Incarto n.
14.2018.98

Lugano

21 dicembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Fiscalini

 

 

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 11 ottobre 2017 da

 

 

 CO 1  (I)

(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 25 maggio 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 17 maggio 2018 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 13 gennaio 2016 la RE 1, in qualità di datrice di lavoro, e CO 1, quale dipendente, hanno concluso un contratto di lavoro di durata indeterminata a partire dal 15 gennaio 2016, che prevedeva una retribuzione fissa lorda annua di fr. 65'000.– pagabile in 13 mensilità e una prestazione lavorativa settimanale media di 42,5 ore suddivise su cinque giorni, ma con possibile frequenza irregolare. L’impiegato si è obbligato a espletare “la propria attività di informatico presso la società secondo le esigenze di un progressivo sviluppo dell’attività aziendale”. Il mede­simo giorno le parti hanno firmato un’“integrazione”, con cui CO 1 si è impegnato “specificatamente a concretizzare la concezione, la progettazione, lo sviluppo, l’implementazione e il consolidamento” di diversi software, “flussi barcode” e un portale web, da realizzare non necessariamente in sequenza, ma “in funzione delle tempistiche e priorità aziendali in un orizzonte temporale prospettico di due anni”, per le quali è stato pattuito un onorario complessivo di fr. 275'000.–, da saldare “principalmente in rate mensili, come da contratto di lavoro e in funzione dello stato d’avan­­zamento lavori”. Con un allegato al contratto di lavoro sottoscritto il 15 gennaio 2016 le parti hanno poi posticipato l’inizio dell’attivi­­tà lavorativa al 1° febbraio 2016 e con ulteriore contratto del 3 ottobre 2016 la RE 1 ha concesso in uso a CO 1 il proprio veicolo aziendale, dietro detrazione dal suo stipendio di fr. 850.– mensili.

                                  B.   Con certificato del 19 dicembre 2016, il Dr med. __________ ha attestato l’incapacità lavorativa al 100% di CO 1 per malattia fino al 15 gennaio 2017. Sulla scorta di un successivo certificato medico del 12 gennaio 2017, accertante l’insosteni­­bilità del suo lavoro attuale con il proprio stato di salute psico-fisi­co, lo stesso giorno CO 1 ha disdetto il contratto di lavoro con effetto (qualificato come “immediato”) dal 16 gennaio 2017.

                                  C.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 luglio 2017 dal­l’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escus­so la RE 1 per l’incasso di fr. 15'421.07 oltre agli interessi del 5% dal 17 gennaio 2017, indicando quale titolo di credito gli “stipendi dei mesi di gennaio 2016, marzo 2016, ottobre 2016, novembre 2016, dicembre 2016, gennaio 2017, tredicesima 2016 e note spese dei mesi da maggio a settembre 2016”.

                                  D.   Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 ottobre 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’i­­stanza con osservazioni scritte del 6 novembre 2017, cui sono seguite una replica del 16 novembre e una duplica del 29 novembre 2017, con le quali le parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti domande.

                                  E.   Statuendo con decisione del 17 maggio 2018, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposi­­zione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 7'574.–(anziché fr. 15'421.07) oltre agli interessi del 5% dal 17 gennaio 2017, ponendo le spese processuali di fr. 180. a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 maggio 2018 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 22 giugno 2018 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 25 maggio 2018 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il 18 maggio 2018, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto constatato che il contratto di lavoro del 13 gennaio 2016, pur essendo stato firmato solo da una persona – PI 1 – avente diritto di fir­ma collettiva a due, costituisce nondimeno un valido titolo di rigetto dell’opposizione, poiché è stato ratificato mediante il suc­cessivo versamento di sette stipendi. A mente sua, il medesimo motivo vale pure per la trattenuta di fr. 850.– mensili eseguita per la messa a disposizione del veicolo aziendale, anch’essa accettata dalle parti. Il primo giudice ha d’altronde considerato che solo l’onorario di fr. 275'000.– complessivi pattuito nell’“integrazio­­ne” era da pagare in funzione dello stato d’avanzamento dei lavori, mentre non era il caso dello stipendio lordo di 65'000.– annui previsto dal contratto di lavoro, esplicitamente indicato come “fisso”. Il Pretore ha invece respinto la domanda per quanto concerne il periodo dal 15 al 31 gennaio 2016, ritenendo che, a fronte dell’allegato prevedente la posticipazione dell’inizio dell’attività lavorativa al 1° febbraio 2016, l’istante non avesse reso sufficientemente verosimile di aver effettivamente cominciato a lavorare già il 15 gennaio. Egli ha poi respinto la censura della convenuta, secondo cui il dipendente non avrebbe svolto tutte le ore lavorative dovute, siccome fondata su un documento di parte. Quanto agli stipendi di marzo, ottobre e novembre del 2016, il Pretore li ha reputati estinti con il pagamento a saldo di fr. 2'671.–, fondandosi sulla ricevuta sottoscritta a nome del dipendente dal sin­dacalista PI 2 per “salari e spese al 30 novembre 2016”, giacché il suo potere di rappresentanza non è contestato.

 

                                         Per il mese di dicembre 2016 il primo giudice ha riconosciuto dovuti fr. 3'158.65 e per il mese di gennaio del 2017 fr. 1'579.35, mentre a titolo di tredicesima mensilità ha ammesso fr. 4'322.70, da cui ha dedotto i fr. 1'486.70 versati al dipendente nel gennaio del 2017. Egli non ha invece computato il rimborso spese richiesto nell’istanza, perché esso non è cifrato nel contratto di lavoro e l’istante si è limitato a produrre delle ricevute, per tacere del fatto che le spese fino a fine novembre sono comunque già state rimborsate. Da ultimo, il Pretore ha negato la compensazione ec­cepita dall’escussa con pretese per un’indennità a norma dell’art. 337d CO e per risarcimento danni, da lui reputate esulare dalla competenza del giudice del rigetto, e ha esteso il rigetto dell’op­­posizione agli interessi di mora del 5% dal 17 gennaio 2017.

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 contesta il rigetto dell’opposizione, facendo valere che lo stipendio per il mese di dicembre del 2016 è stato estinto con il pagamento a saldo dei fr. 2'671.–, siccome a mente sua esso si estendeva anche alle vacanze fino al 31 dicembre 2016. La reclamante sottolinea che in ogni caso l’escu­­tente ha lavorato in quel mese solo 17 ore su 170 ed è stato in malattia – prontamente contestata – per 85 ore. CO 1 avrebbe quindi diritto a un salario di fr. 315.85 (ore di malattia escluse) o al massimo di fr. 1'895.20 (ore di malattia comprese). Tali importi sarebbero tuttavia da compensare con i danni dovuti alla disdetta immediata, quantificati in fr. 26'250.– (indennità di fr. 1'250.– a tenore dell’art. 337d CO e danno parziale di fr. 25'000.–), con i fr. 1'486.70 versati all’escutente il 3 gennaio 2017 e con la mancata trattenuta di fr. 1'700.– (2 x fr. 850.–) per ottobre e novembre del 2016.

 

                                         Per quel che concerne il mese di gennaio del 2017 la reclamante sostiene ancora una volta che il dipendente non ha lavorato ed è stato in malattia per 85 ore, motivo per cui non dev’essere riconosciuto alcun salario per quel mese. In ogni caso, un eventuale stipendio, di fr. 1'579.35 al massimo, sarebbe da compensare con gli importi già indicati per il mese di dicembre del 2016. Da ultimo, l’escussa contesta il calcolo della tredicesima mensilità fatto dal Pretore, tacciando come incomprensibile, non motivata e illegale la mancata detrazione dei premi della cassa pensione e dell’indennità per l’uso del veicolo aziendale. In più essa andrebbe ridotta pro rata temporis di 1/12, sicché non eccederebbe fr. 2'895.40, sempre da compensare con gli importi già indicati in precedenza.

                                   5.   Nelle proprie osservazioni al reclamo, CO 1 asserisce che il salario mensile è dovuto anche in caso di malattia “a seguito della sua attività lavorativa che ha sempre svolto”, ribadendo di aver iniziato a lavorare il 15 gennaio 2016. Egli fa inoltre valere che lo stipendio di dicembre non era incluso nelle vacanze maturate al 31 dicembre 2016 e che l’asserito inadempimento per i mesi di dicembre e gennaio non è stato reso verosimile. Il danno posto in compensazione dalla reclamante non sarebbe d’altronde comprovato e tale eccezione, formulata senza alcuna riserva, varrebbe come riconoscimento della pretesa per il salario di dicembre. A mente sua, del versamento di fr. 1'486.70 e delle trattenute di fr. 1'700.– il Pretore ha già tenuto conto e il calcolo della tredicesima appare corretto, mentre nega di aver incassato fr. 2'671.– a copertura degli stipendi e spese fino al 30 novembre 2016, rilevando di aver contestato il conteggio e di considerare tale somma come acconto sul salario di novembre del 2016. Da ultimo, l’escutente sottolinea come i danni invocati dalla datrice di lavoro siano privi di fondamento e gli oggetti di cui essa chiede la restituzione le siano già stati riconsegnati.

                                   6.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

 

                                6.1   Il contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010, consid. 3.2 con rinvii; Staehe­lin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 126 ad art. 82 LEF), secondo la cosiddetta “Basler Praxis”, cui la Camera ha recentemente aderito (sentenza 14.2017.73 del 22 dicembre 2017 consid. 5.5).

 

                                6.2   Nel caso in esame, il contratto di lavoro del 13 gennaio 2016 (doc. D) costituisce quindi in sé un titolo di rigetto provvisorio del­l’opposizione per gli stipendi e la quota parte della tredicesima non versati a CO 1 fino al 16 gennaio 2017, giorno della scadenza della disdetta “con effetto immediato” da lui significata il 12 gennaio (doc. S), sebbene esso sia firmato – per la RE 1 – unicamente da PI 1, pur avendo essa solo diritto di firma collettiva a due. In effetti, come accertato dal Pretore e ammesso anche dalla reclamante (reclamo, pag. 6, ad 3), il contratto deve perlomeno considerarsi ratificato per atti con­cludenti in seguito al versamento dei sette stipendi per i mesi di febbraio e di aprile a settembre del 2016 (doc. 3, fol. 2).

 

                                6.3   La reclamante obietta che l’escutente ha lavorato nel dicembre del 2016 solo 17 ore su 170 ed è stato in malattia – prontamente contestata – per 85 ore sia in quel mese che nel gennaio del 2017. Il Pretore ha respinto la censura siccome fondata su un documento di parte (conteggi di cui al doc. 2, fogli 11 e 12).

 

                                  a)   Poiché la RE 1 non si confronta con l’argomentazione della sentenza impugnata, la sua censura si rivela d’acchito in­ammissibile siccome insufficientemente motivata (nel senso del­l’art. 321 cpv. 1 CPC). Essa non spiega infatti perché le sue allegazioni dovrebbero essere ritenute convincenti sulla base di un semplice suo conteggio allestito in modo unilaterale. Pare del resto poco plausibile ch’essa abbia atteso di ricevere la disdetta per dolersi del fatto che il suo dipendente avesse lavorato solo due giorni in dicembre prima di ammalarsi (il 19).

 

                                  b)   Giusta l’art. 324a CO se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento d’un obbligo legale o d’una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un’adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stipulato per più di tre mesi (cpv. 1). Il lavoratore ha diritto a percepire il salario per almeno tre settimane nel primo anno di servizio, poi per un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari (cpv. 2). La norma è applicabile al contratto di lavoro sotto esame (doc. D ad V/3).

 

                                aa)   Nella fattispecie, la reclamante sostiene che il rigetto dell’oppo­­sizione non dovrebbe essere esteso al salario per i giorni di malattia, dato che la malattia è stata prontamente contestata e “ritenuta non valida”. Si tratta però di un’allegazione nuova e pertanto inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). Nelle osservazioni all’istanza (pag. 6 ad 7 i.f.) e nella duplica spontanea (pag. 4 ad 7), infatti, la convenuta si è limitata ad arguire che in mancanza di prestazioni di servizio durante la malattia difettava anche ogni riconoscimento di debito per tale periodo.

 

                                         La contestazione della malattia contraddice peraltro i medesimi conteggi allestiti e invocati dalla stessa reclamante (doc. 2, fogli 11 e 12), la quale nel suo scritto del 31 gennaio 2017 (doc. T) ha contestato peraltro soltanto il secondo certificato medico – e con esso la malattia unicamente quale causa grave di disdetta immediata – e non il primo (doc. R), relativo al pregresso periodo di malattia, ch’essa non aveva messo in discussione nel suo scritto del 22 dicembre 2016 (doc. P). Senza contare che la reclamante non ha indicato motivi – men che meno seri (v. sentenza del Tribunale federale 1C_64/2008 del 14 aprile 2008 consid. 3.4) – suscettibili d’inficiare il valore probante dei certificati medici versati agli atti.

 

                                bb)   Ciò posto, con il contratto di lavoro il datore s’impegna anche, perlomeno implicitamente, a versare il salario durante la malattia del lavoratore per il tempo limitato previsto contrattualmente o per legge (a norma dell’art. 324a CO citato sopra), sicché il contratto di lavoro costituisce un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizio­ne anche per il salario, fisso o agevolmente determinabile, dovuto durante tale periodo (Vock/Aepli-Wirz in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 19 ad art. 82 LEF; Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 179 ad art. 82 LEF).

 

                                cc)   Il lavoratore malato ha diritto a percepire il salario per almeno tre settimane nel primo anno di servizio (art. 324a cpv. 2 CO), ciò che, in assenza di pattuizioni al riguardo nel contratto di lavoro, è il caso di CO 1, il quale, quando si è ammalato (il 19 dicembre 2016), era ancora nel primo anno di servizio, iniziato – il 1° febbraio 2016 – da più di tre mesi. Siccome i giorni festivi non sono computati nel periodo di malattia durante il quale è dovuto il salario (Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, vol. VI/2/ 2/1, 2010, n. 28 i.f. ad art. 324a CO), dedotti il 26 dicembre 2016 (Santo Stefano) e il 6 gennaio 2017 (Epifania) (art. 1 della Legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino, RL 843. 200), le tre settimane cui egli ha diritto sono scadute il 10 gennaio 2017.

 

                                dd)   La decisione del Pretore di riconoscere per il mese di dicembre del 2016 fr. 3'158.65 netti, ovvero lo stipendio lordo di fr. 5'000.– (doc. D), dedotti i contributi sociali di fr. 991.35 (doc. W per analogia) e la trattenuta per l’uso del veicolo aziendale di fr. 850.– (doc. K), non offende quindi né i fatti né il diritto, ciò che la reclamante del resto ammette in via subordinata (reclamo, pag. 7 in alto).

 

                                ee)   Per quanto attiene invece al mese di gennaio del 2017, non è condivisibile la decisione pretorile laddove attribuisce all’escuten­­te la metà del salario di dicembre 2016 (fino al termine del contratto, il 16 gennaio 2017), pari a fr. 1'579.35. In realtà egli ha diritto alla remunerazione di solo 6 giorni (2-5, 9 e 10 gennaio) su 21, ossia fr. 902.50 netti (6/21 di fr. 3'158.65). Al riguardo, il reclamo va parzialmente accolto.

 

                                6.4   Contrariamente a quanto sostiene la reclamante, il calcolo della tredicesima mensilità fatto dal Pretore non è né incomprensibile, né illegale, pur essendo affetto da un semplice errore di calcolo. Egli ha infatti determinato correttamente la quota di tredicesima (doc. D, n. II/1) sulla scorta dello stipendio di base (fr. 5'000.– lordi), deducendo soltanto le trattenute sociali, ma non il “secondo pilastro”, il quale è prelevato solo 12 volte l’anno, non 13 (sentenza della I CCA 11.1996.118 del 26 agosto 1997 consid. 3, confermata in ultimo luogo dalla sentenza 11.2017.36 del 7 settembre 2018, consid. 11/a). La tredicesima ammonta quindi a fr. 4'351.25 per l’intero anno 2016 (fr. 5'000.– ./. fr. 648.75 [doc. W]). Neppure la trattenuta di fr. 850.– mensili per l’utilizzo del veicolo va dedotta, trattandosi di un costo effettivo che matura solo 12 volte l’anno, non 13. Tenuto conto della riduzione pro rata temporis dovuta alla posticipazione dell’inizio di lavoro al 1° febbraio 2016 (doc. F), di cui il Pretore ha tenuto conto, la quota di tredicesima di 11/12 ammonterebbe quindi a fr. 3'988.65 (e non a fr. 4'322.70 come calcolato erroneamente dal primo giudice).

 

                                         Sennonché nell’istanza (pag. 7 ad 9) l’escutente ha postulato il pagamento di soli fr. 3'841.62 a titolo di tredicesima mensilità, motivo per cui il reclamo si rivela parzialmente fondato su questo punto – anche se per motivi diversi da quelli avanzati dalla reclamante – siccome il primo giudice ha statuito “ultra petita”, ovvero ha aggiudicato all’istante più di quanto abbia domandato in contrasto con il disposto dell’art. 58 cpv. 1 CPC. Di conseguenza, la decisione impugnata va riformata nel senso di ridurre l’im­­porto della tredicesima a quanto richiesto nell’istanza di rigetto.

                                   7.   A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

 

                                7.1   Nel caso in esame la RE 1 sostiene anzitutto che la ricevuta firmata il 21 dicembre 2016 da PI 2 per conto di CO 1 relativo al versamento di fr. 2'671.– del (doc. 3, fol. 3) riguardava non solo il saldo per salari e spese al 30 novembre 2016 ma pure “lo stipendio in periodo di vacanza” fino al 31 dicembre 2016 in conformità con l’art. 329a CO. Secondo il testo della procura il versamento è avvenuto “a saldo per salari e spese al 30 novembre 2016 (comprese le vacanze fino al 31 dicembre 2016)”. Ora, contrariamente a quanto scrive la reclamante, il salario per le vacanze non si confonde con il salario per il mese di dicembre del 2016. Perlomeno una tesi siffatta potrebbe essere ammessa solo se la reclamante avesse reso verosimile che il dipendente fosse stato in vacanza durante l’intero mese di dicembre. In realtà essa non ha prodotto alcun risconto oggettivo al riguardo e persino i propri conteggi non indicano alcun giorno di vacanza in quel mese (doc. 2, penultimo foglio). Del resto, la stessa reclamante ha comunicato il 22 dicembre 2016 al dipendente che avrebbe proceduto nei successivi giorni a elaborare il conteggio del salario di dicembre e glielo avrebbe poi bonificato senza indugio (doc. P). L’accertamento del Pretore secondo cui la ricevuta concerneva solo i salari di marzo, ottobre e novembre, e non quello di dicembre, non può quindi dirsi manifestamente errato.

 

                                7.2   Per quanto riguarda il “saldo stipendio” di fr. 1'486.70 versato a CO 1 il 3 gennaio 2017 (doc. 3, fol. 6) e la trattenuta di fr. 1'700.– (2 x fr. 850.–) per l’utilizzo del veicolo aziendale, che la reclamante pretende di porre in compensazione con quan­to il Pretore ha riconosciuto all’escutente, essa pare non accorgersi che tali importi sono già stati dedotti dal totale calcolato dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 4 a metà e sopra, consid. 6.7). Al riguardo, il reclamo cade quindi nel vuoto.

 

                                7.3   La reclamante oppone infine in compensazione una pretesa per presunti danni da risarcire, che quantificata in fr. 26'250.–, (indennità per abbandono ingiustificato dell’impiego a norma del­l’art. 337d CO di fr. 1'250.– + “danno parziale” di fr. 25'000.–). Il Pretore ha considerato che tali pretese esulano dalla competenza del giudice del rigetto.

 

                                  a)   Se è vero che il potere cognitivo del giudice del rigetto è limitato, nel senso ch’egli non deve sostituirsi al giudice del merito, egli è comunque tenuto a esaminare le eccezioni, anche di merito, sollevate dall’escusso, pur sotto il profilo della semplice verosimiglianza (art. 82 cpv. 2 LEF), e non può, pena ledere i principi della parità di trattamento e del diritto di essere sentito, non esaminare anche le controargomentazioni dell’escutente, pur sempre valutandole con il metro della verosimiglianza. Quell’esame manca del tutto nel caso in rassegna, ciò che giustificherebbe l’annullamento della sentenza impugnata e la retrocessione della causa al primo giudice. Essendo la causa matura per il giudizio, la Camera può nondimeno statuire essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

 

                                  b)   Per rendere verosimili i danni di fr. 26'250.– a suo dire causati dall’“interruzione immediata senza valido motivo del rapporto di impiego”, la RE 1, senza spiegare nulla nel reclamo, si è riferita all’istanza di conciliazione da lei depositata il 14 febbraio 2017, con cui ha già fatto valere nei confronti di CO 1 pretese di risarcimento di fr. 1'250.– a titolo di indennità a norma dell’art. 337d CO e di fr. 25'000.– per danno parziale (doc. U). Ora, tale istanza è assimilabile a semplici allegazioni di parte senza alcun valore probante. Ad ogni modo la contestazione del certificato medico del 12 gennaio 2017 non è motivata (non sono indicati, e meno ancora resi verosimili, “i seri dubbi” sulla sua attendibilità), mentre la reclamante non spiega in che modo l’offer­­ta della __________ per l’implementazione di un sistema informativo aziendale (doc. V) sia idonea a rendere verosimile il danno di cui si professa vittima, segnatamente essa non esplicita le ragioni per cui le prestazioni contenute nell’offerta rientravano nelle mansioni di CO 1 né perché le stesse sarebbero costate meno se fossero state eseguite da quest’ultimo nel quadro della continuazione del rapporto contrattuale.

 

                                         Del resto, come rilevato dall’escutente nella sua replica del 16 novembre 2017 (pag. 6 a metà), le prestazioni in questione riguardano verosimilmente l’integrazione del contratto di lavoro e quindi il salario di fr. 275'000.– da versare in funzione dello stato d’avanza­mento dei lavori (doc. E) e non il contratto di base sul quale si fonda l’istanza di rigetto (doc. D). L’eccezione di compensazione appare di conseguenza inverosimile e come tale va respinta, ferma restando la facoltà per la reclamante di riproporla in un’even­tuale procedura di merito (sopra consid. 2).

                                   8.   Ora, tenendo conto dello stipendio intero per dicembre del 2016 (fr. 3'158.65: consid. 6.3/b/dd), di quello parziale per gennaio del 2017 (fr. 902.50: consid. 6.3/b/ee), della quota parte di tredicesima (fr. 3'841.62: consid. 6.4) e di quanto già versato a CO 1 il 3 gennaio 2017 a “saldo stipendio” (fr. 1'486.70: consid. 7.2), la sentenza impugnata dev’essere riformata nel senso del parziale accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 6'416.10, oltre agli interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 17 gennaio 2017 (art. 339 cpv. 1 CO).

                                   9.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC sulla base di un valore litigioso di fr. 15'421.05 in prima sede e di fr. 7'574.– in seconda, seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), pari a 2/5 per quanto riguarda la reclamante in prima (fr. 6'416.10 : fr. 15'421.05) e pari a 17/20 in seconda sede (fr. 6'416.10 : fr. 7'574.–).

                                10.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 7'574.– non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 6'416.10 oltre agli in­teressi del 5% dal 17 gennaio 2017.

                                         2.   Le spese processuali di complessivi fr. 180.– sono poste a carico del­l’istante per 3/5 e per i rimanenti 2/5 a carico della convenuta, alla qua­le CO 1 rifonderà fr. 400.– per ripetibili ridotte.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 40.– e a carico della controparte per i rimanenti fr. 210.–. La reclamante rifonderà a CO 1 fr. 450.– per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   

    ;

– .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).