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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 9 novembre 2018 dalla
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CO 1
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contro |
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RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
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giudicando sul reclamo del 18 gennaio 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’8 gennaio 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 9 novembre 2018, la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 4'133.20.
B. All’udienza di discussione del 7 gennaio 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione 8 gennaio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 da quello stesso giorno alle ore 14.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 gennaio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutte le pretese dell’istante. Il 21 gennaio 2019 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione dei suoi crediti, come da lei peraltro confermato con scritto 16 gennaio 2019 al Pretore.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 18 gennaio 2019 contro la sentenza ritirata dalla RE 1 solo il 21 gennaio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. Anche nell’ipotesi di un fallimento senza preventiva esecuzione decretato in ragione di una sospensione dei pagamenti nel senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, si ammette che il debitore possa ottenere l’annullamento del fallimento sulla scorta dell’art. 174 cpv. 2 LEF se prova di avere, tra la pronuncia del fallimento e la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2), segnatamente pagato il credito o i crediti dell’istante. Il debitore reclamante deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi; sentenza della CEF 14.2018.47 del 25 aprile 2018 consid. 3.3 e i rinvii).
Nel caso specifico, la reclamante ha dimostrato di aver estinto tutte le pretese dell’istante dopo la pronuncia del fallimento dell’8 gennaio 2019, come risulta dalla dichiarazione 16 gennaio di quest’ultima (doc. D). Il primo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF è quindi adempiuto.
3. Essendo l’estinzione dei crediti dell’istante successiva alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della solvibilità, condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
3.1 Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
3.2 Dall’estratto esecutivo del 9 gennaio 2019 accluso al reclamo (doc. E) si evince che nei confronti della RE 1 erano pendenti 26 esecuzioni per quasi fr. 65'000.– complessivi, di cui 11 sfociate in attestati di carenza di beni per oltre fr. 24'000.– totali. Sennonché essa ha comprovato l’estinzione di un’esecuzione (n. __________) vertente su fr. 20'000.– (doc. F) e il deposito di fr. 40'000.–, a garanzia degli altri procedimenti, sul conto clienti del proprio patrocinatore (doc. G), il quale ha poi confermato di aver estinto tutte le esecuzioni della cliente ancora in corso, tranne due (di fr. 2'727.80 e 370.10, come si evince dall’estratto 19 febbraio 2019), sospese da opposizione, per cui si sta giungendo a una soluzione transattiva in via amichevole.
Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve termine. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata l’8 gennaio 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.
III. Notificazione a:
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– ; – ; – Ufficio di esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Mendrisio; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
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Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).