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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella causa SO.2020.217 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 26 febbraio 2020 dalla
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RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
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contro |
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CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2 __________)
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giudicando sul reclamo del 23 settembre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 10 settembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 9 gennaio 2015 la CO 1 (in seguito: la Banca o la Banca __________) da una parte ed CO 1 dall’altra hanno concluso un contratto di mutuo intitolato “Contratto quadro per credito ipotecario”, in forza del quale la Banca ha concesso al beneficiario un credito ipotecario di 1'760'000.– per il finanziamento di una casa plurifamiliare a __________, il quale prevedeva le seguenti clausole:
“Vengono applicati i tassi d’interesse fissati nella/e corrispondente/i Conferma/e di prodotto. La Banca è autorizzata a ridurre o ad au-mentare, in qualsiasi momento e senza osservare un termine di preavviso, i rispettivi tassi d’interesse” (cifra 4/a);
“Disposizioni per crediti con tasso d’interesse fisso e/o durata fissa, condizioni allo scadere della durata: scaduta la durata concordata, il credito viene convertito in un credito a tempo indeterminato a cui sono applicabili le condizioni del contratto quadro e della relativa convenzione di prodotto. Sono fatti salvi accordi di diverso tenore” (cifra 14/c).
“Il Beneficiario del credito può disdire in qualsiasi momento il credito a tasso d’interesse fisso rispettando un termine di preavviso di 90 (novanta) giorni dietro pagamento di un indennizzo alla Banca […]. Senza disdetta, gli scoperti di credito e altre spese eventuali sono esigibili immediatamente in CHF (scadenza):
[1] in caso di mancato pagamento degli ammortamenti, degli interessi e delle altre spese eventuali entro trenta (30) giorni dal relativo giorno di scadenza; […].
[3] se contro il Beneficiario del credito e/o il debitore solidale sono stati presi provvedimenti nell’ambito del diritto di esecuzione e fallimento” (cifra 7).
B. L’8 gennaio 2015 la RE 1 ha indirizzato a CO 1 una “Conferma di prodotto ipoteca a tasso fisso CHF n. __________ in relazione al contratto quadro n. __________”, che ne precisava le condizioni, fissando in fr. 1'760'000.– l’importo del credito concesso per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 al tasso d’interesse fisso annuo dell’1.06% su fr. 1'452'000.– e del 2.06% su fr. 308'000.– e in fr. 5'500.– l’ammortamento trimestrale.
C. Con separato accordo di “Trasferimento a titolo di garanzia” sottoscritto il 14 gennaio 2015, CO 1 ha trasferito alla Banca la proprietà di una cartella ipotecaria al portatore di 1° grado del valore di 500'000.– senza diritti di priorità e di una di 2° grado di fr. 1'260'000.– con diritto di priorità per fr. 500'000.–, entrambe gravanti i fondi n. __________ e __________ RFD di __________ di proprietà del mutuatario. Tale accordo prevedeva una clausola secondo cui “La Banca può far valere i crediti garantiti da cartella ipotecaria alle stesse condizioni dei crediti garantiti. Non è necessaria una disdetta speciale dei crediti garantiti da cartella ipotecaria (vengono fatte salve le eventuali disposizioni cantonali inderogabili inerenti la disdetta)”.
D. Sempre il 14 gennaio 2015 sul conto del convenuto sono stati accreditati fr. 1'760'000.–. Il 27 marzo 2018 la Banca ha comunicato a CO 1 che gli interessi ipotecari di fr. 12'354.38 sarebbero scaduti al 31 marzo 2018. Il 2 maggio 2018 la Banca ha tra-smesso al convenuto una richiesta di pagamento d’interessi (di fr. 7'523.87) e di ammortamento (di fr. 5'500.–) da corrispondere entro il 12 maggio 2018.
E. Il 29 maggio 2018 la Banca ha notificato a CO 1 la disdetta con effetto immediato del credito assegnatogli e della relativa relazione bancaria, con l’invito a trasferire sul conto a essa intestato la somma totale di fr. 2'193'344.72, sulla quale sarebbero stati addebitati gli interessi di mora del 10% a partire dal 30 maggio 2018.
F. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 luglio 2018 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'760'000.– oltre agli interessi del 10% dal 30 maggio 2018 indicando quale titolo di credito la “Cartella ipotecaria registrale di 1° grado di nominale CHF 500'000.– + int.10% con diritto di subingresso, grava quota A, RFD __________ 718, grava pure RF __________ part. 715. Cartella ipotecaria registrale di 2° grado di nominale CHF 1'260'000.00 + int.10% con diritto di subingresso, grava quota A RFD __________ __________, grava pure RF __________ part. __________. Contratto quadro per credito ipotecario del 08/09.01.2015. Trasferimento a titolo di garanzia del 13/14.01.2014”.
G. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 febbraio 2020 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città limitatamente a fr. 1'720'746.16 (anziché fr. 1'760'000.–). Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 2 giugno 2020. Con replica spontanea dell’11 giugno 2020 e duplica spontanea dell’1° luglio 2020 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni antitetiche.
H. Statuendo con decisione del 10 settembre 2020, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 2'000.– e un’indennità di fr. 5'000.– a favore del convenuto.
I. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 settembre 2020 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, e in via subordinata l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio, in entrambi i casi protestate spese e ripetibili. Il 2 ottobre 2020 il presidente della Camera ha assegnato un termine alla reclamante per esprimersi sulla questione dell’apparente perenzione dell’esecuzione, a cui la stessa ha dato seguito con scritto del 5 ottobre 2020. Il giorno successivo il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impu-gnazione. Nelle sue osservazioni del 16 ottobre 2020, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
L. Con scritto del 29 ottobre 2020 CO 1 ha chiesto, con l’accordo della RE 1, la sospensione del procedimento, in vista di un tentativo d’accordo bonale. Il 30 ottobre 2020 il presidente della Camera ha accolto la richiesta, con possibilità di riattivazione della causa su istanza della parte più diligente. Con scritto del 23 febbraio 2021 la RE 1 ha postulato la revoca della sospensione.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 14 settembre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 24 settembre. Presentato il giorno prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha ricordato che il creditore cui è stata ceduta fiduciariamente una cartella ipotecaria a scopo di garanzia deve documentare tanto la disdetta del credito che quella cartella incorpora, quanto – se ne è eccepita l’inesigibilità – quella del credito che la stessa è chiamata a garantire. Il primo giudice ha rilevato che la RE 1 aveva, per sua stessa ammissione, disdetto unicamente la “relazione d’affari”, ossia il credito di base, ma non le cartelle ipotecarie, ma ha precisato che l’esigibilità del credito di cartella può subentrare non solo a seguito di una disdetta (art. 847 CC), ma anche del decorso di un termine espressamente pattuito dalle parti, il quale può essere fatto dipendere da un avvenimento futuro, come l’esigibilità del credito causale (di base), la questione di sapere se il credito di cartella diviene esigibile quando lo diviene quello di base oppure tre mesi dopo conformemente all’art. 847 cpv. 2 CC essendo controversa nella dottrina.
Per quanto attiene alla fattispecie, il Pretore ha considerato che l’ammissibilità della clausola del contratto di trasferimento a titolo di garanzia, contestata dal convenuto, secondo cui l’istante poteva “far valere i crediti garantiti da cartella ipotecaria alle stesse condizioni dei crediti garantiti” e ciò senza che fosse necessaria “una disdetta speciale dei crediti garantiti da cartella ipotecaria”, può restare indecisa, così come l’applicabilità dell’art. 847 cpv. 2 CC, ritenuto che i motivi invocati dall’istante a sostegno dell’esigibilità del credito base – e quindi, di riflesso, a quella del credito ipotecario – necessitano di un’interpretazione degli accordi venuti in essere fra le parti, che esula dalla propria competenza, ciò che vale sia per la definizione del termine “provvedimenti esecutivi” cui fanno riferimento i motivi di disdetta del contratto quadro, sia per il tasso d’interesse (fisso o variabile) dopo la scadenza concordata dell’ipoteca al 31 dicembre 2016. A mente del Pretore sono questioni che non possono essere vagliate in una procedura sommaria, ma che dovranno essere esaminate dal giudice di merito.
4. Nel reclamo la RE 1 si duole anzitutto di una carente motivazione della decisione impugnata e della violazione del proprio diritto di essere sentita, facendo valere che il Pretore avrebbe dovuto esaminare d’ufficio la questione dell’esigibilità del credito e dare un’interpretazione delle clausole contrattuali su cui si fondava l’istanza e, se avesse avuto dei dubbi al riguardo, avrebbe dovuto menzionare e motivare tale circostanza nella decisione. A mente sua, infatti, quand’anche un caso richieda un apprezzamento complesso, il giudice del rigetto non dovrebbe respingere l’istanza senza motivazione, ma procedere a un esame sommario delle questioni di diritto materiale pertinenti e dei documenti prodotti.
4.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (STAEHELIN in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Sta quindi di fatto che il giudice del rigetto è tenuto a interpretare il riconoscimento di debito invocato dall’istante per verificare se costituisce un valido titolo di rigetto, ma l’interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinseci all’atto, fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà allora al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020, consid. 6.3, 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1)
Ciò vale anche per la questione dell’esigibilità della pretesa posta in esecuzione, che dev’essere esaminata d’ufficio conformemente all’art. 57 CPC per determinare se i documenti prodotti dall’escutente costituiscono giuridicamente un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF (tra tante: sentenza della CEF 14.2020.99 del 7 gennaio 2021, consid. 5.2).
4.2 Ne segue che il Pretore ha violato il diritto di essere sentita dell’istante rinunciando a tentare d’interpretare le clausole indicate dalla stessa a sostegno dell’esigibilità della pretesa posta in esecuzione. Ora, una siffatta violazione implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3).
Nel caso specifico, non è necessario rinviare la causa al primo giudice per sanare la violazione, siccome la reclamante ha postulato in via principale l’accoglimento dell’istanza e solo in via subordinata la retrocessione degli atti alla prima istanza per nuovo giudizio. La causa è d’altronde matura per il giudizio e pone solo una questione giuridica, ovvero l’interpretazione di una parte della documentazione già agli atti, sicché nulla osta a statuire senza indugio sul reclamo (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; in tal senso: sentenza della CEF 14.2019.161 del 9 gennaio 2020 consid. 6.3).
5. Nel merito, la RE 1 ribadisce in primo luogo che il credito di base è diventato esigibile già il 16 giugno 2016 a seguito dell’emissione di un precetto esecutivo che la G__________ SA ha fatto notificare a CO 1. Secondo lei, per “provvedimenti nell’ambito del diritto di esecuzione e fallimento” nel senso del punto 7 cpv. 2 terzo lemma del contratto quadro s’intende anche un’esecuzione promossa da un terzo. La clausola non fa riferimento infatti al fondo gravato da pegno, ma indica espressamente che i provvedimenti esecutivi devono essere presi nei confronti del beneficiario. La reclamante evidenza inoltre che nei confronti del convenuto sono state promosse altre tre esecuzioni dalla U__________ AG, dalla __________ e dalla R__________ SA. Secondo la Banca dovrebbe del resto essere fatto noto alla corte che nelle operazioni di credito le banche presuppongono di regola per ragioni di solvibilità che nei confronti del richiedente il credito non siano pendenti esecuzioni.
5.1 La clausola in discussione (“Senza disdetta, gli scoperti di credito e altre spese eventuali sono esigibili immediatamente in CHF (scadenza) […] se contro il Beneficiario del credito e/o il debitore solidale sono stati presi provvedimenti nell’ambito del diritto di esecuzione e fallimento”, doc. B ad 7 secondo paragrafo) non è univoca.
5.1.1 Pare anzitutto limitata agli “scoperti di credito e altre spese eventuali”, ovvero alla parte del credito, degli interessi e delle spese non coperta dal pegno, a differenza della clausola sulla disdetta (ad 7 primo paragrafo) che si riferisce invece esplicitamente al “capitale del credito e tutti gli interessi e le altre spese”. La clausola invocata dalla banca non può pertanto giustificare l’immediata esigibilità dell’intero credito posto in esecuzione, ma neppure di una parte dello stesso in mancanza di quantificazione, nel contratto, della parte del credito coperta dal pegno.
5.1.2 Se in sé il termine “provvedimenti nell’ambito del diritto di esecuzione e fallimento” potrebbe anche indicare i precetti esecutivi (cfr. art. 17 cpv. 1 LEF), la forma plurale usata lascia pensare che non basta da sé sola l’emanazione di un precetto esecutivo non seguito da altri atti esecutivi per rendere esigibile il credito della banca (o meglio lo scoperto). Un simile limite appare del resto sensato, siccome è noto che nel sistema svizzero dell’esecuzione per debiti l’escutente può ottenere l’emanazione di un precetto esecutivo con una semplice domanda senza dover giustificare la sua pretesa. Ciò vale a maggior ragione nel caso specifico, in cui CO 1 ha interposto opposizione al precetto esecutivo emesso il 16 giugno 2016 a domanda della G__________ SA e al momento in cui, il 29 maggio 2018, la RE 1 gli ha notificato la disdetta con effetto immediato (doc. O), l’esecuzione era perenta, giacché era trascorso più di un anno dalla notifica del precetto esecutivo (art. 88 cpv. 2 LEF). Non era quindi più pendente alcun provvedimento esecutivo nei confronti del cliente. Inoltre la stessa banca ha atteso la procedura di rigetto per invocare il motivo d’immediata esigibilità in discussione, mentre sia nell’“avviso di misura esecutiva” del 2 maggio 2018 (doc. N) sia nella disdetta del 29 maggio 2018 (doc. O) essa si era riferita solo agli scoperti. La sua interpretazione della clausola controversa non può così dirsi univoca, neppure per essa stessa, e ad ogni modo appare manifestamente abusiva nelle circostanze appena ricordate.
Non possono d’altronde essere considerate in questa sede le allegazioni della reclamante circa le esecuzioni promosse dalla U__________ AG, dall’__________ e dalla R__________ SA (doc. L). Si tratta in effetti di allegazioni di fatto nuove e quindi irricevibili (v. sopra consid. 1.2), dal momento che in prima sede la Banca si era avvalsa unicamente dell’esecuzione promossa dalla G__________ SA (istanza pag. 4 ad 9, replica pag. 2 ad 5).
5.1.3 Non si disconosce che il testo della clausola non esclude i provvedimenti esecutivi presi a domanda di terzi. Il motivo di disdetta immediata successivo (“in caso di realizzazione forzata del/dei fondo/i costituito/i in pegno e/o i pegni mobiliari, dovuto il giorno del pubblico incanto”, doc. B, ad 7, quarto trattino) potrebbe invece far pensare, per evitare una ridondanza, che il terzo motivo riguarda solo i provvedimenti ottenuti dalla banca e il quarto motivo anche la realizzazione richiesta da terzi.
5.1.4 In definitiva, sussistendo diversi dubbi sull’interpretazione della clausola e sulla buona fede dell’istante che l’ha invocata solo in sede di rigetto, nell’esito la decisione impugnata può essere confermata (sopra consid. 5).
5.2 In secondo luogo la RE 1 ripete che il credito di base è diventato esigibile perlomeno il 30 aprile 2018 in ragione della mora del mutuatario nel pagamento degli interessi ipotecari in virtù della clausola n. 7 cpv. 2 primo lemma del contratto di base. Secondo la giurisprudenza del Canton Zurigo, un cittadino comune sa o dovrebbe sapere che, nel caso in cui non sia stata stipulata un’ipoteca fissa, ciò che nel caso di specie è stato convenuto solo fino al 31 dicembre 2016, sono applicabili tassi d’interesse variabili e questi sono notevolmente più alti rispetto a quelli fissi. Inoltre, la reclamante afferma che l’opponente è sempre (e in modo incontestato) stato messo al corrente dell’onere degli interessi e li ha sempre pagati.
5.2.1 Ora, nelle osservazioni all’istanza (ad 7-8) il convenuto ha allegato che la banca gli aveva addebitato nel 2017 degli interessi molto più elevati di quelli previsti dalla convenzione di prodotto e dell’art. 14 lett. c del contratto quadro e ha opposto la compensazione con la pretesa d’interessi per marzo 2018. Nella sua “presa di posizione volontaria” inoltrata spontaneamente l’11 giugno 2020 (ad 6), l’istante non ha contestato in sé le allegazioni e deduzioni del convenuto, ma si è avvalsa delle clausole n. 4/a e n. 14/c del contratto quadro in relazione alla conferma d’ordine, alla “prassi bancaria standard” e alla giurisprudenza del Canton Zurigo per sostenere di essere stata autorizzata a modificare unilateralmente i tassi d’interesse in ogni tempo e senza preavviso e di ritenere che dopo la scadenza dell’ipoteca a tasso fisso il 31 dicembre 2016 non valevano più le condizioni per quell’ipoteca, bensì i tassi d’interesse variabili per il credito a tempo indeterminato, che si basano “in generale” sul mercato dei capitali. Non è tuttavia consentito allegare nuovi fatti o produrre nuovi mezzi di prova con la replica spontanea (DTF 144 III 119 consid. 2.3; sentenza della CEF 14.2019.45 del 23 luglio 2019 consid. 4.2). Il Pretore non avrebbe quindi potuto tenere conto della (nuova) tesi della banca.
5.2.2 D’altronde, il rigetto provvisorio dell’opposizione può essere concesso solo per una somma “determinabile” al momento della firma del riconoscimento di debito, ciò che non è il caso se il modo di stabilirla non è univoco né indipendente dalla volontà unilaterale di una parte (sentenza della CEF 14.2017.194 del 22 maggio 2018 consid. 6.2/a). La clausola n. 4/a del contratto quadro non può pertanto giustificare il rigetto dell’opposizione per interessi calcolati a un tasso, fissato unilateralmente dalla banca, superiore a quello figurante nella conferma d’ordine, né fungere da prova dell’immediata esigibilità del credito ipotecario per mancato pagamento degli interessi computati al nuovo tasso unilaterale nel senso della clausola n. 7 cpv. 2 primo lemma del contratto di base.
5.2.3 Sempre per abbondanza, la clausola n. 14/c non prevede la trasformazione del tasso fisso in tasso variabile, ma solo la conversione del credito a durata determinata in un credito a tempo indeterminato, cui sono applicabili le condizioni del contratto quadro e della relativa convenzione di prodotto, che pure essi non contemplano esplicitamente la trasformazione del tasso fisso in tasso variabile. Per tacere del fatto che il tasso variabile non risultava comunque stabilito già al momento della firma dei contratti in questione, sicché gli interessi non erano sufficientemente determinabili nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF (sopra consid. 5.2.2). Che si basino “in generale” sul mercato dei capitali, sulla “prassi bancaria standard” e la giurisprudenza del Cantone Zurigo (decisione dell’Obergericht LE140010 del 3 luglio 2014 in materia di protezione dell’unione coniugale) non è di rilievo in materia di rigetto dell’opposizione, poiché sono elementi estrinseci agli atti prodotti quale titolo di rigetto (sopra consid. 4.1) e con un grado di precisione insufficiente rispetto alle esigenze formali dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Ciò vale anche per la circostanza secondo cui il convenuto ha pagato interessi di mora più elevati senza sollevare obiezioni, a prescindere dall’inammissibilità dei doc. S-Z (sopra consid. 5.2.1).
6. Visti i dubbi che sussistono sull’esigibilità del credito di base, non occorre pronunciarsi sulla validità e la sottoscrizione della clausola secondo cui l’esigibilità del credito di base comporta anche quella del credito di cartella né sciogliere la controversia dottrinale relativa alla questione di sapere se quando una tale clausola viene stipulata il credito di cartella diviene esigibile allo stesso tempo di quello di base oppure tre mesi dopo conformemente all’art. 847 cpv. 2 CC. In definitiva, seppur per un altro motivo da quello indicato dal Pretore, la decisione impugnata merita conferma nel suo risultato e il reclamo va pertanto respinto, fermo restando che alla reclamante non è preclusa la facoltà di adire il giudice ordinario (sopra consid. 2 e 4.1).
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'720'746.16, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 4'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).