CO 1RE 1

 

Incarto n.
14.2020.162

Lugano

12 marzo 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.13 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Maggia promossa con istanza 6 luglio 2020 dal

 

 

Comune CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 12 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 ottobre 2020 dal Giudice di pace del Circolo della Maggia;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 aprile 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Cevio, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'706.20 oltre agli interessi del 2.5% dal 1° ottobre 2018 (indicando quale causa del credito: “Imposta comunale 2016”), fr. 159.70 (per “Interessi aggiornati sino al 30.09.2018”) e fr. 50.– (per “Tassa di diffida (31.05.2018)”);

                                         che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6 luglio 2020 il Comune istante ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Maggia limitatamente a fr. 2'533.15 oltre agli interessi del 2.5% dal 1° ottobre 2018 con la menzione nella rubrica “motivazione”: “credito dell’esecuzione fr. 3'706.20 + interessi fr. 283.00 ./. pagamento acconto del 17.06.2019 di fr. 1'456.05”;

                                         che con osservazioni scritte del 14 agosto 2020 il convenuto ha comunicato di non essere in grado di pagare la somma richiesta;

                                         che nella replica e duplica scritte del 26 agosto e 21 settembre 2020, le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni;

                                         che statuendo con decisione del 5 ottobre 2020, il Giudice di pace ha accolto l’istanza 6 luglio 2020 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto per “CHF. 3'706.20 oltre interessi al 2.5% dal 01.10.2018, CHF. 159.70 di interessi aggiornati al 30.09.2018; CHF. 50.- di tassa di diffida, dedotto il riversamento per sopravvenienze 2017 di CHF. 1'456.05 oltre a spese esecutive”, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 170.– senz’assegnare alcuna indennità all’istante;

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 ottobre 2020 chiedendo di “rivedere la questione” del pagamento dei lavori da lui effettuati per il Comune e di “valutare un’altra opzione per trovare un accordo che vada veramente bene a tutti e due”;

                                         che la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­pello è competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC; 48 lett. e n. 1 LOG) e il reclamo è tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

                                         che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

                                         che tuttavia, siccome si tratta di una questione di diritto, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) e a prescindere dalle allegazioni delle par­ti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (sentenza del Tribunale federale 5A_434/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4.2.1, destinata a pubblicazione);

                                         che nel caso in esame, a sostegno dell’istanza il Comune CO 1 ha prodotto solo le fatture (del 24 giugno 2020) rela-tive, l’una, all’imposta comunale 2016 e l’altra alla tassa di diffida, alle spese di precetto e agli interessi di ritardo;

                                         che nell’incarto della Giudicatura di pace non figurano invece la decisione di tassazione del 2016 né la diffida del 31 maggio 2018, ovvero gli unici documenti, ad esclusione delle fatture, da potersi considerare come “decisioni” di accertamento delle pretese poste in esecuzione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, e pertanto co­me titoli di rigetto definitivo dell’opposizione;

                                         che ricordata tale mancanza e data la possibilità all’istante di esprimersi sul reclamo con ordinanza del 1° marzo 2021, il successivo 9 marzo il Comune ha preso posizione sul reclamo e prodotto la tassazione del 2016 oltre (di nuovo) alle due fatture summenzionate, chiedendo la conferma della decisione impugnata;

                                         che in tali osservazioni il Comune non afferma di aver già prodotto la decisione di tassazione (né la diffida) in prima sede;

                                         che la sua produzione solo in sede di reclamo è inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC);

                                         che stante la manifesta assenza di titolo di rigetto, il Giudice di pace avrebbe dovuto respingere l’istanza;

                                         che il reclamo va pertanto accolto – ancorché per un motivo non addotto da RE 1 – senza necessità di esaminare i suoi argomenti;

                                         che va però ricordato come censure riguardanti la situazione economica dell’escusso non costituiscano un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, massimata in RtiD 2015 II 900 n. 58c);

                                         che delle sue difficoltà finanziarie si può tenere conto in sede di pignoramento, misura che può vertere unicamente sulla parte che eccede il minimo esistenziale dell’escusso (art. 93 LEF), fermo restando che le prestazioni assistenziali sono assolutamente impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 8 LEF; sentenza della CEF 15.2006.29 del 21 settembre 2006, consid. 5.2/b, massimata in RtiD 2007 I 864 n. 68c);

                                         che la tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamante non avendo formulato (né motivato) alcuna richiesta al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'459.85, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’istanza è respinta.

                                         2.   Le spese processuali di fr. 170.–, anticipate dall’istante, sono poste a suo carico.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono poste a carico del Comune CO 1.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Maggia.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).