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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Fiscalini |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace di Balerna promossa con istanza 14 novembre 2018 dallo
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Stato del Canton Ticino, Bellinzona
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo 11 febbraio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa 29 gennaio 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 9 gennaio 2017 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso interposto da RE 1 contro la risoluzione n. __________ del 4 novembre 2015 del Consiglio di Stato, con la quale è stata respinta l’impugnativa da lei presentata avverso la decisione del 7 maggio 2015 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di revoca di un permesso di dimora UE/AELS (inc. 52.2015.565). È stata respinta anche la domanda di assistenza giudiziaria ivi contenuta e le spese processuali di complessivi fr. 500.– sono state poste a carico della ricorrente. Tale decisione è passata in giudicato, un ricorso presentato da RE 1 al Tribunale federale essendo stato respinto (timbro del 13 novembre 2018 apposto sul retro dell’ultima pagina della sentenza, doc. B).
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 novembre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 500.–, indicando quale titolo di credito le “tasse di giudizio, spese e oneri come da decisione del 09.01.2017 emessa dal Tribunale cantonale amministrativo: sentenza n. 52.2015.565”.
C. Avendo l’escussa interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 novembre 2018 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace di Balerna. Nel termine impartito, l’escussa si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 17 dicembre 2018. Nella sua replica del 18 gennaio 2019 l’istante ha confermato la sua domanda.
D. Statuendo con decisione del 29 gennaio 2019, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 15.– da rifondere all’istante.
E. Contro la sentenza appena citata la convenuta è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 febbraio 2019 per ottenerne – previa concessione del gratuito patrocinio – l’annullamento, la reiezione dell’istanza e la concessione di un condono della tassa di giustizia fissata dal Tribunale cantonale amministrativo. Invitato a presentare osservazioni al reclamo, l’istante è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta alla convenuta il 30 gennaio 2019, il termine di dieci giorni, iniziato a decorrere il giorno successivo, è scaduto sabato 9 febbraio, sicché il reclamo, presentato il primo giorno feriale seguente, ovvero lunedì 11 febbraio 2019, è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza dopo aver considerato che la documentazione presentata, ossia la decisione del Tribunale cantonale amministrativo del 9 gennaio 2017 che è passata in giudicato, è parificata a una sentenza esecutiva ai sensi degli art. 80 e 81 LEF.
4. Nel reclamo RE 1, citando diversi articoli di legge sul condono (art. 4a dell’Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa [RS 172.041.0], 63 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021] e 112 cpv. 1 CPC), asserisce anzitutto che il giudice può concedere una dilazione o, in caso d’indigenza permanente, il condono per il pagamento delle spese processuali. Essa dichiara di trovarsi in gravi difficoltà economiche, percependo soltanto una rendita AVS di fr. 1'175.– mensili e una pensione “Inps” di € 611.07 mensili e dovendo far fronte a spese mensili fisse di fr. 943.– per la pigione e di fr. 486.40 per la cassa malati, oltre alle “bollette e spese varie per il proprio sostentamento quotidiano”. Non disponendo di mezzi necessari, la reclamante ritiene di avere il diritto alla gratuità della procedura e fa così valere una violazione degli art. 29, 29a e 30 cpv. 1 della Costituzione (garanzie procedurali generali, garanzia della via giudiziaria e procedura giudiziaria), così come degli art. 117 e 118 CPC (gratuito patrocinio ed esenzione dalle spese processuali) nella procedura esecutiva inerente all’incasso delle spese processuali di fr. 500.–.
Oltre a ciò, l’escussa sostiene che tale esecuzione non è nemmeno conforme alle garanzie derivanti dagli art. 6 e 13 CEDU (diritto ad un processo equo e diritto ad un ricorso effettivo), dagli art. 2 e 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dall’art. 6 della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, secondo la quale ogni individuo ha diritto alla protezione e a mezzi di ricorso effettivi davanti ai tribunali nazionali. Di conseguenza, la decisione impugnata non rispetterebbe il principio di proporzionalità, applicherebbe in modo errato il diritto e violerebbe i diritti costituzionalmente garantiti, motivo per cui RE 1 ne postula l’annullamento e la riforma nel senso della concessione del condono delle spese processuali di fr. 500.–. Tenendo conto della sua situazione attuale “estremamente indigente”, la reclamante chiede infine di essere ammessa all’esonero totale dell’eventuale anticipo spese, contributo e tassa di giustizia in virtù del diritto alla parità ed equità di trattamento per chi non dispone di mezzi necessari, di porre le spese processuali a carico dello CO 1 e di attribuirle un congruo importo a titolo di indennità.
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie, la decisione del Tribunale cantonale amministrativo emessa il 9 gennaio 2017 è passata in giudicato (v. timbro apposto il 13 novembre 2018 sul retro dell’ultima pagina, doc. B e consid. A), sicché giustifica senz’altro il rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF per le spese processuali di fr. 500.– poste a carico di RE 1.
6. Il giudice del rigetto non è competente per esaminare la validità della decisione invocata dall’istante come titolo di rigetto definitivo (secondo l’art. 80 LEF), anzi la regiudicata di tale decisione gliene vieta un riesame (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. e CPC). Il suo compito si limita all’esame della forza probatoria del titolo prodotto dal creditore e di eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art. 81 LEF, quali la successiva estinzione, sospensione o prescrizione del credito posto in esecuzione (sopra consid. 2).
6.1 Nella fattispecie le censure della reclamante, riferite a un supposto diritto alla gratuità della procedura, alla violazione delle garanzie procedurali generali, al gratuito patrocinio e all’esenzione dalle spese processuali, sono rivolte alla procedura in cui è stata emessa il 9 gennaio 2017 la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (inc. 52.2015.565), con cui sono state poste a suo carico spese processuali per fr. 500.–, di cui chiede ora il condono. Orbene, come visto, il giudice del rigetto non è competente per riesaminare una decisione passata in giudicato. E neppure per concedere il condono o l’esenzione delle spese processuali stabilite in quella decisione. Erano questioni da sollevare nella procedura amministrativa sfociata nella sentenza del 9 gennaio 2017. Respingendo il suo ricorso, il Tribunale federale ha posto definitivamente fine alla causa, in particolare per quanto attiene al rifiuto dell’assistenza giudiziaria.
6.2 Ne segue che il Giudice di pace non ha violato il principio di proporzionalità né altri diritti costituzionalmente garantiti, dal momento che non disponeva di alcuna competenza per modificare la decisione del Tribunale cantonale amministrativo. Il reclamo va pertanto respinto.
7. Stante l’esito del reclamo, la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui essa versa inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in ulteriori oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è quindi senza oggetto. Poiché il reclamo appariva ad ogni modo d’acchito manifestamente sprovvisto di possibilità di successo, la domanda avrebbe comunque dovuto essere respinta (art. 117 lett. b CPC).
Non si pone invece problema d’indennità, la controparte avendo lasciato trascorrere infruttuosamente il termine per presentare eventuali osservazioni al reclamo.
8. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese giudiziarie.
3. La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).