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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Fiscalini |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa promossa con istanza 16 novembre 2018 da
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CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
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contro |
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RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
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giudicando sul reclamo del 21 febbraio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 febbraio 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con “contratto per l’obbligo del mantenimento di minori e per il diritto alle relazioni personali” del 10 aprile 2000 RE 1 ha riconosciuto CO 1 come proprio figlio e si è impegnato a versare a __________, madre e rappresentante del figlio, un contributo alimentare mensile, annualmente adeguato al nuovo indice del costo della vita, di fr. 700.– dalla nascita al 6° anno d’età, di fr. 750.– dal 7° al 12° anno d’età e di fr. 800.– dal 13° al 18° anno d’età “o indipendenza economica” e ciò entro il primo giorno di ogni mese. A tale contributo vanno aggiunti gli assegni familiari se non sono percepiti direttamente dalla madre. Al padre è inoltre stato concesso il diritto alle relazioni personali col figlio più ampio possibile. Il contratto è stato approvato dall’allora Delegazione tutoria di __________ con risoluzione __________ del 14 aprile 2000.
B. Il 6 marzo 2018 RE 1 e CO 1, entrambi accompagnati dai rispettivi patrocinatori, si sono incontrati all’Autorità regionale di protezione 17 con sede ad Acquarossa (in seguito: ARP) per discutere dell’incasso del contributo di mantenimento ai sensi dell’art. 290 CC. Dopo discussione, il figlio – che con decisione separata del medesimo giorno è stato posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria dell’avv. PA 2 – ha dichiarato di essere disposto ad intraprendere un percorso di mediazione volto a lavorare sulla relazione col padre. Quest’ultimo ha risposto di voler comunicare la sua presa di posizione entro il 13 marzo successivo, per poi rifiutare tale proposta.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 giugno 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Acquarossa, CO 1 ha escusso suo padre per l’incasso di fr. 4'800.– oltre agli interessi del 5% dal 31 marzo 2018, indicando quale titolo di credito: “Contributo di mantenimento arretrato da novembre 2017 a maggio 2018 come alla convenzione di mantenimento 10 aprile 2010”.
D. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 novembre 2018 il figlio ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa previa concessione dell’assistenza giudiziaria con il patrocinio dell’avv. PA 2. Su interpello del Giudice di pace, quest’ultimo gli ha comunicato che il periodo per il quale viene chiesto il rigetto è quello indicato sul precetto esecutivo, ossia dal novembre 2017 al maggio 2018 (non marzo 2018, come scritto nell’istanza [pag. 3, pt. 4]). Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’11 dicembre 2018 e “complemento” del 14 dicembre. Con replica del 27 dicembre 2018 e duplica del 24 gennaio 2019, le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni contrastanti.
E. Statuendo con decisione dell’8 febbraio 2019, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e “respinto” (recte: rigettato) in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 230.– e un’indennità di fr. 400.– a favore dell’istante.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 febbraio 2019 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 21 febbraio 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 l’11 febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto stabilito che le convenzioni che regolano il contributo di mantenimento ratificate dalle competenti commissioni tutorie sono equiparate a decisioni amministrative ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF. Egli ha poi constatato che il padre ha sospeso il pagamento degli alimenti a partire dal novembre 2017, quando il figlio ha compiuto 18 anni d’età e che nell’ambito della decisione di accoglimento dell’istanza di gratuito patrocinio del 6 marzo 2018 l’ARP ha constatato uno stato d’indigenza di CO 1, motivo per il quale il contributo alimentare dovrebbe essere versato anche dopo il raggiungimento del 18° anno d’età. A mente del Giudice di pace la situazione economica del figlio non varierebbe inoltre di molto, anche se si aggiungessero alle sue entrate mensili di complessivi fr. 1'889.25 gli assegni di formazione di fr. 250.– mensili indicati nel “complemento” alle osservazioni del padre (ma non documentati). Le osservazioni di quest’ultimo inerenti alle relazioni personali col figlio esulerebbero invece dalla competenza del giudice del rigetto. Da ultimo, il Giudice di pace ha respinto anche la contestazione della mancata legittimazione attiva dell’istante, considerando che la madre è deceduta e che si tratta di alimenti a favore di un figlio maggiorenne.
Di conseguenza, il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione in via definitiva non senza specificare che i contributi di mantenimento posti in esecuzione riguardano il periodo dal novembre 2017 al maggio 2018 e che la concessione dell’assistenza giudiziaria è già stata decisa dall’ARP “per quanto riguarda anche l’esecuzione dell’obbligo di mantenimento da parte del padre dell’istante”.
4. Nel reclamo RE 1 asserisce prima di tutto che le entrate del figlio ammontavano già da diverso tempo a fr. 2'139.– mensili (tra attività lavorativa, rendita per orfani, cassa pensione orfani e assegni di formazione di base) e ch’egli avrebbe percepito da lui inoltre un contributo alimentare di fr. 800.– mensili, poiché non gli aveva segnalato le proprie entrate. In tal modo l’istante, con un atteggiamento di diniego nei confronti del padre, avrebbe percepito già da minorenne complessivi fr. 2'939.– mensili. Partendo dall’idea che il contributo alimentare sarebbe dovuto fino all’indipendenza economica del figlio, il reclamante si duole del fatto che il Giudice di pace non abbia posto a confronto i redditi e il dispendio del figlio e che i dati relativi al fabbisogno di lui, a eventuali riserve o risparmi siano del tutto ignoti. A mente del padre il fabbisogno mensile di suo figlio è composto dal minimo vitale esecutivo di fr. 850.– (la metà di fr. 1'700.–), da un contributo di fr. 500.– per l’alloggio da versare alla propria sorella e da fr. 300.– per la cassa malati, e ammonta quindi a fr. 1'650.–. Secondo questo calcolo CO 1 avrebbe a disposizione ancora quasi fr. 500.– mensili. A mente del reclamante non è possibile evincere dalla decisione impugnata come il Giudice di pace abbia potuto concludere per uno stato d’indigenza del figlio maggiorenne senza procedere a una verifica sulla sua situazione economica.
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Le istanze di rigetto definitivo dell’opposizione introdotte dopo il 31 dicembre 2010 sono rette dal diritto esecutivo entrato in vigore il 1° gennaio 2011 (art. 404 cpv. 1 CPC per analogia; sentenza della CEF 14.2015.108 del 5 ottobre 2015, consid. 5, con riferimento a Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 2c ad art. 80 LEF). Nella fattispecie, la questione di sapere se il “contratto per l’obbligo del mantenimento di minori e per il diritto alle relazioni personali” del 10 aprile 2000, approvato dalla Delegazione tutoria di __________ con risoluzione __________ del 14 aprile del medesimo anno (doc. A), rappresenta un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione va così risolta con riferimento all’art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF nella sua versione valida dal 1° gennaio 2011, secondo cui le transazioni giudiziali, ove siano esecutive, sono parificate alle decisioni giudiziarie e ne hanno tutti gli effetti (Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 80).
5.2 Ora, dal 1° gennaio 2011 le convenzioni sui contributi di mantenimento del diritto di famiglia omologate da un’autorità amministrativa (come ad esempio un’autorità di protezione) sono parificate, al pari delle decisioni di omologazione giudiziarie, a titoli di rigetto definitivo (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF; sentenza della CEF 14.2014.71 del 30 luglio 2014 consid. 5.1; Staehelin, op. cit., n. 24 ad art. 80).
Ciò vale anche per le decisioni che ordinano od omologano esplicitamente il pagamento di un contributo alimentare oltre alla maggiore età qualora fissino l’ammontare dei contributi dovuti e ne determinino la durata. Un contributo di mantenimento da versare fino alla fine della formazione professionale è considerato subordinato a una condizione risolutiva, sicché il rigetto dell’opposizione dev’essere concesso a meno che il debitore, sulla scorta dell’art. 81 LEF (v. sotto consid. 6), dimostri in modo inequivocabile con documenti la realizzazione della condizione risolutiva oppure che la stessa sia ammessa dal creditore o sia notoria (DTF 144 III 195, consid. 2.2, con rinvii).
5.3 In concreto il “contratto per l’obbligo del mantenimento di minori e per il diritto alle relazioni personali” (doc. A) costituisce pertanto in sé un titolo per il contributo alimentare di fr. 800.– mensili dovuto “dal 13° al 18° anno di età o indipendenza economica”, e quindi per i contributi posti in esecuzione – da novembre 2017 (mese in cui CO 1 è diventato maggiorenne) a maggio 2018 –, purché egli non sia diventato economicamente indipendente prima.
6. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad esempio se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio).
6.1 Nel caso in esame, il reclamante eccepisce che i redditi del figlio coprono il suo minimo esistenziale, lasciandogli una disponibilità di fr. 500.– mensili, di modo che la condizione d’“indipendenza economica” posta nella convenzione come fine del diritto agli alimenti sarebbe realizzata.
6.2 Sennonché, secondo la giurisprudenza appena ricordata (sopra consid. 5.2), la raggiunta “indipendenza economica” del figlio configura una condizione risolutiva, la cui realizzazione doveva essere dimostrata dal debitore (ovvero in concreto dal reclamante) in modo inequivocabile con documenti. Non risulta infatti che il figlio abbia riconosciuto l’adempimento di tale condizione – ne dà atto l’istanza medesima – né che lo stesso sia notorio.
6.3 Orbene, le considerazioni d’RE 1 inerenti alle entrate del figlio che ammonterebbero a più di fr. 2'000.– mensili sono rimaste allo stadio di puro parlato, egli non avendo prodotto alcun documento a sostegno della tesi dell’indipendenza economica di suo figlio. Contrariamente a quanto sostiene il reclamante, non è poi compito del giudice del rigetto effettuare un confronto tra entrate e uscite del figlio maggiorenne, ma spettava invece a lui, escusso, dimostrare, con documenti, la realizzazione della sua pretesa “indipendenza economica”. Il reclamo è quindi infondato.
6.4 Che, infine, la mancanza di relazioni personali tra le parti sia – a detta del padre – riconducibile al figlio, al quale potrebbero così essere rifiutati i contributi, non è di rilievo in questa sede, perché il reclamante non ha dimostrato la cessazione del contributo per il motivo da lui invocato, ciò che avrebbe richiesto la produzione di una decisione di soppressione dell’obbligo di mantenimento emessa dal giudice competente nel merito. Il reclamo vede pertanto la sua sorte segnata.
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'800.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).