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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Fiscalini |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.53 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 27 marzo 2019 dalla
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CO 1
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 9 maggio 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 30 aprile 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 27 marzo 2019, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Vallemaggia di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 37'699.50.
B. Nel termine impartitole dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni all’istanza.
C. Statuendo con decisione del 30 aprile 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 2 maggio 2019 alle ore 08.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 141.80.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 maggio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutti i suoi debiti nei confronti dell’istante almeno fino alla fine del 2018 e, tramite il suo socio e gerente, anche nel 2019. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Con osservazioni del 21 giugno 2019, l’istante ha certificato che i contributi richiesti con l’istanza erano stati integralmente onorati.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 9 maggio 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 6 maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).
2. In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
2.1 La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).
2.2 Nel caso specifico, la reclamante produce con il ricorso una dichiarazione rilasciata dall’istante l’11 aprile 2019, prima del fallimento, secondo cui tutti i contributi dovuti fino al 31 dicembre 2018 sono stati versati, e un estratto del conto del suo socio e gerente presso la __________, che dimostra il versamento, il 6 maggio 2019, di fr. 4'493.90 verosimilmente a saldo del contributo del primo trimestre del 2019 (v. il doc. C accluso all’istanza). Ad ogni modo la CO 1 ha confermato nelle sue osservazioni che tutte le pretese fatte valere con l’istanza sono state saldate. È quindi dubbio che, al momento in cui è stata emanata la decisione impugnata, si potesse considerare che la convenuta aveva sospeso i suoi pagamenti nel senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF per il solo fatto che non aveva ancora versato, anticipatamente, il primo trimestre del 2019. Comunque sia, essa ha dimostrato di aver saldato anche quest’ultimo debito, pur dopo la pronuncia del fallimento, sicché il primo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF (per il rinvio dell’art. 194 LEF) risulta adempiuto.
3. Siccome l’ultimo pagamento è successivo alla dichiarazione del fallimento, occorrerebbe inoltre verificare il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
3.1 Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
3.2 Dall’estratto esecutivo assunto d’ufficio da questa Camera si evince che nei confronti della reclamante non erano pendenti al 10 maggio 2019 né esecuzioni né attestati di carenza di beni. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Cevio, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, da lei non richiesti né motivati (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 30 aprile 2019 dalla Pretura del Distretto di Vallemaggia nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 141.80, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Cevio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.– è posta a carico della RE 1.
III. Notificazione a:
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– ; – ; – Ufficio di esecuzione, Cevio; – Ufficio dei fallimenti, Locarno; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Vallemaggia, Cevio.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).