Incarto n.
14.2019.1

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campa­gna promossa con istanza 28 novembre 2018 da

 

 

 CO 1 

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

 

 

contro

 

 

 RE 1 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 28 dicembre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 dicembre 2018 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 ottobre 2018 dal­l’Ufficio di esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 245'000.– oltre agli interessi del 5% dal 9 agosto 2018, indicando quale titolo di credito la “Liquidazione del regime dei beni. Sentenza 09.08.2018 della pri­ma Camera civile del Tribunale d’appello (causa inc. n. __________ e __________)”.

 

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 novembre 2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna, modificando la data del decorso degli interessi nel senso che gli stessi sono stati richiesti dal 15 novembre 2018 (anziché dal 9 agosto 2018). Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 15 dicembre 2018.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 17 dicembre 2018, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 600.– e un’indennità di fr. 2'800.– a favore dell’istante.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 dicembre 2018 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza, e “in via subordinata” che venga conferito effetto sospensivo “fino alla sentenza del Tribunale federale”, nonché l’annullamento del dispositivo relativo alle tasse e alle ripetibili di prima istanza. Nelle sue osservazioni del 30 gennaio 2019, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 dicembre 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 18 dicembre (ossia durante le ferie natalizie, v. art. 56 n. 2 LEF), in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la sentenza del 9 agosto 2018 del Tribunale d’appello costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per l’importo posto in esecuzione, poiché la stessa – di natura non costitutiva, il principio del divorzio non essendo stato messo in discussione davanti ai giudici di seconda istanza – è passata in giudicato e divenuta esecutiva al più presto il 24 agosto 2018, ossia il giorno in cui la stessa è stata notificata alle parti. Egli ha d’altronde respinto le allegazioni dell’escusso secondo cui la suddetta decisione era da considerare sospesa fino al termine della procedura di ricorso da lui promossa il 20 settembre 2018 davanti al Tribunale federale, ricordato come la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo postulata da RE 1 davanti all’Alta Corte (peraltro limitata al dispositivo concernente i contributi alimentari dovuti a CO 1) è stata respinta con decisione del 15 ottobre 2018. Onde l’accoglimento dell’istanza per i fr. 245'000.– richiesti, oltre agli interessi del 5% richiesti dal 15 novembre 2018.

 

                                   4.   Nel reclamo RE 1, ribadisce che – come peraltro riconosciuto anche da CO 1 nell’istanza – la decisione d’appello della prima Camera civile prodotta dalla ex moglie non è passata in giudicato, sicché a suo dire il credito preteso non può essere ritenuto esigibile fino a sentenza definitiva del Tribunale federale. Ritiene inapplicabile, poiché “scaduto”, l’art. 103 LTF, e sostiene poi che gli interessi debbano decorrere, come espressamente indicato sulla sentenza prodotta quale titolo, dal passaggio in giudicato della medesima e non dalla data decisa dalla controparte. Contesta infine l’attribuzione delle spese pro­cessuali e delle ripetibili riconosciute a un praticante.

                                   5.   Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 ritiene che, anche se non ancora materialmente passata in giudicato, la sentenza della prima Camera civile del Tribunale d’appello è però esecutiva e permette quindi di richiedere il rigetto definitivo dell’opposizione. Osserva poi come la domanda di effetto sospensivo presentata col ricorso davanti al Tribunale federale da RE 1 sia stata respinta, sicché il credito da essa preteso è esigibile, ciò che nemmeno l’ex marito ha saputo contestare con valide eccezioni previste dall’art. 81 LEF. Spiega infine che gli interessi moratori sono stati richiesti a partire dalla scadenza del termine di venti giorni concessi al debitore per versare l’importo preteso col precetto esecutivo, quest’ultimo rappresentando a suo dire un sollecito di pagamento ai sensi del­l’art. 102 cpv. 1 CO.

 

                                   6.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

 

                                6.1   Nella fattispecie l’istante fonda la propria pretesa nei confronti del convenuto sulla decisione del 9 agosto 2018 (doc. B, inc. n. __________/__________), con cui i giudici della prima Camera civile del Tribunale d’appello, in parziale accoglimento dell’appel­­lo interposto da RE 1 contro la sentenza di divorzio emessa il 7 settembre 2016 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Campagna, hanno condannato, tra le altre cose, l’appellante a versare a CO 1, in liquidazione del regime dei beni, fr. 245'000.– oltre agli interessi del 5% dal passaggio in giudicato della decisione.

 

                                  a)   Orbene, che la suddetta decisione non sia ancora passata in giudicato non è contestato ed è pacifico, dal momento che RE 1 l’ha impugnata tramite ricorso al Tribunale federale e la procedura è tuttora pendente. Nondimeno – contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante – per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF (modificato con l’entrata in vigore del nuovo CPC) dal 2011 non è necessario che la sentenza invocata quale titolo sia passata in giudicato, bensì è sufficiente che la stessa sia “esecutiva” (v. sentenza della CEF 14.2015.234 del 6 aprile 2016, consid. 5.1/a, con rinvii e 14.2015.108 del 5 ottobre 2015, consid. 6.3; RtiD 2012 I 975 n. 48c consid. 4.3). E la decisione d’appello del 9 ago­sto 2018 lo è, dal momento che – come già ricordato dal Pretore – il ricorso al Tribunale federale non ha di regola effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF, norma tuttora in vigore, Raccolta sistematica del diritto federale, RS 173.110), né d’al­tronde RE 1 ha dimostrato di avere ottenuto un simile provvedimento per il dispositivo qui in discussione (invero non l’ha richiesto affatto: doc. C, pag. 3 ad 3).

 

                                  b)   Ne discende che la decisione d’appello invocata quale titolo, poiché impugnata con un rimedio giuridico che non ne sospende l’esecuzione per legge e al quale non è stato concesso l’effetto sospensivo è da reputare esecutiva già dalla sua notificazione al convenuto nell’agosto 2018, e il suo primo dispositivo (doc. B, pag. 39 n. I/2) costituisce pertanto un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF per l’im­­porto di fr. 245'000.– richiesto dall’istante.

 

                                6.2   Il reclamante va invece seguito laddove afferma che gli interessi di mora non decorrono dal 15 novembre 2018 – come invece richiesto dall’istante e riconosciuto dal Pretore – ma dal passaggio in giudicato della decisione d’appello, come espressamente indicato nel dispositivo n. I/2 della medesima. Infatti, qualora la decisione precisi esplicitamente il momento entro il quale la parte creditrice può pretendere gli interessi di mora, quest’ultimi vanno fatti decorrere da tale scadenza (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 49 a contrario ad art. 80 LEF), non prima, il giudice del rigetto essendo vincolato a quanto deciso dal giudice del merito. E poiché la decisione in questione è sì ese­cutiva, ma non è ancora passata in giudicato, il Pretore non avrebbe dovuto rigettare l’opposizione interposta dall’escusso anche per gli interessi del 5% richiesti dal 15 novembre 2018, ma unicamente per l’importo riconosciuto a titolo di liquidazione del regime dei beni. In questa limitata misura, il reclamo va pertanto parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso dell’accoglimento parziale dell’istanza limitatamente a fr. 245'000.– senza interessi di mora.

 

                                   7.   Per quanto concerne l’assegnazione delle spese processuali e delle ripetibili stabilite in prima sede, la contestazione del reclamante riguardante le spese processuali non è motivata, ed è pertanto irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC), mentre per quanto attiene alle ripetibili si rileva che l’istanza di rigetto dell’opposizione è stata sottoscritta non solo dal MLaw __________, ma anche dall’avv. PA 1, designata dal Pretore quale patrocinatrice dell’istante ai fini dell’assistenza giudiziaria. D’altronde, il primo giudice poteva validamente calcolare le ripetibili in base al valore di causa, pari a fr. 245'000.–, fissandole tra fr. 880.– e fr. 9'260.–, ossia tra lo 0.36 e il 3.78% del valore medesimo (art. 11 cpv. 1 e 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RTar, RL 3.1.1.7.1]). Nello stabilire le ripetibili in fr. 2'800.–, ovvero nella fascia bassa della tariffa, egli è rimasto nei limiti del potere di apprezzamento riconosciutogli dalla legge, non essendo dati motivi – che il reclamante non indica – per scostarsi dal criterio del valore di causa giusta l’art. 13 cpv. 1 RTar. Non si giustifica di conseguenza un intervento correttivo della Camera (ricordato che l’autorità giudiziaria superiore deve dar prova di un certo ritegno nel sostituire la propria valutazione a quella del primo giudice: sentenza della CEF 14.2018. 56 consid. 5.1 e 6.2). Può così essere lasciata aperta la questione di sapere se la remunerazione di fr. 90.– l’ora prevista per il praticante operante in regime di assistenza giudiziaria (art. 4 cpv. 3 RTar) si applichi anche all’avvocato designato quale patrocinatore laddove si faccia assistere da un praticante.

 

                                   8.   In entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC).

 

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 245'000.–, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzio­ne di Locarno è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 245'000.– (senza interessi).

                                         2.   Le spese processuali, di fr. 600.–, sono poste a carico dell’istante per fr. 20.– e per la rimanenza di fr. 580.– a carico del convenuto, tenuto a rifonderle fr. 2'600.– per ripetibili ridotte.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 780.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per fr. 750.– e a carico di CO 1 per la rimanenza di fr. 30.–. Egli è tenuto a rifondere a CO 1 fr. 2'800.– per ripetibili ridotte.

 

                                    3.   Notificazione a:

 

–   ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).