Incarto n.
14.2019.103

Lugano

17 giugno 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza presentata l’8 marzo 2019 dalla

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

 RE 1

(rappresentato da  RA 1, )

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 23 maggio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 maggio 2019 dal Pretore aggiunto;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, l’8 marzo 2019 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 16'639.10 più interessi e spese.

 

                                  B.   All’udienza di discussione del 13 marzo 2019 nessuno è comparso.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 6 maggio 2019 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 7 maggio 2019 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 maggio 2019, asserendo di avere “la ferma volontà di saldare il dovuto”. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 23 maggio 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 13 maggio, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno utile, è tempestivo.

 

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

 

                                         Nel caso in esame, il reclamante non fa valere alcuno dei presupposti appena citati, limitandosi ad affermare, peraltro senza riscontri oggettivi e concreti, di avere “la ferma volontà di saldare il dovuto” e di aver già “preso accordi con la debitrice” (recte: la creditrice). Ciò è insufficiente ed è comunque tardivo, dal momento che i presupposti dell’art. 174 LEF devono essere adem­piuti al più tardi l’ultimo giorno del termine di ricorso (DTF 136 III 295 consid. 3.2). Nella fattispecie, non solo il reclamante non ha estinto o depositato la somma reclamata dall’istante, o comunque ottenuto dalla stessa il ritiro dell’esecuzione, ma egli non appare neppure solvibile, siccome è oggetto di altre quattro esecuzioni. Del resto, il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo il 29 maggio 2019. Il reclamo va pertanto respinto e il fallimento di RE 1 confermato.

 

                                   3.   Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

 

                                   4.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico di RE 1.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–  ;

–  Ufficio di esecuzione, Locarno;

–  Ufficio dei fallimenti, Locarno.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).