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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cassina |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.453 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 22 maggio 2019 dalla
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CO 1
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contro |
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RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
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giudicando sul reclamo del 5 luglio 2019 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 2 luglio 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 22 maggio 2019, la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione dell’RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 4'478.55.
B. All’udienza di discussione del 12 giugno 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione 2 luglio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 dal 3 luglio 2019 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 luglio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere versato all’Ufficio d’esecuzione di Locarno fr. 11'620.10 a saldo di tutte le sue esecuzioni pendenti o sfociate in un attestato di carenza di beni. L’8 luglio 2019 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione dei suoi crediti.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 5 luglio 2019 contro la sentenza notificata all’RE 1 il giorno precedente, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, come lo è pure lo scritto integrativo del 9 luglio, con cui la reclamante comunica di avere pagato anche l’ultimo precetto esecutivo a suo carico (non ancora emesso al momento dell’inoltro del reclamo).
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF, applicabile al fallimento senza preventiva esecuzione in virtù del rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF, l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto un conteggio relativo alle esecuzioni pendenti nei suoi confronti al 3 luglio 2019, per complessivi fr. 11'620.10 (doc. CC), e un’attestazione di bonifico bancario, del 5 luglio 2019, che dimostra come essa abbia versato sul conto dell’ufficio d’esecuzione l’importo appena citato (doc. DD), che, come appurato d’ufficio dalla Camera, è giunto a destinazione e ha consentito di estinguere tutte le esecuzioni e gli attestati di carenza di beni diretti contro la reclamante, comprese tre riguardanti crediti vantati dall’istante, tranne una (n. __________), promossa dalla CO 1, in cui il precetto esecutivo non era ancora stato emesso al momento del rilascio dell’estratto. La reclamante ne ha poi tempestivamente (sopra consid. 1.1) dimostrato il pagamento (doc. II accluso allo scritto 9 luglio 2019). Risulta così integralmente estinto il credito vantato dall’istante (composto appunto delle pretese fatte valere nelle quattro esecuzioni appena menzionate), sicché il primo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF (n. 1) è da ritenersi adempiuto.
2.3 Essendo i pagamenti del credito dell’istante successivi alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della solvibilità, (seconda) condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF). Nella fattispecie, la reclamante ha dimostrato di avere estinto tutte le esecuzioni promosse nei suoi confronti, compresa l’ultima ancora pendente al momento dell’inoltro del reclamo (doc. II). Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE 1 va annullato.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 2 luglio 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città nei confronti dell’RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 100.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
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– ; – ; – Ufficio di esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Locarno; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
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Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).