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Incarti n. 14.2019.64 |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nelle cause __________ e __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze dell’8 gennaio 2019 da
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CO 1 (SO) (patrocinato dall’avv. PA 1, )
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contro |
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RE 1, RE 2,
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giudicando sui reclami del 2 aprile 2019 presentati da RE 1 e RE 2 contro le decisioni emesse il 1° aprile 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di compravendita del 15 luglio 2016 CO 1 ha acquistato dai coniugi RE 1 e RE 2 la particella n. __________ RFD di __________ (Canton Soletta) per fr. 1'850'000.–. Prevalendosi di un vizio di volontà, l’acquirente ha receduto dal contratto di compravendita e avviato una procedura di conciliazione davanti al Tribunale civile di Solothurn-Lebern, nel frattempo sospesa. Il 21 giugno 2018 CO 1 e i venditori hanno concluso un accordo transattivo stragiudiziale (“Vergleich”), col quale hanno stabilito quanto segue (traduzione):
“1. L’acquirente riconosce che la contestazione del contratto di compravendita del 15 luglio 2016 è inefficace e che lo stesso è per lui vincolante.
2. Il prezzo di vendita dell’immobile, determinato contrattualmente in fr. 1'850'000.–, viene ridotto di fr. 50'000.–.
3. I venditori s’impegnano, in via solidale, a retrocedere all’acquirente fr. 50'000.–, e questo tramite corresponsione di una prima rata di fr. 10'000.– al più tardi entro il 15 giugno 2018, e di successive quattro rate mensili di fr. 10'000.– ciascuna a partire dal 1° luglio 2018 sul conto […]. In caso di mora con una rata l’intero debito residuo diventa esigibile.
4. La validità dell’accordo è subordinata al pagamento tempestivo delle rate stabilite al punto 3. In caso di mora l’acquirente ha la facoltà di recedere dal presente accordo e di chiedere la continuazione della procedura giudiziaria.
5. Una volta ricevuto l’intero importo dovuto, l’acquirente provvederà a informare il Tribunale civile di Solothurn-Lebern in merito all’intervenuta transazione stragiudiziale, chiedendo lo stralcio della procedura pendente. […]”.
B. Con due precetti esecutivi distinti (n.__________ e __________), entrambi emessi il 18 ottobre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso i coniugi RE 1 per l’incasso in ambedue le esecuzioni (in via solidale tra loro) di fr. 50'000.–, oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2018, indicando quale titolo di credito la “Vereinbarung (Vergleich) vom 18/21.06.2018 (accomodamento del 18/21.06.2018)”.
C. Avendo sia RE 1 sia RE 2 interposto opposizione al rispettivo precetto esecutivo, con istanze dell’8 gennaio 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 1° aprile 2019 era presente unicamente l’istante, che ha confermato le sue domande.
D. Statuendo con due decisioni distinte del 1° aprile 2019, il Pretore ha accolto entrambe le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dai convenuti, ponendo a carico di ciascuno di essi le spese processuali di fr. 120.– e un’indennità di fr. 300.– a favore dell’istante.
E. Contro le due sentenze appena citate RE 1e RE 2 sono insorti a questa Camera con due reclami del 2 aprile 2019 per ottenerne l’annullamento e la reiezione delle istanze. Nelle sue osservazioni del 26 aprile 2019, CO 1 ha concluso per la reiezione dei reclami.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Stante l’analogia dei reclami in esame, le due cause sono già state congiunte con decreto del 23 aprile 2019. Per economia di procedura viene quindi emanata una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Entrambi presentati il 2 aprile 2019 contro le sentenze notificate ad RE 1 e RE 2 il medesimo giorno, in concreto i reclami sono senz’altro tempestivi.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). In linea di massima, le eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF devono essere sollevate “immediatamente”, ovvero già in prima sede (sentenza della CEF 14.2018.166 del 4 marzo 2019 consid. 6 e i rinvii).
1.4 Nel caso in esame, non avendo gli escussi partecipato all’udienza del 1° aprile 2019 indetta dal primo giudice per discutere dell’istanza, l’eccezione di nullità per vizio di forma del riconoscimento di debito sollevata per la prima volta con i reclami sarebbe tardiva. Le autorità giudiziarie devono però accertare d’ufficio la nullità di un atto giudico e ciò vale anche per il giudice del rigetto (sentenza della CEF 14.2015.118 del 21 ottobre 2015, RtiD 2016 I 733 n. 49c, consid. 6 e 7.2, con rinvio a Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 48 ad art. 82 LEF), ancorché soltanto sotto il profilo della semplice verosimiglianza giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF (v. sotto consid. 7).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. In entrambe le decisioni impugnate, il Pretore ha accolto le istanze dopo aver considerato che la documentazione prodotta da CO 1, in particolare la convenzione sottoscritta dai convenuti il 21 giugno 2018, costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
4. Nei reclami RE 1 e RE 2 rilevano che l’accordo in oggetto, poiché vertente sulla riduzione di fr. 50'000.– del prezzo della compravendita immobiliare sottoscritta dalle parti il 15 luglio 2016, costituisce una modifica del contratto originario, sicché per la sua validità necessitava – in virtù dell’art. 216 CO – la forma dell’atto pubblico. In assenza di tale formalità, a mente dei reclamanti l’accordo è nullo e non può quindi costituire un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.
5. Nelle osservazioni ai reclami CO 1 ribadisce invece la validità del titolo da lui prodotto, osservando come – contrariamente a quanto sostengono i reclamanti – l’accordo sottoscritto dalle parti in seguito al deposito da parte sua di un’azione redibitoria ai sensi dell’art. 205 cpv. 2 CO, non esiga, per la sua validità, la forma dell’atto pubblico secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 95 II 419 pag. 424, consid. 2/c). A suo avviso, del resto, l’obiezione dei reclamanti è “giuridicamente abusiva”.
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
6.2 Nella fattispecie, non è contestato – ed è anche pacifico – che l’accordo transattivo (“Vergleich”) contenuto nella convenzione (“Vereinbarung”) conclusa dalle parti il 21 giugno 2018 (doc. C accluso all’istanza) è stato personalmente sottoscritto da entrambi i reclamanti, i quali, nella loro veste di venditori, si sono impegnati – in via solidale – a restituire all’istante una parte del prezzo di compravendita, pari a fr. 50'000.–. Essendosi dichiarati debitori di una somma determinata specificatamente nei confronti dell’escutente, tale documento – come ritenuto in sede pretorile – costituisce, in via di principio, un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione: in virtù del punto 3 (in fine) della transazione, in effetti, l’intero debito di fr. 50'000.– è diventato esigibile alla scadenza (del 15 giugno 2018) – non rispettata – convenuta per il versamento del primo acconto. Il rigetto si estende inoltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), almeno dal 1° luglio 2018.
7. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
7.1 Nel caso specifico, i reclamanti eccepiscono la nullità per vizio di forma dell’accordo da essi sottoscritto il 18 giugno 2018 – a valere, a loro dire, quale modifica del contratto di compravendita immobiliare del 15 luglio 2016 – poiché lo stesso non riveste la forma pubblica prescritta imperativamente dall’art. 216 CO.
7.2 Secondo la sentenza del Tribunale federale citata nelle osservazioni ai reclami, occorre distinguere tra la modifica del prezzo di compravendita, sottoposta al requisito dell’atto pubblico, e la successiva transazione, in linea di principio valida senza forma, con la quale una parte, viste le promesse precise dell’altro contraente, rinuncia a impugnare una compravendita immobiliare già validamente conclusa nella forma dell’atto pubblico. Nel caso sottoposto al suo esame, il Tribunale federale ha considerato che una transazione, in cui le parti avevano convenuto che, a seconda del risultato del consuntivo relativo ai costi di costruzione effettivi, il venditore avrebbe ridotto o rinunciato al suo credito incorporato in una cartella ipotecaria gravante il fondo venduto o avrebbe versato una determinata somma di denaro al compratore, era valida anche senza la forma dell’atto pubblico, perché le reciproche promesse avevano una causa giuridica indipendente, non ricollegabile al contratto di compravendita, ma appunto alla transazione. Le parti non avevano infatti modificato il prezzo di vendita, siccome era già stato pagato e il relativo credito non esisteva più (DTF 95 II 424 consid. 2/c).
7.3 Il caso in esame è del tutto analogo a quello giudicato dal Tribunale federale nella sentenza appena ricordata. Il contratto di compravendita è stato regolarmente eseguito e le parti, per porre fine a un’incertezza sulla sua validità, hanno convenuto che i venditori avrebbero retrocesso all’acquirente fr. 50'000.– perché questi s’impegnasse a rinunciare alla contestazione giudiziaria della compravendita. La transazione non modifica in sé il contratto né modifica il prezzo della compravendita, siccome, a ben vedere, le parti convengono che il valore delle reciproche concessioni è equivalente. Ne discende che, a prima vista, la validità della transazione non è verosimilmente subordinata al rispetto della forma dell’atto autentico, sicché i reclami vanno respinti, senza che sia necessario esaminare se l’eccezione fatta valere dai reclamanti costituisce un abuso di diritto non protetto dalla legge (v. ad esempio DTF 140 III 202 consid. 4.2).
8. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Avendo l’istante presentato un unico allegato di osservazioni ai reclami, si giustifica tuttavia di suddividere le ripetibili metà per reclamante.
9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in entrambi i casi di fr. 50'000.–, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo interposto da RE 1 (inc. 14.2019.63) è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al dispositivo n. 1, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 300.– per ripetibili.
3. Il reclamo interposto da RE 2 (inc. 14.2019.64) è respinto.
4. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al dispositivo n. 3, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 2 rifonderà a CO 1 fr. 300.– per ripetibili.
5. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).