalla
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RE 1 I- (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
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contro |
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CO 1
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giudicando sul reclamo del 23 maggio 2018 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa l’11 maggio 2018 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 febbraio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, l’RE 1 ha escusso la CO 1 (in seguito CO 1) per l’incasso di fr. 5'823.58 oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2016, indicando quale titolo di credito tre fatture del 28, 29 e 30 novembre 2016, dedotti un acconto dell’11 novembre 2016 e la caparra del 29 giugno 2016.
B. Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 marzo 2018 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 13 aprile 2018, cui sono seguite una replica del 26 aprile e una duplica dell’8 maggio 2018, con le quali le parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti domande.
C. Statuendo con decisione dell’11 maggio 2018, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 290.– complessivi e un’indennità di fr. 50.– a favore della parte convenuta.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 maggio 2018 per ottenerne l’annullamento e (implicitamente) l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 23 maggio 2018 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice dell’RE 1 il 14 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha constatato che la corrispondenza elettronica prodotta dall’istante non costituisce un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, poiché non è firmata dall’escussa, motivo per cui ha respinto l’istanza.
4. Nel reclamo l’RE 1 osserva come l’email 10 novembre 2016, alla quale sono allegati l’accettazione dell’offerta da essa formulata e il dettaglio contabile riferito al primo acconto confirmatorio versato dalla CO 1, sia sottoscritto dalla segretaria amministrativa di quest’ultima, PI 1. La reclamante ritiene che da tali atti, unitamente agli altri documenti annessi all’istanza, si possa dedurre un riconoscimento di debito in capo a tale __________ (che dal registro di commercio risulta essere il socio e direttore della CO 1).
5. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Giusta l’art. 14 cpv. 1 CO la firma dev’essere apposta di propria mano (sentenze della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5 e 14.1995.97 del 10 gennaio 1996 consid. 3/b). Se non è stampata su un foglio firmato a mano dall’escusso, un’e-mail può fungere da titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione solo se è certificata da una firma elettronica riconosciuta (art. 14 cpv. 2bis CO; sentenza della CEF 14.2017.230 del 24 maggio 2018 consid. 5, con rinvio a (Veuillet, in: Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 30 ad art. 82 LEF).
Nella fattispecie, contrariamente a quanto allega la reclamante, l’email 10 novembre 2016 di PI 1 (doc. D 1° foglio) non è firmata, né manualmente né elettronicamente. D’altronde, come rettamente rilevato dal primo giudice, nessuno degli altri documenti acclusi all’istanza reca la firma di un rappresentante dell’escussa. La sentenza impugnata risulta così corretta dal profilo sia dell’accertamento dei fatti sia dall’applicazione del diritto, sicché il reclamo dev’essere respinto.
6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'823.58, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).