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Incarti n. 14.2019.66 14.2019.67 14.2019.68 |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Fiscalini |
statuendo nelle cause __________ (opposizione al sequestro) della Pretura dgiudicando sui reclami del 3 aprile 2019 presentati dalla RE 1 contro le decisioni emesse il 22 marzo 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 3 marzo 2005, nell’ambito di un litigio all’interno della famiglia allargata PI 2, inerente alla ripartizione tra i suoi membri degli attivi dell’omonimo gruppo alberghiero e immobiliare fondato da PI 2 e dai defunti fratelli PI 3 e PI 4 nella zona di __________ (I) e __________ (I), lo stesso PI 2, la vedova di PI 4 (CO 2) e i figli di lei, CO 1 e __________ (quest’ultimo dimesso dalla lite per desistenza il 5 giugno 2009) – come parte attrice – e i quattro figli di PI 3 (PI 5, PI 6, PI 7 e PI 8) oltre a __________ – come parte convenuta – hanno perfezionato un compromesso arbitrale, convenendo – tra l’altro – di “sottoporre la loro controversia a due gradi di giurisdizione arbitrale (il primo grado e il grado d’appello [Tribunale arbitrale d’appello])”, dichiarando applicabili gli art. 307 segg. CPC/TI, designando quali arbitri gli avv. __________, presidente del collegio arbitrale, __________ e __________ e prevedendo come luogo dell’arbitrato la Pretura di Lugano. Gli attori hanno presentato la petizione il 29 luglio 2005.
B. Con lodo “finale” del 29 gennaio 2016, nel merito il Tribunale arbitrale ha, da un canto, accertato in quale misura i certificati obbligazionari al portatore emessi da alcune società per azioni italiane della famiglia PI 2 (__________ SpA, __________ SpA e __________ SpA) appartengono agli attori, ordinando di conseguenza ai convenuti di consegnarli o di farli consegnare agli attori, e d’altro canto ha condannato i convenuti a versare a titolo di risarcimento danni a PI 2 diversi importi di complessivi fr. 10'043.–, GBP 1'532.– e € 7'309'105.–, oltre agli interessi di mora del 5% da diverse scadenze specificate, così come a CO 2 e CO 1 in solido fr. 7'815.–, GBP 1'192.– e € 5'385'595.–, oltre agli interessi di mora del 5% da varie scadenze determinate.
C. Con otto decreti del 3 febbraio 2016, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato a favore di PI 2 da una parte e di CO 2 e CO 1 dall’altra il sequestro di diversi conti e immobili situati a L__________, B__________, Z__________ e C__________ e intestati ai convenuti, le cui opposizioni sono state respinte dal Pretore con otto decisioni separate, quattro del 6 aprile 2016 nelle cause promosse nei confronti di PI 2 (inc. __________) e le altre quattro del 7 aprile 2016 in quelle dirette contro CO 1 e CO 2 (inc. __________). Nella misura in cui erano ricevibili gli otto reclami inoltrati dai convenuti sono stati respinti da questa Camera con sentenza unica del 26 ottobre 2016 (inc. 14.2016.85-92).
D. Non ritenendo sufficientemente comprovato il carattere esecutivo del lodo arbitrale in mancanza di un’attestazione di esecutività vincolante, la Camera ha invece accolto, con sentenza del 27 marzo 2017 (inc. 14.2016.297-304), gli otto reclami inoltrati da PI 5, PI 6, PI 7 e PI 8 contro le decisioni del 15 dicembre 2016, con cui il Pretore di Lugano, sezione 5, aveva accolto le istanze di rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai precetti esecutivi (n. __________, __________, __________ e __________ per quanto riguarda CO 1 e CO 2), tutti emessi il 25 febbraio 2016 a convalida dei sequestri decretati il 3 febbraio 2016.
E. Con lodo del 4 luglio 2017 il Tribunale arbitrale d’appello, composto degli arbitri avv. __________, presidente del collegio arbitrale, __________ e __________, ha parzialmente accolto entrambi gli appelli presentati il 10 ottobre 2016 contro il lodo “finale” sia da PI 5, PI 6, PI 7 e PI 8, sia da PI 9 e PI 10 (subentrati in qualità di eredi al padre PI 2, deceduto in corso di procedura), CO 1 e CO 2, mantenendo invariati i dispositivi da 1 a 7 (tranne sostituire PI 2 con i figli PI 9 e PI 10) e riformando i dispositivi n. 8 e 9, nel senso di condannare i convenuti a versare a PI 9 e PI 10 diversi importi in solido di complessivi € 10'145'056.–, fr. 81'061.– e GBP 2'299.–, oltre agli interessi di mora del 2% da diverse scadenze, e a CO 2 e CO 1 in solido € 6'766'748.–, fr. 54'067.– e GBP 1'533.–, oltre agli interessi di mora del 2% da diverse scadenze. Il 16 agosto 2017 il Tribunale arbitrale d’appello ha rettificato, su istanza dell’avv. PA 2, i dispositivi n. IV/8 e IV/9 per quanto riguarda gli interessi di mora del 2% dal 31 dicembre 2001.
F. Con quattro decisioni distinte del 12 giugno 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto le nuove istanze presentate il 7 luglio 2017 da CO 1 e CO 2, volte a ottenere il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai summenzionati quattro precetti esecutivi (sopra ad D) sulla scorta del lodo del Tribunale arbitrale d’appello, considerando che le esecuzioni da convalidare erano state promosse sulla base di un titolo di rigetto diverso (il lodo arbitrale di primo grado).
G. Il 15 giugno 2018, invocando quale titolo di credito il lodo del Tribunale arbitrale d’appello, come rettificato il 16 agosto 2017, CO 1 e CO 2 hanno postulato nei confronti di PI 5, PI 6, PI 7 e PI 8 singolarmente – e ottenuto con quattro decreti diversi del medesimo giorno – il sequestro ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 n. 2, 4 e 6 LEF dei seguenti beni:
a) presso l’Ufficio esecuzione di Lugano,
nelle istanze contro tutti e quattro i convenuti
“1.1 ogni e qualsiasi bene, credito, pretesa di pertinenza diretta o indiretta o tramite società di comodo, di cui il convenuto è titolare e/o contitolare, avente diritto economico, in particolare, ogni e qualsiasi suo titolo obbligazionario emesso dalle società __________ S.p.A., __________ (I), __________ S.p.A., __________ (VB) (I), __________ S.p.A. n. 1, __________ (VB) (I) e __________ S.p.A. n. 2, __________ (VB) (I), nelle proporzioni accertate nel lodo arbitrale (Doc. G, p. 60-61, dispositivi no. 3-6 rimasti invariati con il lodo di appello del 4.7.2017, p. 99, disp. No. III), ovvero in ragione di Euro 3'703'081.58 per le obbligazioni __________ S.p.A., __________ (VB) (I); di Euro 1'514'940.23 per le obbligazioni __________ n. 2, __________ (VB) (I), di Euro 1'704'307.77 per le obbligazioni __________ n. 1 e di Euro 1'184'493’90 per le obbligazioni __________, __________ (I);
1.2 ogni e qualsiasi credito del convenuto derivante dai prestiti obbligazionari (P.O.) __________ S.p.A., __________ (I), __________ S.p.A., __________ (VB) (I), __________ S.p.A. n. 1, __________ (VB) (I) e __________. n. 2, __________ (VB) (I), in particolare gli interessi e la riscossione dei prestiti obbligazionari”.
b) presso l’Ufficio del Registro Fondiario di __________, competente per C__________,
nelle istanze contro PI 8 e PI 7
“1.1 quota parte di un mezzo della Fol. PPP __________ (fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________ di proprietà in ragione di un mezzo di PI 8 e l’altro mezzo della sorella PI 7 (Doc. O) (o un mezzo di PI 7 e l’altro mezzo del fratello PI 1);
1.2 oltre al credito ipotecario di CHF 600'000.– (seicentomila franchi svizzeri) di cui alla cartella ipotecaria al portatore iscritta in primo rango in data 6.10.2005 (Doc. O);
1.3 ogni e qualsiasi bene mobile collocato all’interno dell’immobile Fol. PPP __________ (fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________, senza concedere la possibilità al debitore (o alla debitrice) di asportare alcunché;
1.4 ogni e qualsiasi credito derivante dalla locazione e/o occupazione dell’immobile oggetto del sequestro;
1.5 quota parte di un mezzo del Fol. PPP __________ (fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________ di proprietà in ragione di un mezzo di PI 1 e l’altro mezzo della sorella PI 7 (Doc. P) (o un mezzo di PI 7 e l’altro mezzo del fratello PI 8);
1.6 oltre al credito ipotecario di CHF 600'000.– (seicentomila franchi svizzeri) di cui alla cartella ipotecaria al portatore iscritta in primo rango in data 6.10.2005 (Doc. P);
1.7 ogni e qualsiasi bene mobile collocato all’interno dell’immobile Fol. __________ (fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________, senza concedere la possibilità al debitore (o alla debitrice) di asportare alcunché;
1.8 ogni e qualsiasi credito derivante dalla locazione e/o occupazione dell’immobile oggetto del sequestro”.
nell’istanza contro PI 5
“1.1 quota parte di un mezzo della Part. __________ RF per il Comune di __________ di proprietà in ragione di un mezzo di PI 5 e l’altro mezzo della moglie __________ (Doc. I);
1.2 oltre al credito ipotecario di CHF 3'000'000.– (tre milioni di franchi svizzeri) di cui alla cartella ipotecaria al portatore iscritta in primo rango in data 6.10.2005 (Doc. I);
1.3 ogni e qualsiasi bene mobile collocato all’interno dell’immobile Part. __________ RF per il Comune di __________, senza concedere la possibilità al debitore di asportare alcunché;
1.4 ogni e qualsiasi credito derivante dalla locazione e/o occupazione dell’immobile oggetto del sequestro;
nell’istanza contro PI 6
“1.1 Fol. PPP __________ (fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________ di proprietà di PI 6 (Doc. M);
1.2 oltre al credito ipotecario di CHF 350'000.– (trecentocinquantamila franchi svizzeri) di cui alla cartella ipotecaria al portatore iscritta in primo rango in data 6.10.2005 (Doc. M);
1.3 ogni e qualsiasi bene mobile collocato all’interno dell’immobile Fol. PPP __________ (fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________, senza concedere la possibilità al debitore di asportare alcunché;
1.4 ogni e qualsiasi credito derivante dalla locazione e/o occupazione dell’immobile oggetto del sequestro;
Fol. PPP 12747 (fondo base Part. 329) RF per il Comune di__________ di proprietà di PI 6 (Doc. N);
1.5 oltre al credito ipotecario di CHF 350'000.– (trecentocinquantamila franchi svizzeri) di cui alla cartella ipotecaria al portatore iscritta in primo rango in data 6.10.2005 (Doc. N);
1.6 ogni e qualsiasi bene mobile collocato all’interno dell’immobile Fol. __________ (fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________, senza concedere la possibilità al debitore di asportare alcunché;
1.7 ogni e qualsiasi credito derivante dalla locazione e/o occupazione dell’immobile oggetto del sequestro”.
Con quattro decreti emessi il medesimo giorno il Pretore ha ordinato il sequestro di quanto richiesto dagli istanti a concorrenza di fr. 7'813'563.91, oltre agli interessi del 2% come definiti nel lodo addizionale del 16 agosto 2017, di fr. 54'067.– oltre agli interessi moratori di fr. 17'797.05 e di fr. 2'024.17, oltre agli interessi moratori di fr. 666.28.
H. Con quattro istanze tutte del 23 luglio 2018 l’RE 1 ha presentato opposizione ai decreti di sequestro al medesimo giudice, chiedendone in via principale l’annullamento integrale e in via subordinata l’annullamento dell’intero dispositivo sub lettera a) ad 1.1. Alle singole udienze di discussione tenutesi tutte l’11 dicembre 2018 la parte opponente ha confermato l’opposizione al sequestro e la parte sequestrante ha contestato le argomentazioni dell’RE 1, producendo un memoriale scritto.
I. Nel frattempo, con sentenza dell’11 ottobre 2018 il Tribunale federale ha respinto il ricorso contro il lodo arbitrale d’appello.
L. Nei termini loro impartiti dal Pretore, con “osservazioni di replica” del 2 gennaio 2019 e dupliche del 14 gennaio le parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti posizioni.
M. Statuendo con quattro decisioni separate del 22 marzo 2019 il Pretore ha respinto tutt’e quattro le opposizioni e confermato i sequestri, ponendo in ogni causa a carico della società opponente le spese processuali di fr. 2'000.– e ripetibili di fr. 10'000.– a favore della controparte.
N. Contro le sentenze appena citate l’RE 1 è insorta a questa Camera con quattro reclami distinti del 3 aprile 2019 per ottenere l’accoglimento di tutte le opposizioni ai sequestri e l’annullamento degli stessi. Nelle sue osservazioni del 7 maggio 2019, la parte sequestrante ha concluso per la reiezione dei reclami.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di opposizione al sequestro – sono decisioni di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Le quattro procedure di reclamo sono già state congiunte con ordinanza presidenziale del 30 aprile 2019. Viene quindi ora emanata una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 3 aprile 2019 contro le quattro sentenze notificate ai patrocinatori della parte istante il 25 marzo 2019 in concreto i reclami sono tempestivi.
1.3 Nelle osservazioni ai reclami (pag. 2) CO 1 e CO 2 alludono alla pretesa inammissibilità dei ricorsi, nella misura in cui l’RE 1 non avrebbe alcun interesse diretto degno di protezione a impugnare le quattro decisioni del Pretore, le impugnative avendo fini defatigatori e riproponendo argomentazioni già esaminate più volte dalle autorità giudicanti. Si tratterebbe pertanto di un manifesto e reiterato abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC).
I sequestranti non contestano però l’indipendenza giuridica perlomeno formale dell’opponente né il fatto ch’essa si ritiene danneggiata personalmente dal sequestro di titoli di cui rivendica la proprietà. Essa fa quindi valere un diritto personale, attuale ed effettivo protetto (in astratto) dalla legge, in altre parole un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 89a ad art. 59 CPC). Che poi la sua pretesa sia infondata o persino manifestamente abusiva non pertiene alla questione della legittimazione, bensì al merito. I reclami sono invece effettivamente inammissibili, doppiamente, laddove l’opponente pretende l’annullamento del sequestro anche per quanto attiene agli altri beni: al loro riguardo essa non invoca infatti alcun diritto o interesse degno di protezione e non motiva alcuna censura.
1.4 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).
2.1 I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2 Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3. Il Pretore ha anzitutto riconosciuto all’RE 1 un interesse legittimo ad opporsi ai sequestri in relazione ai certificati obbligazionari, considerando la censura della parte sequestrante infondata.
a) Per quel che concerne la censura dell’opponente secondo cui non sarebbe dato il duplice presupposto perché si possa far astrazione, in base al principio di trasparenza, della propria titolarità formale sui certificati obbligazionari sequestrati, il primo giudice ha constatato, trattandosi della condizione della completa identità economica tra titolare formale e debitore sequestrato, che ognuno dei quattro fratelli convenuti (PI 5, PI 6, PI 7 e PI 8) è sia avente diritto economico di una quota del 25% dei valori patrimoniali facenti capo all’RE 1, sia amministratore della società, ciascuno con diritto di firma individuale. Risultano quindi, a suo giudizio, gli aventi diritto economico di tutti i valori patrimoniali facenti capo alla società opponente, nonché i titolari dell’intero pacchetto dei titoli rappresentativi del suo capitale sociale. Dal lodo arbitrale definitivo risulterebbe inoltre che i quattro fratelli rispondono in modo solidale del danno cagionato alla parte sequestrante, onde la completa identità tra i quattro debitori solidali e l’RE 1. In questo contesto, il Pretore ha inoltre appurato che in virtù dell’esigenza di trattamento individuale dei debitori solidali in ambito esecutivo la parte sequestrante era obbligata a procedere con istanze di sequestro separate contro i quattro fratelli, senza però che ciò compromettesse l’identità fra i debitori solidali e l’opponente, formalmente proprietaria dei certificati obbligazionari sequestrati dall’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano.
b) Quanto alla seconda condizione, inerente al trasferimento abusivo dei beni patrimoniali del debitore alla persona giuridica da lui controllata al fine di sottrarli al sequestro, dal lodo arbitrale d’appello risulta evidente per il Pretore che PI 5, a profitto proprio e dei suoi tre fratelli, ha avviato una serie di operazioni “atte ad annacquare le partecipazioni degli zii PI 2 e PI 4 nel gruppo azionario di famiglia, ingannandoli sull’effettiva finalità delle operazioni compiute a tal fine” e ciò in particolare per quanto attiene alle obbligazioni sequestrate. Tali titoli non si troverebbero a caso nel portafoglio dell’RE 1, società dei soli eredi di PI 3, allorquando la proprietà è in parte anche degli eredi di PI 4 e di PI 2. Sia il trasferimento dei certificati obbligazionari alla società opponente nel 2003, sia l’appellarsi alla dualità giuridica in sede di sequestro per trarne un vantaggio ingiustificato ai danni dei creditori nel tentativo di sottrarli alla misura esecutiva sarebbero quindi (manifestamente per quel che concerne il trasferimento) abusivi.
c) A mente del Pretore esistono inoltre diversi altri elementi dai quali traspare “in modo piuttosto evidente” da una parte l’identità economica tra i quattro fratelli e l’RE 1 e dall’altra il fatto che tale società funge sostanzialmente da schermatura del patrimonio degli stessi. L’opposizione al sequestro formulata dalla società in questione (tra l’altro in via principale anche per i beni di proprietà dei quattro fratelli) si rileverebbe così un espediente defatigatorio, considerato inoltre che l’RE 1 non è intervenuta né nell’ambito del primo sequestro del 3 febbraio 2016, né nella procedura arbitrale, malgrado l’oggetto del contendere fosse anche allora proprio la questione della proprietà dei certificati obbligazionari oggetto delle presenti cause.
d) Il Pretore ha pertanto confermato la validità del sequestro dei certificati obbligazionari, benché formalmente detenuti dalla società opponente, così come la propria competenza territoriale, i titoli essendo localizzati a Lugano. Onde la reiezione delle opposizioni.
4. Nei reclami l’RE 1 fa sostanzialmente valere una violazione del principio di trasparenza e con esso dell’art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF (verosimile esistenza di beni appartenenti al debitore), poiché non sarebbe data né la condizione inerente all’identità economica tra titolare terzo e debitore (consid. 6.2), né quella riguardante il trasferimento abusivo di beni patrimoniali propri alla persona giuridica al fine di sottrarre questi beni al sequestro (consid. 6.3). La reclamante ritiene inoltre che il sequestro sia ineseguibile (consid. 6.2/c) e la competenza territoriale del primo giudice non sia data (consid. 5).
5. In merito a quest’ultima censura, la reclamante ribadisce che l’applicazione del principio di trasparenza porterebbe ad ammettere a favore dei convenuti sequestrati un diritto di proprietà comune sui certificati obbligazionari, in quanto i quattro fratelli formerebbero una società semplice. L’oggetto del sequestro sarebbero così le pretese dei singoli soci sul prodotto della liquidazione, ossia crediti ordinari nei confronti degli altri soci, che ai fini esecutivi sono situati presso il domicilio svizzero del titolare (e debitore del sequestro), sussidiariamente presso il domicilio o sede del terzo debitore. Il luogo di situazione dei singoli beni in proprietà comune sarebbe invece del tutto ininfluente. Nella fattispecie tutti i debitori sequestrati sono residenti in Italia, motivo per cui, a mente della reclamante, Lugano non può essere considerato foro esecutivo ordinario secondo gli art. 46 segg. LEF.
La reclamante, invero, perde di vista che l’oggetto del sequestro sono i certificati obbligazionari, ovvero titoli considerati alla stregua di beni mobili, localizzati laddove si trovano fisicamente (DTF 140 III 514 consid. 3.2 e 128 III 474 consid. 3.1), nella fattispecie presso l’UE di Lugano. Altra è la questione, trattata più avanti, di sapere quale tipo di diritto i debitori sequestrati vantano su quei certificati e se gli stessi possono essere considerati appartenere loro nel senso dell’art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF. Intanto, il Pretore ha correttamente ritenuto di essere territorialmente competente per sequestrare i certificati in questione.
6. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il sequestro (come il pignoramento) può colpire soltanto beni di proprietà del debitore o crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112 consid. 3a), essendo al riguardo determinante in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1 e 106 III 89 consid. 2, con rinvii): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono a una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato. Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112 consid. 3a, 102 III 173 consid. II.3). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG III, 2a ed. 2010, n. 53-55 ad art. 271 e n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure ch’essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (sentenze della CEF 14.2005.67 del 18 ottobre 2005, consid. 3.3 e 14.2016.126 del 19 dicembre 2016, consid. 5; RtiD 2006 I 770 n. 83c, consid. 3.4, 14.2010.40 del 18 giugno 2010, RtiD 2011 I 774 n. 59c consid. 3.2).
6.1 Quando una persona (fisica o giuridica) costituisce una persona giuridica, in particolare una società anonima, occorre considerare, in linea di massima, ch’esistono due soggetti di diritto distinti, che rispondono singolarmente dei propri debiti ognuno con il proprio patrimonio. Secondo il principio della trasparenza (Durchgriff), tuttavia, occorre far astrazione di tale dualità giuridica, quando è invocata dall’uno o dall’altro soggetto allo scopo di sottrarsi abusivamente all’esecuzione forzata, e permettere, eccezionalmente, il pignoramento o il sequestro dei beni dell’una nell’esecuzione diretta contro l’altra conformemente alla realtà economica. Due sono le condizioni poste dalla giurisprudenza al riguardo (DTF 144 III 546, consid. 8.3.2 con i rinvii; sentenze della CEF 14.2003.47 del 7 agosto 2003, RtiD 2004 II 768 n. 91c, consid. 3.2-3.4 e 14.2015.87 del 14 settembre 2015, massimata in RtiD 2016 I 754 n. 61c, consid. 6.1): in primo luogo è necessaria l’identità delle persone coinvolte o perlomeno l’identità dei loro interessi economici; e in secondo luogo la dualità giuridica dev’essere invocata in modo manifestamente abusivo per trarne un vantaggio ingiustificato a danno dei creditori (art. 2 cpv. 2 CC).
a) Trattandosi del primo presupposto, l’identità economica si fonda sulla possibilità per il socio di poter dominare la persona giuridica e presuppone un rapporto di dipendenza che si può manifestare in qualsiasi maniera – autorizzata o no, a lungo o breve termine, fortuitamente o in modo pianificato – risultante dalla proprietà di quote o da altri motivi come rapporti contrattuali, familiari o d’amicizia. Indizi d’identità sono la confusione delle sfere d’interessi e dei patrimoni (abbandono dell’indipendenza della società da parte degli stessi soci), un controllo esterno della persona giuridica da parte della persona dominante, che persegue interessi propri a scapito di quella giuridica, o una sottocapitalizzazione della persona giuridica tale da metterne in pericolo la sopravvivenza.
b) Quanto al secondo presupposto, il richiamo all’indipendenza giuridica della persona giuridica è da considerare abusivo non solo se la sua creazione persegue scopi illegittimi, ma pure se la persona giuridica è utilizzata abusivamente o qualora se ne richiama l’indipendenza giuridica in modo abusivo per non adempiere a obblighi legali o contrattuali. L’ammissione di un abuso presuppone l’accumularsi di diversi atti straordinari qualificabili come vere e proprie macchinazioni che causano un danno qualificato a terzi. Il dolo eventuale basta (sentenza della CEF 14.2005.67 del 18 ottobre 2005, RtiD 2006 I 770 n. 83c consid. 3.4/a).
In assenza di manovre abusive, invece, vanno rispettati i rapporti giuridici di proprietà esistenti, così che il creditore non è abilitato a sequestrare direttamente i beni appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti giuridicamente indipendenti dal debitore, bensì solo le pretese del debitore nei confronti di quelle persone, senza diritto preferenziale rispetto agli altri loro creditori (sentenza della CEF 14.2016.126 del 19 dicembre 2016 consid. 5.1/c).
c) Il principio della trasparenza non giunge alla soppressione generale della dualità giuridica, ma può avere effetti solo in un caso particolare, in cui la protezione offerta di principio dall’indipendenza giuridica è rifiutata perché viene richiamata abusivamente allo scopo di sottrarsi ai propri obblighi o all’esecuzione forzata consecutiva (DTF 144 III 547 consid. 8.3.3). Il terzo deve allora accettare che il ricavo della realizzazione dei suoi beni serva a disinteressare i creditori dell’altra persona, per i quali la dualità giuridica è inopponibile. Può essere il caso non solo nell’esecuzione diretta contro la persona (solitamente giuridica) controllata (caso di trasparenza detta diretta), ma anche, più frequentemente, nell’esecuzione contro la persona dominante (cosiddetta trasparenza rovesciata) (DTF 144 III 548 consid. 8.3.4; sentenza della CEF 14.2015.87 del 14 settembre 2015, consid. 6.1). Nella prima ipotesi l’applicazione del principio di trasparenza dev’essere ammessa con ritegno poiché chi contrae con una persona giuridica sa, in principio, di correre il rischio di una sua insolvibilità in assenza di garanzie fornite dalla persona dominante (DTF 144 III 549 consid. 8.3.6).
d) Dal principio della trasparenza bisogna distinguere il caso in cui i beni di un terzo possono ugualmente essere realizzati per soddisfare il creditore perché sono intestati solo formalmente a nome del terzo – un uomo di paglia, un prestanome o una “testa di legno” –, che ne è solo il proprietario apparente, mentre in realtà appartengono al debitore (caso della simulazione), ciò che incombe al creditore di rendere verosimile (DTF 144 III 548-9 consid. 8.3.5; sentenza della CEF 14.2017.176 del 27 marzo 2018, RtiD 2018 II 848 n. 54c, consid. 6.2/d).
6.2 Nella fattispecie, l’RE 1 fa valere anzitutto l’inesistenza di un’identità economica tra essa stessa (quale terzo titolare dei beni sequestrati) e i debitori sequestrati (i quattro fratelli), quest’ultimi essendo solo parzialmente aventi diritto economico dei suoi attivi accanto agli eredi di PI 2 e PI 4. Il richiamo del Pretore alla giurisprudenza sul trattamento individuale di ogni debitore solidale in ambito esecutivo non risulterebbe inoltre pertinente. A mente della reclamante non vi è completa identità economica tra il proprietario formale e il debitore del sequestro. L’applicazione del principio di trasparenza porterebbe invero ad ammettere l’esistenza di un rapporto di proprietà comune riguardo ai certificati obbligazionari, sicché l’oggetto del sequestro sarebbe in realtà costituito dalle pretese spettanti ad ogni singolo socio sul prodotto dello scioglimento della società semplice, e non dai certificati obbligazionari in quanto tali. La sentenza impugnata si scontrerebbe da una parte con i principi che regolano il regime della proprietà comune (nessun diritto individuale dei singoli comunitari sul bene in comune) e dall’altra colpirebbe anche beni in parte di pertinenza economica degli stessi sequestranti.
La parte sequestrante sostiene invece che i quattro fratelli sono tutti debitori solidali dell’intero importo e sono gli aventi diritto economico degli interi valori patrimoniali facenti capo all’RE 1. La ripartizione interna fra i singoli debitori solidali non è nota e risulterebbe sia incerta, sia modificabile unilateralmente, motivo per cui erano necessari i sequestri di tutti i beni di pertinenza di PI 5, PI 6, PI 7 e PI 8 in ogni procedura di sequestro. I sequestranti sostengono quindi che il principio della trasparenza trova applicazione al caso concreto, come constatato dal Tribunale arbitrale nel lodo “finale” e in quello d’appello, e che l’attribuzione dei titoli non è problematica essendo chiaro quali certificati obbligazionari appartengono a chi.
a) Ora, il 30 giugno 2003 i quattro fratelli PI 5, PI 6, PI 7 e PI 8 hanno stipulato un contratto di gestione con la __________ SA di Lugano, conferendo a quest’ultima, tra l’altro, il mandato di costituire e gestire una società “Holding” sotto la ragione sociale RE 1, con sede a __________ (Bahamas) e domicilio presso tale fiduciaria. Come aventi diritto economico dei valori patrimoniali facenti capo alla società sono stati indicati i quattro fratelli, ognuno con una quota del 25% (doc. 3, art. 2). Nel patto parasociale concluso il medesimo giorno tra i soci dell’RE 1 si conferma che i proprietari della società sono proprio i quattro fratelli che l’hanno fatta costituire (doc. V, 11° foglio). Da un estratto conto agli atti (doc. 2 e F, 7° foglio) risulta inoltre che tutti i certificati obbligazionari oggetto del sequestro (già sequestrati il 5 febbraio 2016 e depositati presso l’UE di Lugano, doc. E) sono stati trasferiti il 14 ottobre 2003 su un conto intestato all’RE 1 presso l’allora Banca __________.
b) Ciò posto, è pertanto verosimile che i titoli sequestrati appartengano formalmente all’RE 1, la quale li rivendica tutti, e che i quattro fratelli dominino economicamente la società opponente quali proprietari, in parti uguali, del 100% delle sue quote, e quali suoi mandanti con un proprio potere d’istruzione agli amministratori della società (doc. 3, art. 10). Che, apparentemente, essi formano una società semplice non è di rilievo, dal momento che possono liberamente gestire la società e disporre dei beni sociali congiuntamente. A un sommario esame sussiste quindi una completa identità economica tra i quattro debitori e la società opponente. Non si evince dagli atti, invece, che gli eredi di PI 2 e PI 4 possano controllare l’RE 1.
c) Va d’altronde ribadito che oggetto del sequestro non sono le quote sociali dei quattro debitori (che del resto sono determinate, sicché appaiono appartenere ai singoli fratelli), bensì parte dei certificati obbligazionari detenuti dall’RE 1, “nelle proporzioni accertate nel lodo arbitrale” (v. sopra ad G, che rinvia al doc. G, dispositivi n. 3-6, e al doc. D, dispositivo n. III), ovvero limitatamente ai titoli che il Tribunale arbitrale ha riconosciuto di proprietà dei debitori, vale a dire nella misura di € 3'703'081.95 per quanto attiene al prestito obbligazionario di € 5'087'100.– emesso dalla __________ S.p.A. (dedotti i titoli assegnati agli eredi fu PI 4 [€ 553'607.–] e fu PI 2 [€ 830'411.05]), di € 1'514'940.23 e 1'704'307.77 per quelli di € 2'065'827.60 e € 2'324'056.05 emessi __________ S.p.A. (dedotti le quote assegnate agli eredi fu PI 4, di € 220'354.95 e € 247'899.31, e fu PI 2, di € 330'532.42 e € 371'848.97), e di € 1'463'380.62 per quello di € 3'873'426.74 emesso dalla __________ S.p.A. (dedotti € 964'018.45 e € 1'446'027.67) (v. doc. G, dispositivi n. 3-6, e doc. B, nonché sopra ad G, sub a/1.1). Del resto, i certificati obbligazionari di cui gli arbitri hanno ordinato la restituzione a CO 1 e CO 2 sono già stati ritornati loro sulla scorta della decisione 10 gennaio 2019 dell’UE di Lugano (doc. 6 accluso alle osservazioni ai reclami). È noto a questa Camera che l’UE ha pure restituito a PI 9 e PI 10 i titoli di loro pertinenza (inc. 14.2019.3-6). Il sequestro non pare quindi colpire beni in parte di pertinenza economica di terzi.
d) Ne consegue che, come rettamente deciso dal Pretore, risulta dato il primo presupposto – quello dell’identità economica – stabilito dalla giurisprudenza per sequestrare beni della società controllata, segnatamente, nella fattispecie, i noti certificati obbligazionari ancora depositati presso l’UE di Lugano, nella misura del 25% per ognuno dei quattro debitori.
6.3 Per quel che concerne la seconda condizione del principio di trasparenza (abuso di diritto), l’RE 1 ribadisce anzitutto che il trasferimento dei titoli obbligazionari (ora tutti detenuti esclusivamente da terzi) è avvenuto nel 2003, ossia due anni prima che sorgesse il contenzioso oggetto della procedura arbitrale e ciò nel contesto di un’operazione fiscale da tutti condivisa (ivi compresi PI 2 e PI 4) e non in modo abusivo. Il richiamo generico del Pretore al lodo arbitrale d’appello inerente alle “operazioni atte ad annacquare le partecipazioni degli zii” non sarebbe pertinente, il tema ivi trattato riguardando esclusivamente la modifica delle quote azionarie nelle società del gruppo. L’altro passaggio citato dal primo giudice (lodo arbitrale d’appello, pag. 51 segg.) riguarderebbe invece unicamente la parte di titoli che il Tribunale arbitrale ha ritenuto essere di pertinenza economica degli zii, ma non quella pacificamente appartenente agli eredi fu PI 3, ossia dei quattro fratelli convenuti.
Al riguardo, i sequestranti ritengono per contro che il trasferimento dei titoli avvenuto nell’anno 2003 dimostri proprio che il tutto sia capitato allo scopo di sottrarre i titoli agli altri ceppi famigliari, come risulterebbe dal decreto di abbandono parziale del 14 agosto 2009 (doc. 5) e dalla procedura arbitrale secondo la quale i fratelli si sono appropriati delle quote “in maniera illecita e dolosa” (doc. CC). La censura inerente alla questione della volontà dei debitori solidali di trasferire i titoli obbligazionari nell’RE 1 al fine di sottrarre gli stessi ai creditori sarebbe per di più irricevibile, la reclamante non sostenendo che il Pretore abbia accertato i fatti in maniera manifestamente errata.
a) Ora, sta di fatto che in alcune sentenze la Camera ha considerato che non si possono ritenere abusivi trasferimenti di attivi del debitore a un terzo da lui controllato ove siano avvenuti a un momento in cui la pretesa del creditore non esisteva ancora né poteva essere prevista, non potendosi presumere che simili operazioni mirino a porre i beni al riparo del creditore sequestrante (sentenze 14.2001.2 del 4 maggio 2001 consid. 3.3; 14.2016. 126 del 19 dicembre 2016 consid. 5.2; pure 15.2017.7 del 7 luglio 2017 consid. 6.2). Tale giurisprudenza è però stata nel frattempo precisata.
Così, perlomeno nei casi in cui appaiono verosimili i presupposti dell’art. 288 LEF – in particolare se l’atto revocabile pare essere stato compiuto meno di 5 anni prima dell’inoltro di un’esecuzione che potrebbe giungere al rilascio di un attestato di carenza beni o all’apertura di un fallimento (art. 285 cpv. 2 e 288a n. 3 LEF) –, tale atto è da considerare inopponibile a tutti i creditori che soddisfano i predetti presupposti, indipendentemente dalla data in cui è sorta la loro pretesa (sentenza 14.2017.176 del 27 marzo 2018, RtiD 2018 II 848 n. 54c, consid. 6.2/c/aa, con rinvii alle sentenze del Tribunale federale 5A_604/2012 consid. 4.4, 5A_353/ 2011 del 31 ottobre 2011 consid. 5.4; A. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 15 ad art. 285 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 23 ad art. 285 e n. 35 ad art. 288 LEF). D’altronde, ove l’alienazione a un terzo dei beni da sequestrare sia soltanto simulata, mentre il possesso (originario) del bene mobile o la disponibilità del diritto rimane del debitore, cui in realtà esso continua ad appartenere, la Camera ha ritenuto che ogni creditore, a prescindere dal momento in cui è sorta la sua pretesa, può esigerne il sequestro, al pari degli altri diritti patrimoniali del debitore (sopra consid. 6.1/d). Il richiamo all’indipendenza giuridica della persona giuridica è infatti da considerare abusivo non solo se la sua creazione persegue scopi illegittimi, ma pure se la persona giuridica è utilizzata abusivamente o qualora se ne richiami l’indipendenza giuridica in modo abusivo per non adempiere a obblighi legali o contrattuali (sopra consid. 6.1/b).
b) Per quanto attiene al caso in esame, l’attribuzione dei certificati obbligazionari all’RE 1 risale alla sua costituzione, nel 2003 (sopra consid. 6.2/a), ovvero a più di cinque anni dalla promozione dell’esecuzione a convalida del sequestro. Sotto questo profilo, la revocabilità dei conferimenti pare dubbia.
c) La reclamante, tuttavia, non si confronta compiutamente con la motivazione del Pretore laddove si riferisce al lodo arbitrale d’appello (doc. B pagg. 51 segg.) in merito alle manovre messe in atto da PI 5, per sé e per i fratelli, per appropriarsi interamente dei noti titoli ai danni degli zii PI 2 e PI 4 e dei loro successori, trasferendoli tutti in Svizzera, senza valido titolo giuridico, sul conto di una società pacificamente di loro esclusiva proprietà (“non vi è motivo perché PI 5 abbia operato in tal senso, non esistendo, né essendo accertata nessuna causa di diritto per appropriarsi (a favore suo e dei suoi congiunti) di beni appartenuti anche agli zii PI 2 e PI 4”, doc. B, ad 5.14 pagg. 61-62). L’unico motivo plausibile di tale trasferimento pare essere quello di porre i titoli al riparo da eventuali contromosse dei cugini. Che l’operazione avesse (unicamente) uno scopo fiscale da tutti condiviso è una mera allegazione della reclamante non sorretta da alcun indizio concreto e oggettivo. Dagli elementi evidenziati dal Pretore risulta invece piuttosto verosimile che il trasferimento dei titoli alla reclamante sia solo simulato, giacché lo scopo apparente della costituzione dell’RE 1 e del passaggio di proprietà dei certificati obbligazionari è quello di creare abusivamente uno schermo tra i titoli e i cugini.
d) In ogni caso, a prescindere dal vero obiettivo perseguito dai debitori sequestrati nel 2003, appare manifestamente abusivo da parte della reclamante appellarsi alla propria pretesa indipendenza giuridica per opporsi al sequestro di titoli che prima dell’indebito trasferimento erano gestiti in comune dai fratelli PI 2, PI 4 e PI 3, ostacolando così le pretese dei cugini dei debitori volte al risarcimento del danno causato loro dai debitori proprio nell’ambito della gestione del gruppo di famiglia (aumento di capitale e nuova ripartizione azionaria tale da conferire il controllo del gruppo agli eredi fu PI 3), accertate da due decisioni arbitrali passate in giudicato. Ciò a maggior ragione ove si considerano anche gli altri indizi di abuso indicati dal Pretore, ossia l’assenza d’interesse degno di protezione da parte della reclamante a ottenere l’annullamento del sequestro di tutti i beni sequestrati e non solo dei certificati obbligazionari, e il mancato suo intervento nell’ambito del primo sequestro del 3 febbraio 2016 e nella procedura arbitrale. A un esame di mera verosimiglianza, la conclusione del Pretore resiste alla critica, poiché si fonda su accertamenti di fatto non manifestamente errati.
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, che ammonta a fr. 10'218'257.71, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo nella causa 14.2019.65 (__________) è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dell’RE 1, che rifonderà a CO 1 e CO 2, in solido, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.
2. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo nella causa 14.2019.66 (__________) è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dell’RE 1, che rifonderà a CO 1 e CO 2, in solido, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.
3. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo nella causa 14.2019.67 (__________) è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dell’RE 1, che rifonderà a CO 1 e CO 2, in solido, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.
4. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo nella causa 14.2019.68 (__________) è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico RE 1 che rifonderà a CO 1 e CO 2, in solido, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.
5. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).