Incarto n.
14.2019.48

Lugano

15 luglio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 24 settembre 2018 da

 

 

 CO 1 IT-

(patrocinata dall’avv. PA 2, )

 

 

contro

 

 

 RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 4 marzo 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 febbraio 2019 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con decisione del 18 luglio 2014 il Tribunale di __________ (sentenza n. __________) ha, tra le altre cose, pronunciato la “separazione personale” dei coniugi CO 1 e RE 1 e obbligato quest’ultimo a versare un contributo alimentare per i due figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, di 1'000.– ciascuno, e a pagare – in ragione della metà – le varie spese straordinarie di tipo medico, sportivo, ludico e scolastico dei figli e un contributo di mantenimento a favore della moglie di 1'000.–, da versare entro il 20 di ogni mese. Tale sentenza è stata confermata il 18 novembre 2015 dalla Corte d’Appello di Milano, che ha respinto il ricorso depositato il 20 novembre 2014 da RE 1 (inc. n. __________.).

 

                                  B.   Statuendo su un’istanza di diffida ai debitori promossa il 9 novembre 2015 da CO 1 volta in particolare ad ottenere il pagamento del contributo alimentare a suo favore, con decisione del 27 novembre 2015 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha ordinato alla datrice di lavoro di RE 1 (la società M__________ SA di __________) di “trattenere da subito mensilmente dal salario o da ogni altra indennità di pertinenza di RE 1 l’importo di fr. 1'079.40, riversando l’im­­porto trattenuto a credito del conto bancario nr. __________, IBAN __________ intestato a CO 1 presso l’__________ (recte: di B__________), Filiale di __________ (__________)”.

 

                                  C.   Pronunciandosi nell’ambito di una procedura di rigetto definitivo dell’opposizione avviata il 20 ottobre 2015 sempre da CO 1 contro il marito, il 3 agosto 2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha segnatamente riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la sopra menzionata decisione del Tribunale di __________.

 

                                  D.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 giugno 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'604.50 oltre agli interessi del 5% dal 21 giugno 2018, indicando quale titolo di credito: “Sentenza del Tribunale di __________ del 18 luglio 2014 (causa no. __________) riconosciuta esecutiva con decisione della Pretura di Lugano del 3 agosto 2016. Importo pari a EUR 3'124.30 al cambio del 21.06.2018”.

 

                                  E.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 settembre 2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia, precisando che la sua domanda si riferisce alla mensilità di dicembre 2015 e alle differenze tra quanto dovuto e quanto pagato nei mesi da gennaio 2016 a maggio 2018. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 23 novembre 2015 (recte: ottobre 2018).

 

                                  F.   Statuendo con decisione del 19 febbraio 2019, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 125.– a favore del­l’istante.

 

                                  G.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 marzo 2019 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 1° aprile 2019, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 4 marzo 2019 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice di RE 1 il 21 febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo, poiché scaduto domenica 3 marzo, il termine d’impugnazione è stato per legge prorogato a lunedì 4 marzo 2019 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la sentenza del Tribunale di __________, poiché regolarmente notificata e passata in giudicato – nonché già riconosciuta esecutiva in Svizzera – costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo preteso con l’istanza. Egli ha d’al­­tronde respinto sia l’eccezione di estinzione del credito per il contributo di dicembre 2015, sia quella secondo cui le detrazioni dovute alle spese bancarie sono a carico della moglie per aver essa scelto quale modalità di pagamento il versamento su un conto estero. Sul primo punto, il primo giudice ha rilevato che anche seguendo la tesi del convenuto – secondo cui la sentenza prodotta quale titolo non prevede il pagamento anticipato del contributo ma unicamente il suo versamento entro il 20 del mese – la situazione di quest’ultimo non cambierebbe poiché il contributo del mese di maggio 2018 rimarrebbe comunque scoperto. Per il Giudice di pace RE 1 non ha ad ogni modo dimostrato, contrariamente al suo obbligo, di aver corrisposto il contributo di dicembre 2015 prima che venisse avviata la trattenuta bancaria. Per quanto concerne il secondo punto il magistrato ha considerato che la parte convenuta (recte: istante) ha il diritto di ricevere l’importo stabilito nel titolo, mentre incombe a chi effettua il pagamento di fare in modo che la somma pervenga al netto di eventuali costi.

 

                                   4.   Nel reclamo RE 1 sostiene invece di aver dimostrato l’av­­venuto pagamento del contributo alimentare di dicembre 2015, siccome il primo importo trattenuto dal salario andava a coprire l’ultimo contributo scaduto al momento della pronuncia della decisione del Pretore aggiunto della sezione 6. Pertanto, essendo l’istanza di diffida ai debitori stata inoltrata il 9 novembre 2015 e la decisione emessa il 27 novembre, il primo ordine di trattenuta è intervento sullo stipendio di dicembre 2015, coprendone il relativo contributo. Per quanto concerne le spese bancarie relative al versamento del salario (trattenuto) sul conto della moglie, l’escus­­so ribadisce che le stesse sono a carico di lei perché ha modificato unilateralmente la modalità di pagamento, sulla quale egli non ha alcun potere. Di certo, conclude, sarebbe iniquo ch’egli debba sopportare delle spese supplementari unicamente per la scelta imposta dalla creditrice, la quale avrebbe potuto aprire un conto bancario in Svizzera evitando così i costi derivanti da un versamento su un conto all’estero in valuta straniera.

 

                                   5.   Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 ribadisce che, essendo la procedura di trattenuta salariale diretta verso il futuro e l’ordine del Pretore datato 27 novembre 2015, la prima trattenuta eseguita sullo stipendio del mese di dicembre 2015 valeva per il contributo di gennaio 2016. Per lei, quand’anche si volesse seguire la tesi del marito e considerare saldato il mese di dicembre 2015, rimarrebbe ad ogni modo scoperto quello di gennaio 2016. Contesta poi di aver scelto e imposto la modalità di pagamento della trattenuta, osservando come, con la sua decisione, il Pretore aggiunto abbia ordinato la semplice esecuzione dell’obbligo alimentare già fissato dal Tribunale di __________. A mente della creditrice la trattenuta prevista dall’art. 177 CC non modifica ad ogni modo i rapporti giuridici tra i coniugi e non è comparabile all’assegno o alla cessione legale del credito. Inoltre, termina, l’importo del pagamento della trattenuta prescritto al terzo dal giudice non deve necessariamente corrispondere a quello dovuto dal coniuge debitore, potendo lo stesso comportare anche solo l’adempimento parziale del suo obbligo.

 

                                   6.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

 

                                         Nella fattispecie è pacifico – e non è contestato – che la sentenza n. __________ emessa il 18 luglio 2014 dal Tribunale di B__________ (doc. C acclusa all’istanza), poiché già riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera dal Pretore del Distretto di Lugano il 3 agosto 2016 (doc. E), costituisce di principio una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug e quindi un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF per il contributo alimentare mensile di 1'000.– stabilito nella medesima a favore di CO 1.

 

                                        7.   In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

 

                                7.1   Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad esempio se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio).

 

                                7.2   Nel caso specifico, come visto il reclamante sostiene di aver estinto il proprio debito giacché il primo importo oggetto della trattenuta salariale (versato il 21 dicembre) andava a coprire il contributo di mantenimento scaduto per primo, ossia quello di dicembre 2015. CO 1 afferma invece che tale accredito andava a coprire il contributo alimentare di gennaio 2016.

 

                                  a)   In virtù dell’art. 87 cpv. 1 CO, ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima.

 

                                  b)   Nella fattispecie va anzitutto rilevato che dal plico dei documenti relativi ai vari accrediti effettuati dalla società datrice di lavoro del­l’escusso a favore di CO 1 (doc. G) non si evince alcuna indicazione in merito alla mensilità cui si riferiscono. D’al­­tronde, la sentenza con cui i giudici italiani hanno obbligato il reclamante a corrispondere un contributo di mantenimento all’istante di fr. 1'000.– mensili non prevede che lo stesso debba essere versato anticipatamente, ma si limita a indicare quale scadenza il “20 di ogni mese” (doc. C, pag. 5). In questa contingenza, e poiché la decisione di trattenuta salariale del 27 novembre 2015 (doc. F) non specifica a quale mese debba essere imputato il pri­mo versamento (ma dispone solo che venga effettuato “da subito”), in assenza di particolare indicazione l’ordine eseguito il 21 dicembre 2015 (v. doc. G1) andava pertanto imputato al credito scaduto per primo (art. 87 cpv. 1 CO), ovvero a quello riferito al mese di dicembre 2015 (esigibile dal 20) e non a quello di gennaio 2016, come preteso dalla creditrice, né al contributo di mag­gio 2018, come considerato dal primo giudice, siccome in prima sede CO 1 non ha fatto valere il mancato versamento di tale mensilità, sicché il giudice non poteva aggiudicarle altra cosa di quanto essa avesse domandato (art. 58 cpv. 1 CPC). Risultando quindi estinto il credito riferito al mese per cui l’istante ha avviato l’esecuzione in esame, il reclamo è su questo punto fondato.

 

                                7.3   Lo è anche per la questione delle spese che l’istituto bancario ha detratto dagli accrediti sul conto della beneficiaria. In effetti, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace, la sentenza italiana prodotta quale titolo di rigetto non fa alcun riferimento al fatto che il contributo di mantenimento mensile di € 1'000.– debba essere versato al netto delle spese bancarie (doc. C pag. 5). Come si evince dagli estratti prodotti da CO 1 con l’i­­stanza (doc. G), RE 1 ha quindi adempiuto ai suoi obblighi nella misura in cui – per il tramite del suo datore di lavoro – ha puntualmente versato rate di fr. 1'079.40, che corrispondono esattamente agli assegni di € 1'000.– posti a suo carico dai giudici italiani, al tasso di cambio del 9 novembre 2015 stabilito dal Pretore aggiunto (doc. F pagg. 4 e 5). La decisione italiana e quella svizzera sono pertanto concorde, a differenza di quanto sottintende CO 1. La sentenza impugnata va così riformata nel senso della reiezione dell’istanza.

 

                                   8.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'604.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’istanza è respinta.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 250.–, già anticipata dalla parte istante, è posta a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 125.– a titolo di ripetibili.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 300.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  

     ;

–  

     .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).