Incarto n.
14.2020.146

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 luglio 2020 da

 

 

  RE 1

 

 

contro

 

 

CO 1 

(patrocinata dall’avv. 

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 21 settembre 2020 presentato dall’avv. RE 1 contro la decisione emessa il 3 settembre 2020 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 giugno 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’avv. RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 10'800.– oltre agli interessi del 5% dal 22 novembre 2019, indicando quali cause del credito la “Fattura del 14.03.2017 (CHF 5'400.–) e fattura del 17.03.2017 (CHF 5'400.–)”.

 

                                  B.   Avendo l’escussa interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 luglio 2020 l’avv. RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’i­­stanza con osservazioni scritte del 23 luglio 2020.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 3 settembre 2020, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 800.– a favore della convenuta.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata l’avv. RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 settembre 2020 per ottenerne, in via principale, l’annullamento e l’accoglimento dell’i­­stanza e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuova decisione, protestate in ambedue i casi spese e ripetibili. Il 15 ottobre 2020 il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impu­­gnazione. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’avv. RE 1 il 9 settembre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 19 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 21 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha esordito rilevando che i due riconoscimenti di debito a tergo delle fatture prodotte dall’i­­stante come titoli di rigetto risultano tutt’altro che indiscutibili e chiari come invece dovrebbero essere, secondo la dottrina e la giu­risprudenza, per giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. In effetti, il firmatario degli stessi, l’avv. PINT1 1, oltre a svolgere la propria attività presso lo studio legale che ha emesso le fatture, in quel periodo era pure neo-liquidatore della società convenuta. E poiché sui riconoscimenti di debito non risulta in che veste egli li ha sottoscritti, a mente del primo giudice potrebbe anche aver agito a titolo personale. Oltre all’uso del “si” impersonale, che non aiuta a comprendere chi sia il debitore, anche la designazione del creditore è secondo il Pretore ambigua ed equivocabile, giacché il conto indicato sulle fatture per effettuare il versamento risulta intestato alla “G__________ Studio Legale SA” e non allo stesso istante. Onde la reiezione dell’istanza.

 

                                   4.   Nel reclamo l’avv. RE 1 precisa anzitutto di aver ricoperto la carica di amministratore della società escussa durante gli anni per i quali sono stati fatturati gli onorari posti in esecuzione, e ciò senz’alcuna contestazione da parte della CO 1. Afferma di non comprendere quale peso possa avere il fatto che l’avv. PINT1 1, all’epoca neo liquidatore della debitrice, era anche suo collega di studio legale. Critica l’i­potesi avanzata dal Pretore secondo cui l’avv. PINT1 1 potrebbe aver sottoscritto i riconoscimenti di debito a titolo personale, sottolineando come l’identità della debitrice – a cui erano dirette le fatture per le prestazioni rese dal proprio studio – e del suo rappresentante in qualità di liquidatore della medesima siano assolutamente chiare e indiscutibili. A detta dell’avv. RE 1 i due riconoscimenti di debito e l’uso della forma impersonale non richiedono alcuna interpretazione, dal momento che le fatture – da lui stesso emesse – sono indirizzate al domicilio della società debitrice e le dichiarazioni sono state sottoscritte dal liquidatore di que­st’ultima, il quale disponeva del diritto di firma individuale. Secon­do il reclamante non sussistono nemmeno dubbi sul suo ruolo di creditore ed è irrilevante la menzione sulle fatture della G__________ Studio legale SA quale titolare del conto, dal momento che anche il formulario di domanda d’esecuzione permette al­l’e­scutente d’indicare un conto corrente diverso dal proprio. Per l’in­sorgente la diversa conclusione cui è giunto il primo giudice è quindi fondata su un accertamento manifestamente errato dei fat­ti, motivo per cui chiede l’annullamento della decisione e l’accogli­mento dell’istanza.

 

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escu­­tente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1).

 

                                5.1   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (Staehelin in: Basler Kom­mentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinsechi all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020, consid. 6.3, 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

                                5.2   Nel caso in esame il reclamante sostiene che il suo ruolo di creditore sarebbe “palesemente individuato” dal momento che le fatture sono state da lui stesso emesse – come si evincerebbe dalla carta intestata – e non dalla G__________ come invece afferma­to dalla convenuta nelle proprie osservazioni all’istanza.

 

                                         In realtà, ambedue le fatture sono intestate con la scritta “RE 1 STUDIO LEGALE”, indicano per il paga­mento un conto intestato alla “G__________ Studio Legale SA” e sono emesse (senza firma) a nome della “G__________” (menzionata in calce alle fatture). Che il creditore possa indicare quale conto corrente sul quale effettuare il pagamento delle sue prestazioni quello di un terzo sarà anche vero, ma nel caso specifico è solo uno dei tre elementi che concorrono a far apparire la G__________ (con o senza l’aggiunta “Studio Legale SA”) come possibile creditrice delle fatture. Perlomeno sussiste un dubbio circa l’identità del creditore, che legittimava il Pretore a reputare non certa la sua corrispondenza con l’escutente indicato sul precetto esecutivo, tale da giustificare la reiezione dell’istanza. Al reclamante rimane ad ogni modo aperta la via dell’azione creditoria ordinaria (sopra consid. 2 e 5.1) per far sciogliere i dubbi sull’effettivo titolare della pretesa posta nell’esecuzione in esame (ricordato che la stessa era stata fatta valere in una precedente esecuzione dalla “__________ Studio Legale”, v. doc. 2.2 accluso alle osservazioni all’istanza).

 

                                   6.   Stante quanto precede, diventa superfluo esaminare la questione dell’identità tra escusso e debitore, così come l’eccezione di nullità dei riconoscimenti di debito per un eventuale conflitto d’interessi in cui si sarebbe trovato l’avv. PINT1 1 nella sua qualità di liquidatore dell’escussa subentrato all’ex amministratore della stessa, l’avv. RE 1, di cui è collega di studio (v. osservazioni all’istan­­za, pag. 4).

 

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato intimato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

 

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'800.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  

     ;

–   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).