Incarti n.
14.2019.8

14.2019.9

Lugano

7 febbraio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Leventina promosse con istanze 19 settembre 2018 rispettivamente dallo

 

 

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

 

 

contro

 

 

 RE 1

 

 

 

 

giudicando sul “reclamo/denuncia” del 10 gennaio 2019 presentato da RE 1 contro entrambe le decisioni emesse il 28 dicembre 2018 dal Pretore;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 12 luglio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Faido, lo Stato del Canton Ticino e la Confederazione Svizzera hanno escusso RE 1 per l’incasso dell’imposta cantonale 2006 di fr. 12'625.25, rispettivamente dell’imposta federale diretta 2006 di fr. 7'560.85;

 

                                         che avendo RE 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con istanze del 19 settembre 2018 sia lo Stato del Canton Ticino sia la Confederazione Svizzera ne hanno chie­sto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Leventina;

 

                                         che statuendo con due decisioni separate del 28 dicembre 2018, il Pretore ha accolto entrambe le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal convenuto, ponendo a suo carico in ognuna delle cause le spese processuali di fr. 200.–, oltre a una multa disciplinare di fr. 100.–, senza assegnare indennità agli istanti;

 

                                         che contro le sentenze appena citate RE 1 sono insorti con un unico reclamo del 10 gennaio 2019 al “Consiglio federale quale autorità superiore di vigilanza […] per il tramite” di questa Camera per ottenere l’intervento e la testimonianza diretta dei medici curanti di RE 1 e del medico cantonale aggiunto, e per ribadire tutte le richieste espresse nel loro scritto del 13 novembre 2018;

 

                                         che le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto del­l’opposizione – sono decisioni di prima istanza finale e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

 

                                         che invero il “reclamo/denuncia” è indirizzato al Consiglio federale per il tramite di questa Camera nella loro rispettiva veste di autorità di vigilanza federale (art. 15 LEF) e cantonale (art. 13 LEF e 10 cpv. 1 LALEF) in materia di esecuzione e fallimenti;

 

                                         che il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale, nel senso dell’art. 17 LEF, è però ammissibile unicamente contro i provvedimenti degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti (oltre ad altri organi esecutivi come le amministrazioni speciali del fallimento), e non contro le decisioni giudiziarie come quelle impugnate da RE 1, avverso le quali è dato solo, come detto, il rimedio del reclamo;

 

                                         che quale ricorso giusta l’art. 17 LEF il “reclamo/denuncia” in esa­me è quindi inammissibile;

 

                                         che l’autorità di vigilanza federale pare poter essere adita soltanto con una denunzia (art. 71 PA), che non conferisce al denunciante la qualità di parte, ma obbliga solo l’autorità di vigilanza ad agire nel proprio campo di competenza, limitato per quanto attiene alla fattispecie ai compiti enumerati all’art. 15 LEF (v. decisione 5 agosto 2014 dell’Ufficio federale di giustizia, in: BlSchK 2015, 21 segg. consid. 3), tra cui non sembra rientrare il controllo delle decisioni giudiziarie di rigetto dell’opposizione;

 

                                         che ad ogni buon conto RE 1 non indica in base a quale norma la Camera dovrebbe trasmettere la sua contestazione al Consiglio federale;

 

                                         che anche trattato come reclamo giusta l’art. 319 lett. a CPC, il “reclamo/denuncia” risulta in gran parte inammissibile, RE 1 non spiegando per quali motivi dovrebbero essere sentiti i suoi medici curanti e il medico cantonale aggiunto, per tacere del fatto che nella procedura di rigetto dell’opposizione sono ammissibili di norma solo prove documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; cfr. DTF 138 III 639 consid. 4.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012, consid. 3.4) e unicamente le eccezioni menzionate all’art. 81 LEF (estinzione, proroga del ter­mine di pagamento o prescrizione), ove siano comprovate con documenti;

 

                                         che lo scritto del 13 novembre 2018 citato nel il “reclamo/denun­cia” non figura agli atti e, comunque sia, un semplice rinvio ad atti precedenti è incompatibile con l’esigenza di motivazione posta all’art. 321 cpv. 1 CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_290/ 2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

 

                                         che il termine di 5 giorni prescritto dall’art. 84 cpv. 2 LEF per la comunicazione della decisione di rigetto dell’opposizione è un termine d’ordine (DTF 104 Ia 468 consid. 3), la cui inosservanza non ha effetti sulla validità della decisione, ma può essere impugnata, prima della pronuncia della decisione, con un ricorso per ritardata giustizia (Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 107 ad art. 84 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 62 ad art. 84 LEF);

 

                                         che in quanto presentato dalla moglie di RE 1 il “reclamo/denuncia” è irricevibile come ben sanno i ricorrenti (in ultimo luogo: sentenza della CEF 14.2016.272 del 15 febbraio 2018, pag. 3);

 

                                         che la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico dei ricorrenti (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo per economia di procedura (sia in quella attuale sia in quella di riscossione);

                                         che RE 1 è tuttavia invitato ad astenersi in futuro di presentare ricorsi d’acchito sprovvisti di possibilità di successo, ricordato, ancora una volta (tra altre: sentenza della CEF 14.2015. 43 del 3 aprile 2015 consid. 1.6), che in materia di rigetto definitivo dell’opposizione la competenza del giudice di prima come di seconda sede è limitata alla verifica di presupposti essenzialmente formali, ossia l’esecutività del titolo di rigetto e l’esistenza di motivi comprovati d’estinzione del credito posto in esecuzione (art. 81 LEF);

 

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 12'625.25 e fr. 7'560.85, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il “reclamo/denuncia” nella causa promossa dallo Stato del Canton Ticino (inc. __________) è respinto.

 

                                  2.   Nella misura in cui è ricevibile, il “reclamo/denuncia” nella causa promossa dalla Confederazione Svizzera (inc. __________) è respinto.

 

                                  3.   Non si dà luogo a trasmissione del ricorso al Consiglio federale.

 

                                   4.   Non si riscuotono spese processuali.

 

                                   5.   Notificazione a:

 

–  ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).