Incarto n.
14.2019.50

Lugano

17 giugno 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 30 gennaio 2019 dalla

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

(rappresentata dall’amministratrice unica RA 1,

 Vacallo)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo dell’8 marzo 2019 presentato dalla società RE 1 contro la decisione emessa il 27 febbraio 2019 dal Pretore aggiunto;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 30 gennaio 2019 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento della società RE 1 per il mancato pagamento di fr. 26'381.90.

 

                                  B.   All’udienza di discussione del 27 febbraio 2019 nessuno è comparso.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 27 febbraio 2019 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dallo stesso 27 feb­braio 2019 alle ore 10:30, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto di fr. 700.– per le spese esecutive.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la società RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 marzo 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’11 marzo 2019 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Entro il termine assegnato, l’istante non ha formulato osservazioni al reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’8 marzo 2019 contro la sentenza notificata alla convenuta il 28 feb­braio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

 

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

 

                                2.1   Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

 

                                2.2   Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio il 6 marzo 2019 relativa al versamento di fr. 27'740.– a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. F), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

 

                                2.3   Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante ha prodotto una serie di fatture, che in sé non rendono ancora verosimile la possibilità effettiva d’incassarle né quale utile netto essa ne trarrà. La Camera ha verificato d’al­­tronde d’ufficio che nei confronti della reclamante sono pendenti 24 esecuzioni per oltre fr. 75'667.– complessivi. Dieci di esse sono però sospese da opposizione e a questo stadio della procedura la loro esistenza e consistenza non possono ancora dirsi certe. Le tre esecuzioni non colpite da opposizione sono recenti e potranno verosimilmente essere saldate a breve come quelle estinte in precedenza (v. doc. B-D) visto il loro modesto importo. Ciò vale anche per l’esecuzione n. __________ per cui è stato spedito recentemente l’invito a pagarne l’esiguo saldo. Quanto alle esecuzioni giunte allo stadio della realizzazione, per tre la reclamante ha già ottenuto una dilazione (art. 123 LEF), mentre la quarta risulta coperta dalla stima dei beni pignorati. Nei suoi confronti, infine, non sono stati rilasciati finora attestati di carenza di beni.

 

                                         Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dot­trina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato. L’amministratrice unica è tuttavia invitata a far in modo da risanare la situazione debitoria della società con i prossimi incassi.

 

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 27 febbraio 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud nei confronti della RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 300.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

 

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

 

                                  III.   Notificazione a:

 

–   ;

–   ;

–  Ufficio di esecuzione, Mendrisio;

–  Ufficio dei fallimenti, Mendrisio;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,

    Mendrisio.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).