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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 febbraio 2020 dalla
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CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2 e dall’MLaw PAT3 1, )
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contro |
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RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, )
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giudicando sul reclamo del 25 settembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 settembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 17 luglio 2019 la CO 1 in qualità di locatrice e la PINT1 1 in veste di conduttrice – rappresentata dal suo amministratore unico RE 1 – hanno stipulato un contratto di leasing, della durata di 5 anni, avente per oggetto degli apparecchi di sorveglianza (tra cui 14 videocamere “MD 3 MP”, un registratore, un monitor e un collegamento a internet). Il contratto prevedeva il pagamento di 60 canoni mensili di fr. 430.80 ciascuno (IVA inclusa). Nel riquadro relativo alla clausola di “Assun-zione cumulativa di debito” in calce alla prima pagina del contratto figurano il timbro della società conduttrice e sopra il medesimo la firma del suo amministratore unico.
B. Dopo un primo sollecito di pagamento – il 10 ottobre 2019 – del canone trimestrale rimasto scoperto (per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019), con scritto del 12 novembre 2019 la CO 1 ha concesso un ultimo termine alla PINT1 1 per versare l’importo delle tre rate di leasing arretrate informandola che, in caso contrario, il contratto sarebbe stato rescisso con conseguente riconsegna immediata del materiale e il pagamento dei canoni rimanenti fino alla durata pattuita. Non avendo la società conduttrice dato seguito ai suddetti solleciti, l’11 dicembre 2019 la CO 1 ha disdetto il contratto con effetto immediato e ha chiesto alla PINT1 1 il pagamento, entro 14 giorni, di complessivi fr. 25'612.70 relativi ai canoni dovuti fino a luglio 2024, conformemente a quanto previsto dagli art. 14 e 16.1 delle Condizioni generali.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 febbraio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 25'612.70 oltre agli interessi del 9% dal 26 dicembre 2019, indicando quale causa del credito: “Debitore solidale con __________, Contratto di leasing no. __________”.
D. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 febbraio 2020 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 23 marzo 2020. Con replica del 22 aprile 2020 e duplica del 29 maggio 2020, così come nei successivi allegati di triplica e quadruplica, le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista riconfermandosi nelle loro posizioni contrastanti.
E. Statuendo con decisione del 17 settembre 2020, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 300.– a favore dell’istante.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25 settembre 2020 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il 12 ottobre 2020 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 21 ottobre 2020, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Con uno scritto del 2 novembre 2020 il reclamante ha postulato in via principale la sospensione della procedura asserendo che le parti stavano “ultimando delle trattative per raggiungere un accordo bonale” e subordinatamente l’assegnazione di un termine per presentare la replica. Il giorno successivo il presidente della Camera ha respinto entrambe le richieste del reclamante.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 18 settembre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 28 settembre. Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Interpretando il contratto di leasing sulla scorta dell’art. 18 CO in merito al contestato ruolo assunto da RE 1, nella decisione impugnata il Pretore ha ritenuto giuridicamente e logicamente escluso che la PINT1 1 abbia assunto il proprio debito in via cumulativa. A suo dire l’unico senso razionale attribuibile alle firme apposte sul contratto è quello per cui l’escusso l’ha sottoscritto sia come amministratore unico della società conduttrice sia a titolo personale quale assuntore del debito in via cumulativa, interpretazione che troverebbe conferma in un caso analogo giudicato da questa Camera nel 2015 (inc. 14.2015.100). Il primo giudice ha inoltre ritenuto corretta la quantificazione della pretesa dell’istante – comprensiva del risarcimento dei danni e calcolata sulla base degli accordi pattuiti in caso d’inadempimento da parte della conduttrice conformemente a quanto previsto nelle condizioni generali annesse al contratto – così come il tasso d’interessi applicato e la data di decorrenza dei medesimi.
4. Nel reclamo RE 1 ribadisce la propria estraneità alla pretesa avanzata nei suoi confronti dall’istante, osservando al proposito che sia nello spazio del contratto destinato alla firma del conduttore del leasing sia in quello riservato all’assunzione cumulativa del debito figura il timbro della società PINT1 1 e che con la propria firma egli ha impegnato esclusivamente la società in qualità di amministratore unico – d’altronde nessun altro poteva farlo al posto suo – e non anche sé stesso, poiché in tal caso non avrebbe aggiunto il timbro della PINT1 1. Per il reclamante la fattispecie in esame è diversa da quella contemplata nella decisione del 13 settembre 2015 della CEF invocata dal Pretore (inc. 14.2015.100), giacché in quel caso specifico il contratto di leasing menzionava esplicitamente il nome della persona fisica quale debitrice solidale, ciò che difetta nel caso concreto. E poiché la PINT1 1 era – per volontà della società stessa – sia conduttrice del leasing sia assuntrice del debito in via cumulativa, a suo dire era inevitabile ai sensi dell’art. 718 CO ch’egli in quanto amministratore unico apponesse la propria firma negli appositi riquadri. Rileva infine che la CO 1, società peraltro professionalmente esperta nel proprio ambito, al momento della sottoscrizione avrebbe potuto chiedere alla PINT1 1 di modificare la firma apposta per l’assunzione cumulativa di debito qualora intendesse avere solo lui quale debitore solidale. Ad ogni modo, non essendo la stessa stata controfirmata per accettazione da parte dell’istante nell’apposito riquadro, quest’ultima non può vantare alcuna pretesa nei suoi confronti.
5. Nelle sue osservazioni al reclamo, la CO 1 osserva anzitutto che il rinvio all’art. 718 CO è irrilevante nella fattispecie, poiché non è contestato che RE 1 ha sottoscritto il contratto di leasing per conto della società di cui è amministratore unico. Che la convenzione costituisca poi un valido riconoscimento di debito è già stato accertato nella procedura di rigetto dell’opposizione interposta dalla PINT1 1 nell’esecuzione parallela promossa nei suoi confronti (inc. __________) e il reclamante non ha impugnato la sentenza emessa in quella causa a dimostrazione ch’egli ha riconosciuto la situazione fattuale e giuridica in oggetto. Ribadisce che l’escusso, nell’apporre la propria firma, si è assunto personalmente e cumulativamente il debito della società da lui amministrata ai sensi dell’art. 143 CO. D’altronde, qualora egli avesse voluto agire diversamente, avrebbe dovuto lasciare vuoto il riquadro relativo a tale scopo. Per l’istante il fatto che oltre alla firma del debitore solidale vi sia anche il timbro della società conduttrice del leasing è da ricondurre a un’“erronea compilazione” del formulario, da cui si lascia tuttavia facilmente dedurre che la reale volontà di RE 1 era di assumersi personalmente e in maniera cumulativa il debito della conduttrice. Del resto, essendo l’escusso persona cognita dell’ambito commerciale, le conseguenze di un’assunzione cumulativa di debito – che non necessitava di un’accettazione da parte del creditore – erano a lui ben note al momento della conclusione del contratto.
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1).
6.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né con-dizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (sentenza del Tribunale federale 5A_89/2019 del 1° maggio 2019 consid. 5.1.3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione, fondata sul principio dell’affidamento (sentenza del Tribunale federale 5A_867/2018 del 4 marzo 2019 consid. 4.1.3) può fondarsi solo sul titolo stesso, ad esclusione di elementi estrinseci all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
6.2 Nel caso di specie, non è contestato che il contratto di leasing sia stato sottoscritto dalla CO 1 e dalla PINT1 1 per il tramite del suo amministratore unico (doc. C accluso all’istanza e sopra consid. A). Le parti divergono invece sul ruolo assunto da RE 1 e in particolare sull’interpretazione da dare alla sua firma apposta nel riquadro intitolato “Assunzione cumulativa di debito” sopra il timbro della PINT1 1.
6.2.1 Dal punto di vista meramente testuale, l’assunzione cumulativa del debito della conduttrice del leasing è stata effettuata a nome della stessa PINT1 1, come risulta dal timbro figurante nell’apposito riquadro.
6.2.2 Non si disconosce che dal punto di vista oggettivo è giuridicamente e logicamente esclusa un’assunzione cumulativa del proprio debito da parte della conduttrice del leasing. Un conto, però, è l’inefficacia di una simile assunzione di debito, un altro conto è invece dedurne un impegno personale del firmatario nonostante il suo nome non sia menzionato nel riquadro. Non è infatti l’unica ipotesi prospettabile. Non si può escludere che RE 1 abbia firmato l’assunzione di debito per conto della società di cui è amministratore unico per svista o imperizia. L’istante obietta che egli è cognito dell’ambito commerciale facendo riferimento allo scopo sociale della PINT1 1 riportato nel registro di commercio. Sennonché si tratta di un elemento estrinseco al contratto di leasing, di cui non si può tenere conto per interpretarlo (sopra consid. 6.1).
6.2.3 Che RE 1 abbia riconosciuto – a detta dell’istante (osservazioni al reclamo, pagg. 2 e 6) – la situazione “fattuale e giuridica” in oggetto per non aver impugnato la decisione di rigetto emanata nella causa parallela diretta contro la PINT1 1 (inc. __________) non le viene in soccorso. Quella causa riguardava il debito principale della conduttrice del leasing e non la pretesa assunzione del debito da parte di RE 1. Gli accertamenti riferiti al debito principale sono senza rilievo per la questione oggi all’esame. Che il contratto di leasing possa costituire un valido titolo di rigetto per la conduttrice non comporta automaticamente che lo sia anche per il suo amministratore unico. La censura è pertanto infondata.
6.2.4 Il precedente citato dal Pretore e dall’istante, oggetto della sentenza 14.2015.100 del 13 settembre 2015 di questa Camera, riguardava il caso diverso da quello in esame, in cui l’amministratore unico della società conduttrice del leasing aveva sì apposto la propria firma e il timbro della società nel riquadro “Assunzione cumulativa di debito”, ma vi aveva anche scritto a mano il proprio nome (consid. A della decisione citata). Dal profilo formale – quello determinante per la questione del rigetto dell’opposizione (sopra consid. 2) – egli risultava quindi personalmente parte del contratto e l’identità tra escusso e debitore si poteva ritenere data. Il timbro della società non era stato ritenuto atto a confutare la valenza del contratto quale titolo di rigetto perché l’unico senso razionale attribuibile alla pattuizione in questione era quello di un’assunzione del debito a titolo personale dalla persona fisica indicata sotto il timbro (consid. 6.1) e un inganno da parte della datrice di leasing non era stato reso verosimile (consid. 7). Nel caso ora in rassegna, invece, il nome dell’escusso non figura sul contratto. Visto il dubbio sussistente sul fatto che tale atto possa essere considerato alla stregua di un riconoscimento di debito personale nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, l’istanza di rigetto andava respinta. Il reclamo va pertanto accolto, fermo restando che alla CO 1 rimane ad ogni modo aperta la via dell’azione creditoria ordinaria (sopra consid. 2 e 5.1) per far sciogliere i dubbi sull’effettivo ruolo assunto da RE 1 nel contratto di leasing.
7. Stante l’esito del giudizio odierno, diventa superfluo esaminare la quantificazione della pretesa dell’istante, nuovamente contestata da RE 1 nel reclamo (pag. 5 ad 8).
8. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 25'612.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1-3 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali di fr. 200.–, anticipate dall’istante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.– a titolo di ripetibili.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 1'200.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).