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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° ottobre 2018 dalla
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CO 1
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 9 febbraio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31 gennaio 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 1° ottobre 2018, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione di RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 20'700.70 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 23 gennaio 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione 31 gennaio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 1° febbraio 2019 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 febbraio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di aver trovato un accordo di pagamento con l’istante e di aver saldato diversi precetti esecutivi. L’11 febbraio 2019 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo, il quale non è stato intimato alla controparte per osservazioni, siccome nel frattempo, o meglio il 15 febbraio 2019, essa ha comunicato alla Pretura di ritirare l’istanza.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC). Essendo la sentenza stata notificata a RE 1 il 1° febbraio 2019, in concreto il reclamo, presentato il 9 febbraio, due giorni prima della scadenza del termine, è tempestivo.
2. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).
Nel caso specifico, la reclamante produce con il ricorso diversi documenti relativi a fatti successivi alla pronuncia del fallimento del 1° febbraio 2019. Per i motivi appena esposti, essi sono ricevibili ma il fallimento potrà essere annullato solo se oltre all’esistenza di un motivo di annullamento la solvibilità della reclamante sarà da ritenere verosimile (v. sotto consid. 4).
3. In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
3.1 La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).
3.2 Con il reclamo RE 1 ha prodotto le ricevute rilasciate il 4 febbraio 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano relative al pagamento a saldo di tre esecuzioni e uno scambio di messaggi elettronici tra le parti dell’8 febbraio in merito alla pattuizione di una dilazione dei debiti suoi nei confronti dell’istante. Dal tenore delle e-mail risulta invero che al momento della presentazione del reclamo la dilazione richiesta non era stata concessa. E il ritiro dell’istanza, avvenuto il 15 febbraio 2019, è posteriore alla scadenza del termine di reclamo (sopra consid. 1), sicché, in sé, non se ne può tenere conto quale motivo ostativo al fallimento giusta l’art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF (DTF 136 III 295 consid. 3.2).
3.3 Va però rilevato che la CO 1 non aveva motivato la domanda di fallimento, limitandosi a produrre un proprio estratto conto (doc. A) – da cui risulta del resto che RE 1, comunque sia, aveva già pagato più della metà del suo debito relativo al periodo dal 31 maggio 2016 al 1° ottobre 2018 – e l’estratto delle esecuzioni (al 27 luglio 2018), che oltre a non essere aggiornato (l’istanza è del 1° ottobre 2018) indica ben 7 esecuzioni come pagate e altre 11 come estinte (verosimilmente in seguito a pagamenti diretti al creditore). E il Pretore non ha indicato i motivi per cui ha considerato adempiuto il presupposto della sospensione dei pagamenti.
3.4 D’altronde, la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che i sette gruppi di pignoramento precedenti a quello in corso (per il quale il pignoramento è stato eseguito il 22 novembre 2018), sono tutti stati estinti in seguito a pagamenti effettuati dall’escussa, in parte nel quadro di dilazioni di pagamento a norma dell’art. 123 LEF e delle trattenute sui propri redditi effettuate anche a favore dell’istante. L’unico pignoramento ancora in corso concerne ora un’unica esecuzione vertente poco più di fr. 5'000.–. Parlare in queste condizioni di sospensione durevole dei pagamenti, o anche di una parte essenziale di essi, non appare corretto, tanto più che la reclamante ha ancora saldato alcune esecuzioni, in verità di modesta entità, dopo la pronuncia del fallimento. Ne consegue che la causa di fallimento dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF non sussisteva, o perlomeno non sussiste più.
4. Nella misura in cui la sospensione dei pagamenti è cessata dopo la pronuncia del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della solvibilità, condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF e sopra consid. 2).
4.1 Al riguardo, nei confronti della reclamante rimangono attualmente pendenti tre esecuzioni per circa fr. 9'300.– complessivi, di cui una è ampiamente coperta da un pignoramento di beni mobili (valutati in fr. 28'000.–) e di redditi (fr. 1'733.35 mensili), un’altra è giunta allo stadio della comminatoria di fallimento, ma è già stata ridotta dai fr. 4'351.09 iniziali a fr. 1'917.05, mentre l’ultima è ancora allo stadio della notifica del precetto esecutivo.
4.2 Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2), nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento RE 1 va annullato.
5. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 31 gennaio 2019 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.
III. Notificazione a:
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– ;
– ; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).