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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 15 febbraio 2019 dalla
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CO 1
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contro |
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RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
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giudicando sul reclamo del 25 marzo 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 13 marzo 2019 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 15 febbraio 2019 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'056.90 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 13 marzo 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 13 marzo 2019 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 13 marzo 2019 alle ore 11:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto di fr. 700.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 marzo 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere depositato presso questo tribunale l’importo posto in esecuzione. Il 27 marzo 2019 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il 27 marzo 2019 la CO 1 ha confermato di voler ritirare la domanda di fallimento in caso di pagamento a suo favore degli importi di fr. 4'772.50 e fr. 857.80 depositati dalla reclamante sul conto della Camera. Stante ciò e l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non le è stato intimato per osservazioni, avendo l’istante perso ogni interesse alla causa.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 25 marzo 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 14 marzo, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame, fondandosi sull’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF la reclamante ha depositato presso questo tribunale due somme di fr. 4'772.50 e fr. 857.80 a garanzia del saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, saldo che secondo il registro delle esecuzioni risulta però superiore a quanto depositato (doc. G). Sennonché la CO 1 ha confermato il 27 marzo 2019 di voler ritirare la domanda di fallimento ove le fossero stati versati gli importi depositati, sicché si deve considerare adempiuto il (primo) presupposto per l’annullamento del fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF).
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il deposito del saldo del credito posto in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 20 marzo 2019) prodotto dalla reclamante (doc. G) si evince che nei suoi confronti erano pendenti, fatta eccezione dell’esecuzione dell’istante, solo quattro esecuzioni. Due, però, sono poi state ritirate e per quanto attiene alle altre due, una è sospesa da opposizione mentre per l’altra la reclamante ha ottenuto una dilazione dopo la notifica della comminatoria di fallimento (doc. I). Dall’estratto, d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a suo carico.
Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato. L’importo di fr. 5'630.30 depositato sul conto di questo tribunale dev’essere girato alla CO 1 (v. DTF 135 III 37, consid. 2.2.5; sentenza della CEF 14.2015.26 del 25 marzo 2015 consid. 2.3).
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui tardivo deposito ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 13 marzo 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 300.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
4. È ordinato il versamento della somma di fr. 5'630.30 depositata dalla reclamante sul conto del Tribunale d’appello a favore della CO 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1 in liquidazione.
III. Notificazione a:
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– ; – ; – Ufficio di esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Mendrisio; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
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Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).