RE 1

 

Incarto n.
14.2020.164

Lugano

19 aprile 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 512 A 20 S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 27 agosto 2020 dalla

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 13 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 ottobre 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 aprile 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la ditta di recupero crediti CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 123.– oltre agli interessi del 5% dal 17 luglio 2019 (indicando quale causa del credito: “cessione di ProLitteris Urheberrechtsgesellschaft 8006 Zürich Sentenza del 09.11.2018, cresciuta in giudicato / Incarto n. 10.2017.15 / La Terza Camera civile del Tribunale d’appello del Cantone Ticino / Diritti d’autore”), fr. 17.10 (per “interessi del creditore”), fr. 750.– (per “oneri del creditore”), fr. 92.25 (per “creance de base”) e fr. 102.35 (per “danni di mora ai sensi degli art. 103 e 106 CO”).

 

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 agosto 2020 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest, tranne per quanto attiene ai “danni di mora” di fr. 102.35. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 17 settembre 2020, mentre l’istante ha ribadito la propria domanda con replica del 2 ottobre 2020.

                                  C.   Statuendo con decisione del 5 ottobre 2020, il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 70.– a favore dell’istante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un “appello” (recte: reclamo) del 13 ottobre 2020 per ottenere “una valutazione sull’origine della questione”, chiedendo di essere trattato “come autore e non come azienda” e di ricevere risposte a una serie di domande. Ha postulato inoltre l’assistenza giuridica di un avvocato d’ufficio. Nelle sue osservazioni del 25 no­vembre 2020, l’CO 1 ha confermato tutte le richieste indicate nel precetto esecutivo, precisando, in risposta a una domanda della Camera, che la “creance de base” di fr. 92.25 si riferisce agli interessi riconosciuti nella sentenza prodotta quale titolo di rigetto.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 9 ottobre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 19 ottobre. Presentato il 13 ottobre 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­-sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                         Nel caso in esame il reclamante si limita a ribadire in sostanza gli argomenti presentati in prima sede, incentrati sulla contestazione dell’obbligo di pagare “tasse da fotocopia” nella sua veste di artista e quindi di autore. Sennonché il Giudice di pace non vi ha dato una risposta motivata nella decisione impugnata, accontentandosi di rilevare che a fronte di una sentenza passata in giudicato è “difficilmente giustificabile un’opposizione al P.E. in atto”, senza spiegare perché i motivi del convenuto sarebbero ingiustificati o privi di rilievo. Occorre quindi entrare nel merito del reclamo.

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui sco­po non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate al­l’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nel reclamo RE 1 postula “una valutazione sull’origine della questione”, ovvero sull’obbligo posto a suo carico dalla ProLitteris (Società svizzera per i diritti degli autori d’arte) di pagare indennità di fotocopie di opere protette dal diritto d’autore, ch’egli contesta, facendo valere di essere un artista, quindi un autore, sicché in tale qualità dovrebbe beneficiare dei diritti di autore “e non esserne soggetto”. Chiede inoltre di rispondere a cinque domande.

                                3.1   Ora, né il Giudice di pace né questa Camera sono competenti per esaminare se l’obbligo di pagamento che la Terza Camera civile del Tribunale d’appello (in seguito III CCA) ha posto a carico di RE 1 nella sentenza del 9 novembre 2018 (inc. 10.2017.15) è fondata nel merito. La loro competenza si limita alla verifica che tale sentenza sia formalmente un titolo di rigetto definitivo dell’op­posizione secondo l’art. 80 LEF e che l’escusso non abbia dimostrato l’esistenza di eccezioni liberatorie nel senso dell’art. 81 LEF idonee a impedire il rigetto definitivo dell’opposizione (sopra con-sid. 2). Le obiezioni e domande sostanziali per le quali il reclamante chiede risposte andavano formulate nell’apposita procedura di accertamento delle indennità fatte valere dalla ProLitteris, ovvero nella causa da essa promossa direttamente in appello dinanzi alla III CCA. Egli non ha invece risposto alla petizione nei termini assegnatigli, non è comparso al dibattimento del 25 ottobre 2018 né ha ricorso al Tribunale federale contro la sentenza emessa il 9 novembre 2018. È ora troppo tardi per contestare nel merito l’indennità posta a suo carico e per chiedere risposte alle sue domande, tutte di tipo sostanziale. Al riguardo il reclamo si rivela inammissibile.

                                3.2   In parte le risposte richieste dal reclamante figurano del resto nella sentenza della III CCA(consid. 2-4), che cita le basi legali e giurisprudenziali del compenso stabilito dall’art. 20 cpv. 2 della legge sul diritto d’autore (LDA, RS 231.1) per la riproduzione di opere protette dal diritto d’autore, delle tariffe applicabili e della procedura di rilevamento del numero di riproduzioni, che prevede la collaborazione dell’utente, cui RE 1 si è sottratto omettendo di compilare i moduli per il rilevamento e non contestando la stima dei compensi. L’essere un artista non è un motivo d’esenzione secon­do la LDA né in generale una ragione di esonero dal rispetto degli obblighi di legge (anche procedurali). Quanto a eventuali diritti di RE 1 quale autore, egli li deve far valere secondo le forme previste dalla legge. Non avendo egli dimostrato di essere creditore della ProLitteris né eccepito la compensazione nel senso dell’art. 81 LEF, non se ne può tenere conto nella presente procedura.

 

                                   4.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice del rigetto esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (sentenze del Tribunale federale 5A_434/ 2020 del 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 [destinata a pubblicazione] e della CEF 14.2020.162 del 12 marzo 2021).

                                4.1   Nella fattispecie l’CO 1, nella sua qualità di cessionaria dei diritti della ProLitteris (doc. 1 accluso all’istanza), ha chiesto il rigetto dell’opposizione limitatamente al compenso di fr. 123.– oltre agli interessi del 5% dal 17 luglio 2019, agli “interessi riconosciuti come da sentenza” di fr. 92.25, alle “ripetibili come da senten­za” di fr. 750.– e alle “spese esecutive” di fr. 126.30. Ha invece ri­nunciato agli “interessi del creditore” di fr. 17.10 e ai “danni di mora ai sensi degli artt. 103 e 106 CO” di fr. 102.35 menzionati in più nel precetto esecutivo. Il Giudice di pace ha nondimeno rigettato l’op-­posizione in via definitiva senza limitazioni.

                                4.2   La III CCA ha condannato RE 1 a versare alla ProLitteris fr. 123.– oltre agli interessi del 5% dal 22 novembre 2015 su fr. 30.75 (ossia fr. 5.61 fino al 16 luglio 2019), dall’11 dicembre 2015 su fr. 61.50 (ossia fr. 11.06 fino al 16 luglio 2019) e dal 10 luglio 2016 su fr. 30.75 (ossia fr. 4.64 fino al 16 luglio 2019), ovvero fr. 21.31 in totale (fr. 5.61 + 11.06 + 4.64) più gli interessi del 5% dal 17 luglio 2019 su fr. 123.– (fr. 30.75 + 61.50 + 30.75). Ha inoltre messo a suo carico ripetibili per fr. 750.–. Ricordato che il Giudice di pace non poteva concedere più di quanto richiesto dal­l’istante (art. 58 cpv. 1 CPC), la sentenza della III CCA non gli permetteva ovviamente di rigettare l’opposizione per più di fr. 123.– oltre agli interessi del 5% dal 17 luglio 2019, gli interessi di fr.  21.31 dal 22 novembre 2015 al 16 luglio 2019 e le ripetibili di fr. 750.–. La sentenza impugnata va pertanto riformata d’ufficio in questi limiti.

                                4.3   Sulle spese esecutive decide l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).

                                   5.   Relativamente alla domanda di assistenza giuridica di un avvocato d’ufficio, va ricordato che ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). La designazione di un patrocinatore d’ufficio è subordinata inoltre al­l’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’in­teressato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Orbene, le censure di RE 1 erano manifestamente irricevibili (sopra consid. 3.1) e quindi prive di possibilità di accoglimento, ciò che basta per respingere la domanda di gratuito patrocinio. Nella limitata misura in cui il recla­mo è stato accolto, ciò è dovuto a un intervento d’ufficio della Camera. Anche sotto questo profilo la designazione di un patrocinatore d’ufficio era superflua.

                                   6.   In entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), tenuto conto del fatto che in prima sede l’istanza verteva su fr. 965.25 (oltre agli interessi e spese) e in seconda la somma in contestazione è quella del precetto esecutivo, di fr. 1'084.70 (oltre agli interessi e spese). L’CO 1 non ha invece diritto a un’indennità d’inconvenienza, non avendo motivato la sua richiesta in prima sede e non avendone formulata una in sede di reclamo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2014.89 del 4 mar­zo 2015, consid. 5).

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'084.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 894.30 oltre agli interessi del 5% su fr. 123.– dal 17 luglio 2019.

                                         2.   Le spese processuali, di complessivi fr. 100.–, sono poste a carico dell’istante per fr. 10.– e a carico del convenuto per i restanti fr. 90.–. Non si assegnano indennità d’inconvenienza.

 

                                   2.   La domanda di designazione di un patrocinatore d’ufficio è respinta.

 

                                   3.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico in ragione di fr. 120.– e per i restanti fr. 30.– a carico della controparte.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

–   ;

– .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).