Incarto n.
14.2020.138

Lugano

29 marzo 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 aprile 2020 dalla

 

 

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

 

 

contro

 

 

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 2, )

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 4 settembre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 24 agosto 2020 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 20 novembre 2017 la società italiana RE 1, in qualità di venditrice, e l’CO 1 di Lugano, in veste di acquirente, hanno sottoscritto un “contratto di vendita” in forza del quale la prima si è impegnata a fornire del materiale lapideo lavorato pres­so il cantiere sul mappale __________ RFD di M__________ – scelto dalla proprietaria dell’unità immobiliare dove lo stesso sarebbe stato posato – così come indicato “nell’offerta sottoscritta dalla committente (PINT1 1) nonché nei disegni architettonici consegnati dallo studio T__________ (…)”, e la seconda a corrispondere il prezzo pat-tuito e ad effettuare i “disegni tecnici esecutivi” e i “casellari di taglio”. Per la fornitura del materiale marmoreo le parti hanno convenuto un prezzo complessivo di fr. 2'659'500.– da pagarsi nel seguente modo:

“a) fr. 797'850, pari al 30% dell’importo concordato, da considerarsi acconto, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto;

 b)  fr. 1'329'750.–, pari al 50% dell’importo concordato, da considerarsi acconto, entro 10 giorni dal carico dopo collaudo del materiale lapideo lavorato da parte della DL Arch. PINT3 1;

 c)  fr. 265'950.–, pari al 10% dell’importo concordato, da considerarsi acconto, entro 10 giorni dal collaudo eseguito dalla DL Arch. PINT3 1 ad ultimazione della posa in opera del materiale;

 d)  fr. 265'950.–, pari al 10% dell’importo suddetto, da considerarsi saldo della fornitura, entro 10 giorni dall’avvenuto saldo della proprietà sig. __________/PINT1 1 contro garanzia assicurativa di CO 1.

      Nel caso in cui la DL Arch. PINT3 1 non dichiari la chiusura dei lavori per ragioni indipendenti da RE 1 e/o dalla qualità del materiale collaudato, CO 1 è tenuta al pagamento del saldo entro 90 giorni dalla fine dei lavori di posa generali.

      I suddetti pagamenti dovranno avvenire a mezzo bonifico bancario da effettuarsi dall’acquirente al venditore alle coordinate bancarie da indicarsi da parte di quest’ultimo”.

 

                                  B.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 gennaio 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 448'700.26 oltre agli interessi del 5% dal 7 gennaio 2020 (indicando quale causa del credito il “Credito residuo per prestazioni/forniture come da contratto del 20.11.2017; cantiere al mapp. no. __________ RFD __________”), di fr. 20'591.05 (per “Interessi di mora maturati al 6.1.2020 sul credito di cui al p.to 1”), di fr. 257'245.22 oltre agli interessi del 5% dal 7 gennaio 2020 (per “Fatture scoperte forniture extra contratto 20.11.17 [fatt. da 7.5.18 al 7.11.18]) e fr. 11'805.10 (per “Interessi di mora maturati al 6.1.2020 sul credito di cui al p.to 3”).

 

                                  C.   Avendo l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 aprile 2020 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitando la propria pretesa ai primi due importi indicati sul precetto esecutivo (ossia fr. 448'700.26 oltre agli interessi del 5% dal 7 gennaio 2020 e fr. 20'591.05). Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 18 maggio 2020. Con replica del 28 maggio 2020 e duplica del 5 giugno 2020 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni antitetiche.

 

                                  D.   Statuendo con decisione del 24 agosto 2020, il Pretore ha respin­to l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 450.– e un’indennità di fr. 5'600.– a favore della convenuta.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 settembre 2020 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza – protestate spese e ripetibili – e in via subordinata l’accoglimento parziale dell’istanza limitatamente a fr. 393'543.58 oltre agli interessi del 5% dal 7 gennaio 2020, con l’accollamento delle spese processuali di complessivi fr. 450.– a suo carico in ragione di 1/10 e per i rimanenti 9/10 a carico della convenuta, tenuta a rifonderle fr. 5'000.– a titolo di ripetibili ridotte. Nelle sue osservazioni del 5 ottobre 2020, l’CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 25 agosto 2020, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 4 settembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inam-missibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

 

                                   3.   Analizzato il contratto di vendita concluso il 20 novembre 2017 dalla RE 1 con l’CO 1, nella decisione impugnata il Pretore ha anzitutto considerato prive di effetto le allegazioni di quest’ultima secondo cui tale documento non costituirebbe un valido riconoscimento di debito poiché frutto di un “escamota­ge” teso a evitare l’iter burocratico – in particolare per quanto concerne l’obbligo d’iscrizione all’albo LIA – che avrebbe comportato la sottoscrizione di un contratto tra l’istante e l’PINT1 1, la qua­le a detta della convenuta sarebbe la sua reale debitrice. Per il primo giudice è verosimile che l’CO 1 fosse pienamente consapevole della struttura contrattuale creatasi e di quale fosse l’obiettivo delle parti, avendo d’altronde provveduto sino a quel momento a effettuare i pagamenti pattuiti direttamente alla controparte.

 

                                         Il Pretore ha per contro ritenuto che con la produzione dello scritto del 18 marzo 2020 dell’PINT1 1 la RE 1 non abbia dimostrato l’adempimento della propria prestazione, siccome se ne evince – a prescindere dal suo valore probatorio – una contestazione del materiale fornito, peraltro già sollevata in una precedente email del 14 giugno 2018, a seguito della quale è stato concesso uno sconto sul prezzo. Sulla scorta di tali documenti egli ha reputato verosimile, da una parte, che l’istante non ha fornito interamente il materiale previsto contrattualmente (in particolare per quanto concerne il marmo di qualità “B__________ per PT e P1”), e dall’altra che il prezzo della merce pattuita, poiché non corrispon­de al materiale effettivamente consegnato, non può più essere considerato come quello determinante. A mente del primo giudice il contratto di vendita – mancante peraltro degli allegati A-D indicati quale parte integrante del medesimo, che avrebbero peraltro permesso di stabilire con precisione quali fossero i tipi di materiale contrattualmente previsti – non può quindi essere considerato un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, motivo per cui ha respinto l’istanza. Per abbondanza egli ha infine osservato co­me l’esigibilità dell’ultima rata convenuta non sia stata dimostrata.

 

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 sostiene anzitutto che l’CO 1 non ha mai contestato l’avvenuta fornitura di tutto il materiale lapideo pattuito, limitandosi a eccepire l’inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti. A suo dire, l’unica contestazione sulla mancata fornitura è riferita a prestazioni extracontrattuali che non riguardano la procedura esecutiva in oggetto.

 

                                4.1   In realtà in prima sede l’CO 1 ha più volte ribadito che non tutto il materiale venduto era stato consegnato sul cantiere di M__________, sottolineando come nessuno dei documenti prodotti dall’istante dimostrasse il contrario, nemmeno lo scritto del 18 mar­zo 2020, con cui la committenza (PINT1 1) ha confermato l’av­­venuta fornitura della merce, giacché il medesimo non precisa né il materiale a cui si riferisce, né la quantità e il prezzo. Dallo scritto si evince inoltre chiaramente – a detta della convenuta – che una parte del materiale è stata contestata (“B__________ per PT e P1”) e uno sconto – non quantificato – concesso, che non è però menzionato nella tabella riassuntiva con cui è stata calcolata la somma posta in esecuzione (osservazioni all’istanza, pag. 6 e 7).

 

                                4.2   Ora, ove l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento delle prestazioni dovutegli dall’escu­­tente nell’ambito di un contratto bilaterale (come il contratto d’ap­­palto o di compravendita), incombe al procedente, in virtù dell’art. 82 CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’ese­­cuzione volta all’incasso della propria pretesa (cosiddetta “Basler Praxis”: sentenze della CEF 14.2019.210 del 27 aprile 2020, consid. 6.1, 14.2018.102 del 7 marzo 2019, consid. 6, 14.2017.131 dell’11 agosto 2018, consid. 5.2/a e 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c). Al Pretore è apparentemente sfuggito che in seguito alle sentenze da lui menzionate (14.2015.138 del 5 gennaio 2016 e 14.2016.213 del 2 febbraio 2017) la Camera ha aderito alla “Basler Praxis”, pur con una serie di cautele dettagliatamente indicate nella sentenza 14.2017.73 menzionata sopra (v. pure la 14.2020.110 del 15 febbraio 2021 consid. 5.3). D’altronde, anche il Tribunale federale ha avallato tale prassi per quanto attiene all’eccezione d’inadempimento della pretesa a carico dell’istante (DTF 145 III 25 consid. 4.3.2), pur continuando a lasciare indecisa la sua applicabilità all’eccezione di adempimento difettoso della pretesa (sentenza 5A_1008/2014 del 1° giugno 2015 consid. 3.4.3, BlSchK 2016, 92).

 

                               4.3   Nel caso specifico, a sostegno dell’allegazione secondo cui la fornitura del materiale pattuito contrattualmente non sarebbe mai stata contestata dall’escussa, la RE 1 riporta nel recla­mo gli estratti di due scritti dell’CO 1 prodotti in prima sede – l’uno del 28 ottobre 2019 (doc. H), l’altro del 22 novembre 2019 (doc. L) – con i quali, a suo dire, quest’ultima non avrebbe eccepito lacune nella fornitura.

 

                             4.3.1   A ben vedere, risulta invece in modo inequivocabile dal primo documento l’esistenza di contestazioni sulla qualità e la quantità del materiale lapideo fornito, così come la concessione di sconti da parte dell’istante. Nella lettera del 22 novembre 2019 il patrocinatore dell’CO 1 ha poi espressamente ricordato alla controparte quali fossero le zone oggetto di difetti precedentemente comunicati dalla direzione lavori ai suoi rappresentanti.

 

                             4.3.2   Che le doglianze concernessero prestazioni “extra contratto” è poi un’allegazione non specificata e ancor meno dimostrata, già per il fatto che la reclamante, a fronte della contestazione della controparte (osservazioni all’istanza, pag. 5 ad 2), non ha citato né prodotto un altro contratto. Insufficientemente motivata, la censura è quindi irricevibile. Ne segue che i difetti eccepiti dalla convenuta, la cui tempestività non è in discussione, appaiono sufficientemen­te circostanziati e non palesemente insostenibili (v. sotto consid. 5.1) da porre a carico della reclamante l’onere di dimostrare di avere fornito le sue prestazioni conformemente al contratto di vendita.

 

                                   5.   La reclamante sostiene inoltre che la convenuta avrebbe ad ogni modo ammesso che i lavori di posa sono da tempo terminati e che il collaudo è stato eseguito più di un anno fa – riconoscendo quindi implicitamente la fornitura del materiale – sicché l’adempimento degli obblighi contrattuali da parte sua è stato ampiamente dimostrato o quantomeno reso oltremodo verosimile.

 

                                5.1   Orbene, il fatto che le opere siano state collaudate non dimostra ancora che la RE 1 ha provveduto a fornire tutto il ma-teriale concordato con la qualità promessa. Anzi, dagli atti presentati in prima sede si evince proprio il contrario. Ne attestano lo scritto 18 marzo 2020 della PINT1 1 (doc. E), con il quale essa conferma che “il materiale contestato (B__________ __________ per PT e P1) è stato scontato dall’importo di fornitura”, e la email del 14 giugno 2018 di S__________ della RE 1 con cui comunica all’ar­­chitetto PINT3 1 (responsabile, quale direzione lavori, del­l’esame e dell’accettazione del materiale lapideo, v. doc. D ad 6) che il prezzo per i balconi sarà ridotto del 15% in ragione del diverso tipo di prodotto fornito (doc. 11). Resiste quindi alla critica l’ac­certamento del Pretore secondo cui appare “verosimile che la parte istante non abbia fornito interamente il materiale previsto contrattualmente” e che “il prezzo del materiale concordato contrattualmente non corrispond[a] al prezzo del materiale consegnato”. La censura della reclamante, a detta della quale le contestazioni non riguarderebbero la fornitura da parte sua, bensì la posa eseguita dalla medesima convenuta, poggia su un’allegazione di fatto nuova, e pertanto irricevibile (sopra consid. 1.2), per tacere del fatto che stride con il contenuto dei documenti appena citati.

 

                                         Può così essere condivisa anche la conclusione del Pretore sul piano giuridico, per cui il contratto di vendita non può assurgere a valido riconoscimento di debito per un prezzo che non è (più) quello convenuto inizialmente. In effetti, non risulta dagli atti che la reclamante abbia dimostrato l’entità del nuovo prezzo né il suo riconoscimento scritto da parte della convenuta, anzi ha posto in esecuzione l’intero saldo risultante dal contratto di vendita, senza sconto, come si evince dalla tabella riassuntiva acclusa all’istanza (doc. F).

 

                                5.2   La reclamante rimprovera invero al primo giudice di aver respinto integralmente l’istanza nonostante l’escussa avesse – in sede di duplica spontanea – precisato e quantificato la riduzione da essa pretesa in fr. 55'156.68. Egli avrebbe dovuto a suo dire rigettare l’opposizione in via provvisoria perlomeno per la rimanenza del­l’importo richiesto, ossia per fr. 393'543.58, pretesa che la reclamante fa valere in via subordinata in questa sede.

 

                                         Essa pare scordare che le allegazioni nuove contenute negli allegati spontanei delle parti sono inammissibili (DTF 144 III 119 consid. 2.3; sentenza della CEF 14.2020.115 del 20 dicembre 2020, consid. 2.1). Il Pretore non ne poteva quindi tenere conto. Non poteva neppure considerare l’allegazione in questione alla stregua di una parziale acquiescenza, giacché la convenuta ha ribadito chiaramente la sua conclusione volta alla reiezione integrale dell’istanza, allegando in particolare l’esistenza di “altri sconti di-scussi con la committenza” (sui quali, a quello stadio della procedura, non spettava al Pretore determinarsi). Anche su questo punto la decisione impugnata non presta il fianco alla critica.

 

                                   6.   L’insorgente rimprovera infine al Pretore di aver “inspiegabilmente” e “ingiustificatamente” ignorato la “bozza di liquidazione” allestita il 12 giugno 2019 dall’CO 1 (doc. O), nella quale essa ha espressamente riconosciuto di essere ancora debitrice nei suoi confronti di fr. 621'317.74. Sennonché il documento non è firmato dalla convenuta e già per questo motivo non costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, anche perché per sua stessa ammissione è solo una “bozza”, verosimilmente ancora da discutere, come sostenuto dall’escussa nella duplica con rinvio a uno scambio di email che si riferisce a “conteggi di massima” (doc. 15). Ad ogni modo, la reclamante non ha indicato in prima sede il documento in questione come titolo di rigetto e non poteva farlo validamente per la prima volta in sede di reclamo (sentenza della CEF 14.2019.36 dell’8 luglio 2019 consid. 5.1/c).

 

                                   7.   In definitiva, il reclamo va respinto e la sentenza impugnata confermata. L’odierno pronunciato non priva ad ogni modo la reclamante del diritto di sottoporre il litigio al giudice ordinario (sopra consid. 2).

 

                                   8.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 469'291.31, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà all’CO 1 fr. 7'000.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  

     ;

 

–  

     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).