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Incarti n. 14.2019.16 |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause 0219-2018-s e 0278-2018-s (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promosse con istanze 3 e 5 novembre 2018 dalla
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CO 1
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contro |
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RE 1
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giudicando sui reclami del 20 dicembre 2018 e del 23 gennaio 2019 presentati da RE 1 contro le decisioni emesse il 12 dicembre 2018 e il 3 gennaio 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 maggio 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 135.60 oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2017 per “premi LCA” da gennaio del 2017 a marzo del 2018 e di fr. 120.– per “spese amministrative”;
che con un secondo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 6 agosto 2018 sempre dall’UE di Bellinzona, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 135.– oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2018 per “premi LCA” da aprile a giugno del 2018 e di fr. 130.– per “spese amministrative”;
che avendo RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanze del 3 e 5 novembre 2018 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona, limitando apparentemente la sua richiesta nella prima esecuzione per quanto attiene alle spese a fr. 40.– (anziché fr. 120.–, v. le correzioni a mano sull’istanza);
che statuendo con una prima decisione del 12 dicembre 2018, la Giudice di pace ha “parzialmente” accolto la prima istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 135.60 oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2017, alle spese di richiamo di fr. 10.– e alle spese di diffida di fr. 30.–, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–;
che con un’ulteriore decisione del 3 gennaio 2019, la Giudice di pace ha anche accolto la seconda istanza, integralmente, e rigettato in via provvisoria la seconda opposizione, ponendo a carico della convenuta le spese processuali pure di fr. 100.–;
che contro le sentenze appena citate RE 1 è insorta a questa Camera con due reclami del 20 dicembre 2018 e del 23 gennaio 2019 per opporsi al pagamento delle spese – sia quelle indicate nei precetti esecutivi, sia quelle processuali – e agli interessi di mora;
che le sentenza impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che presentati rispettivamente il 20 dicembre 2018 e il 23 gennaio 2019 contro le sentenze notificate a RE 1 al più presto, la prima, il 13 dicembre 2018 e la seconda il 16 gennaio 2019 (doc. 14 accluso al secondo reclamo), in concreto i reclami sono senz’altro tempestivi;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che la reclamante si oppone al pagamento delle "spese" (interessi di mora, spese di richiamo e di diffida e tassa di giustizia) facendo valere di avere fatto di tutto per trovare una soluzione amichevole prima che l’CO 1 facesse capo alla via giudiziaria, ma di aver ottenuto quanto chiedeva dall’inizio – l’accettazione della sua disdetta delle assicurazioni complementari __________ e __________ – solo il 23 novembre 2018 per il 31 dicembre 2018;
che la reclamante non contesta però che le assicurazioni complementari sono terminate il 31 dicembre 2018 e ad ogni buon conto non rende verosimile di averle disdette validamente prima;
che per giurisprudenza il rigetto provvisorio dell’opposizione si estende agli interessi di mora, al tasso legale del 5% giusta l’art. 104 cpv. 1 CO se le parti non ne hanno convenuto un altro (sentenze della CEF 14.2014.82 del 3 settembre 2014 consid. 5.2 e 14.2003.91 del 15 marzo 2004, RtiD 2004 II 735 n. 82c, consid. 3.3/a);
che nella fattispecie per contratto i premi annui scadono il 1° gennaio (polizza d’assicurazione acclusa all’istanza e art. 12.4 delle condizioni generali) sicché le scadenze medie del 1° agosto 2017 e del 1° maggio 2018 indicate nei precetti esecutivi sono finanche favorevoli alla reclamante;
che nel sottoscrivere la proposta d’assicurazione la reclamante ha anche riconosciuto, nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, la possibilità di addebitarle fr. 30.– per le spese amministrative occasionate dalla procedura di riscossione dei premi arretrati e fr. 80.– per le spese occasionate dalla domanda d’esecuzione presso l’ufficio competente (art. 13.3 e 13.4 delle condizioni generali);
che la prima decisione del primo giudice di rigettare l’opposizione anche per le “spese di richiamo del 13.03.2018” di fr. 10.– e le “spese di diffida del 27.03.2018” di fr. 30.– nell’esito non presta quindi fianco alla critica siccome l’istante avrebbe potuto esigere la corresponsione anche di fr. 110.– in virtù dell’art. 13 delle condizioni generali;
che la seconda decisione, nella misura in cui rigetta l’opposizione anche per fr. 130.– per “spese amministrative”, dev’essere riformata, nella misura in cui, come detto, l’art. 13 delle condizioni generali costituisce un valido riconoscimento di debito solo per fr. 110.– (fr. 30.– + fr. 80.–);
che invece, poiché non le quantifica, l’art. 13.1 delle condizioni generali non costituisce un valido riconoscimento di debito per le “spese” di diffida cui allude, anche ammesso, ma non concesso, ch’esse non siano incluse nelle spese amministrative di fr 30.– occasionate dalla procedura di riscossione dei premi arretrati ai sensi dell’art. 13.3;
che le spese processuali di prima sede, di fr. 100.– in ambedue le cause, rimangono nei limiti dell’art. 48 dell’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF, RS 281.35), ossia da fr. 40.– a fr. 150.– per valori litigiosi fino a fr. 1'000.–, ma nella seconda causa vanno ripartite tra le parti in funzione della relativa e reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), mentre nella prima la decisione impugnata merita conferma;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, segue la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 40.– nella prima causa e di fr. 130.– nella seconda, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa __________ (14. 2018.213) è respinto.
2. Il reclamo nella causa __________ (14.2019.16) è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 135.–, oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2018, e a fr. 110.–.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dall’istante, è posta a carico della convenuta per fr. 90.– e dell’istante per la rimanente quota di fr. 10.–.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).