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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 5 febbraio 2019 da
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RE 1
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contro |
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CO 1
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giudicando sul reclamo del 25 aprile 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 aprile 2019 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 ottobre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 21'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2015, indicando quale titolo di credito gli “alimenti non pagati”;
che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5 febbraio 2019 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città;
che con ordinanza del 13 febbraio 2019, il Pretore ha citato le parti all’udienza del 9 aprile 2019 per procedere al contraddittorio, avvertendole in particolare che in caso di mancata comparsa avrebbe proceduto a giudicare in base all’istanza e agli atti;
che con disposizione ordinatoria del medesimo giorno il primo giudice ha assegnato a RE 1 un termine di dieci giorni per versare alla Pretura la somma di fr. 340.– a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali relative alla procedura avviata;
che preso atto della decorrenza infruttuosa del termine, con ordinanza del 13 marzo 2019 il Pretore ha assegnato all’istante un ultimo termine suppletorio di cinque giorni per prestare il citato anticipo, con la comminatoria (ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC) che, in caso di mancato pagamento, non sarebbe entrato nel merito dell’istanza e avrebbe stralciato la causa dai ruoli;
che all’udienza del 9 aprile 2019 era presente unicamente la parte convenuta, la quale si è opposta all’istanza;
che statuendo con decisione del 15 aprile 2019, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 340.– senza assegnare indennità;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 aprile 2019 dolendosi del fatto che il Pretore abbia indetto un’udienza – della quale sostiene di non essere stata informata – che a suo dire non avrebbe dovuto aver luogo siccome non aveva effettuato il versamento dell’anticipo richiesto dal primo giudice con l’ordinanza del 13 marzo 2019;
che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che presentato il 25 aprile 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 17 aprile, ossia durante le ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF), in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b, 114 III 61 consid. 2/b), lunedì 29 aprile 2019, essendo venuto a scadere giovedì 9 maggio 2019;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che pertanto è irricevibile la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione emessa il 4 luglio 2012 dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città, prodotta per la prima volta col reclamo;
che per l’art. 101 cpv. 3 CPC se l’anticipo non è prestato nemmeno entro un termine suppletorio (fissato d’ufficio prima di stralciare la causa dai ruoli, v. Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 21 ad art. 101 CPC; Sterchi in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 3c ad art. 101 CPC), alla scadenza infruttuosa del medesimo il giudice non entra nel merito di un’istanza, ovvero, trattandosi di un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f e 60 CPC), dichiara la stessa inammissibile (Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 27 ad art. 101 CPC; Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 101; Urwyler/ Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 1 ad art. 101 CPC);
che nella decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza dopo aver rilevato, in estrema sintesi, che RE 1, oltre a non aver specificato a quale periodo contributivo si riferiva la somma posta in esecuzione, non ha dimostrato – come le incombeva – di aver continuato la sua formazione dopo la fine del liceo, condizione prevista dalla transazione giudiziale del 16 febbraio 2009 invocata quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per la quale l’escusso avrebbe dovuto continuare a versare il contributo alimentare di fr. 1'300.–;
che come rettamente rilevato dalla reclamante, in realtà il Pretore non avrebbe dovuto entrare nel merito dell’istanza, in conformità con quanto indicato nell’ordinanza 13 marzo 2019, ma dichiararla irricevibile;
che non era pertanto necessaria la tenuta di un’udienza, sicché non è di rilievo il fatto che la reclamante non vi abbia partecipato;
che la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata e riformata nel senso che l’istanza va dichiarata irricevibile;
che le spese giudiziarie di prima sede vanno poste a carico della reclamante, da considerare soccombente conformemente a quanto stabilito dall’art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC (Trezzini, op. cit., n. 29 ad art. 101);
che nella loro commisurazione si deve tenere conto del fatto che la decisione si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);
che per quanto attiene alle spese di seconda sede, l’annullamento della decisione impugnata non essendo addebitabile a una delle parti, tanto vale, per motivi di equità, rinunciare alla loro riscossione (cfr. art. 107 cpv. 2 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili né in prima né in seconda istanza, le parti non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 340.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 50.– sono poste a carico dell’istante.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).