Incarto n.
14.2020.140

Lugano

3 marzo 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 8 luglio 2020 dall’

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

 RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 31 agosto 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 agosto 2020 dal Pretore;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 maggio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, l’CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 11'773.45, indicando quale causa del credito tre attestati di carenza di beni del 1997, 2019 e 2020, rilasciati per un credito fondato sul “Cash-Credit-Vertrag” del 20 gennaio 1995;

 

                                         che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto ese­cutivo, con istanza dell’8 luglio 2020 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;

                                         che statuendo con decisione 21 agosto 2020, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante;

 

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto al Pretore medesimo con uno scritto del 31 agosto 2020, al quale ha successivamente confermato di volerne la trasmissione a questa Camera come reclamo;

 

                                         che la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello è competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC; 48 lett. e n. 1 LOG);

 

                                         che il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

 

                                         che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

 

                                         che secondo il reclamante l’attestato di carenza di beni invocato quale titolo di rigetto sarebbe prescritto in quanto emesso il 21 lu­glio 1997 nel quadro del suo fallimento personale;

 

                                         che tale allegazione è nuova – RE 1 non ha presentato osservazioni all’istanza in prima sede – e pertanto inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC);

 

                                         che ad ogni modo la censura è infondata giacché l’attestato di carenza di beni figurante agli atti è quello rilasciato dall’Ufficio d’ese­­cuzione di Locarno il 5 maggio 2020 per fr. 11'773.45, la cui prescrizione non interverrà prima del 2040 (art. 149a cpv. 1 LEF);

 

                                         che pure l’allegazione secondo cui il Tribunale di __________ avrebbe decretato il suo fallimento personale il 21 luglio 1997 è nuova e quindi irricevibile, per tacere del fatto che il documento giustificativo prodotto con il reclamo non è una decisione di fallimento, ben­sì una ricevuta per il deposito dell’anticipo delle spese della procedura di fallimento;

 

                                         che ad ogni modo RE 1 non ha eccepito il non ritorno a miglior fortuna in occasione della notifica del precetto esecutivo ed ora è troppo tardi per farlo (art. 75 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 14.2011.151 del 29 settembre 2011);

                                         che sono pure inammissibili e comunque senza rilievo per l’odier­­no giudizio i preventivi per cure dentarie di oltre fr. 31'000.– cui accenna il reclamante – senza produrli –, fermo restando che se ne potrà tenere conto, se del caso, in sede di pignoramento (art. 93 LEF);

 

                                         che fondato esclusivamente su allegazioni di fatto e documenti nuovi il reclamo è irricevibile;

 

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

 

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 11'773.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).