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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella causa 0140-2019-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 22 luglio 2019 da
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CO 1
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contro |
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RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
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giudicando sul reclamo del 26 ottobre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 19 ottobre 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Taverne;
ritenuto
in fatto: A. Con “contratto di collaborazione” del 9 febbraio 2017 la RE 1 (in seguito RE 1), società attiva nel settore immobiliare, ha assunto CO 1 (in seguito CO 1) per una durata indeterminata quale responsabile della contabilità, dell’amministrazione, degli archivi e dei contratti con fornitori, clienti e inquilini con un tasso d’occupazione del 35% per un salario lordo di fr. 2'000.– mensili. Le parti hanno convenuto di regolare la disdetta secondo i termini del Codice delle obbligazioni.
B. In risposta a un’e-mail del 27 dicembre 2018 dell’amministratore della RE 1 PI 1, con un’e-mail dello stesso giorno CO 1 ha ribattuto alle critiche rivolte alla sua attività lavorativa e affermato che avrebbe atteso una conferma del licenziamento per raccomandata. Sempre il medesimo giorno e sempre per e-mail PI 1 ha rimproverato alla dipendente di aver abbandonato il posto di lavoro la mattina stessa con stizza, “come alcuni mesi fa”, e le ha comunicato che “il rapporto di lavoro si concluderà. Verificherò al mio ritorno se sono necessari uno o due mesi di disdetta”.
C. Con lettera raccomandata del 28 dicembre 2018, ricevuta da CO 1 il 2 gennaio 2019, la RE 1 ha comunicato la disdetta del rapporto di lavoro per il 28 febbraio 2019.
D. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 aprile 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 2'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 marzo 2019 (indicando quale causa del credito il “Salario mese di marzo”), fr. 124.50 oltre agli interessi del 5% dal 31 marzo 2019 (per “AVS/AI Parte datore di lavoro non versata”) e fr. 231.90 oltre agli interessi del 5% dal 31 marzo 2019 (per “LPP parte datore di lavoro non versata”).
E. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 luglio 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne. Con osservazioni del 10 settembre 2019 la convenuta si è opposta all’istanza. Con scritti del 30 agosto 2019 e del 20 settembre 2019 CO 1 ha presentato la propria “replica”, con duplica del 16 marzo 2020 la RE 1 ha ribadito il proprio punto di vista.
F. Statuendo con decisione del 19 ottobre 2020, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 1'609.40 (anziché per fr. 2'356.40) oltre agli interessi del 5% dal 31 marzo 2019, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– in ragione di ⅔ e un’indennità di fr. 200.– a favore della convenuta a titolo di ripetibili ridotte.
G. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 ottobre 2020 per ottenerne in via principale l’annullamento e la reiezione dell’istanza e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio, in entrambi i casi protestate spese e ripetibili. Il 6 novembre 2020 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Visto l’esito prevedibile del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 20 ottobre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 30 ottobre. Presentato il 26 ottobre 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che il contratto di lavoro costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il salario del mese di marzo 2019, ma limitatamente all’importo dello stipendio al netto delle deduzioni sociali. Il primo giudice ha d’altronde considerato che le obiezioni della convenuta non fossero atte a inficiare il riconoscimento di debito, siccome la formale e definitiva disdetta del rapporto di lavoro mediante lettera raccomandata del 28 dicembre 2018 è venuta a conoscenza dell’istante solo il 2 gennaio 2019, sicché tenuto conto del termine di disdetta di due mesi il salario del mese di marzo risulta dovuto.
4. Nel reclamo la RE 1 rimprovera al primo giudice una carente motivazione della decisione impugnata per aver considerato determinante la disdetta del 28 dicembre 2018 recepita dall’istante il 2 gennaio 2019 senza pronunciarsi sull’argomento da lei fatto valere in prima sede, secondo cui la disdetta è stata validamente comunicata per e-mail alla dipendente già il 27 dicembre 2018 e recepita dalla stessa quel medesimo giorno, sicché il rapporto di lavoro è terminato a fine febbraio 2019 e il salario del mese di marzo non è dovuto, anche perché durante quel mese la dipendente non ha lavorato. A suo dire la disdetta è stata confermata per lettera raccomandata solo per assecondare la richiesta della dipendente e indica precisamente che il rapporto di lavoro si sarebbe concluso a fine febbraio 2019.
5. Orbene, il Giudice di pace non ha effettivamente spiegato il motivo per cui ha ritenuto pertinente quale disdetta la lettera del 28 dicembre 2018 e non l’e-mail del 27 dicembre 2018, se non con la criptica qualifica della prima come “formale definitiva disdetta”. Ciò giustificherebbe l’annullamento della sentenza impugnata e la retrocessione degli atti al primo giudice per nuova decisione. Avendo la reclamante formulato una richiesta in questo senso solo in via subordinata ed essendo nel caso specifico la causa matura per il giudizio, la Camera può nondimeno statuire essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (sentenza del Tribunale federale 5A_434/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4.2.1, destinata a pubblicazione).
6.1 Il contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010, consid. 3.2 con rinvii; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 126 ad art. 82 LEF), secondo la cosiddetta “Basler Praxis”, cui la Camera ha aderito (sentenza della CEF 14.2018.98 del 21 dicembre 2018, consid. 6.1). Il contratto di lavoro non costituisce però più un riconoscimento di debito per il periodo successivo alla disdetta giacché il contratto non accenna all’esistenza di tale credito, che pertanto non può ritenersi riconosciuto dal datore di lavoro (sentenza della CEF 14.2019.98 del 21 dicembre 2018, consid. 6.2).
6.2 Tenuto conto del fatto che tra il secondo e il nono anno di servizio la disdetta può essere data da ciascuna delle parti con un preavviso di due mesi per la fine di un mese (art. 335c cpv. 1 CO), nel caso specifico il “contratto di collaborazione” del 9 febbraio 2017 (doc. F) costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione per il salario lordo fino al 28 febbraio 2019 se si considera quale disdetta l’e-mail del 27 dicembre 2018 (doc. 3), come sostenuto dalla reclamante, e fino al 31 marzo 2019 se si ritiene quale valida disdetta la raccomandata del 28 dicembre 2018 (doc. 4), ricevuta dalla dipendente solo il 2 gennaio 2019. La disdetta del contratto di lavoro è un’eccezione della datrice di lavoro e verrà quindi esaminata sotto l’angolo dell’art. 82 cpv. 2 LEF (sotto consid. 7).
6.3 La RE 1 sostiene che secondo la prassi di Basilea Città le bastava esporre le proprie eccezioni in modo non palesemente insostenibile, ciò che avrebbe fatto in concreto nell’avvalersi della disdetta del 27 dicembre 2018, poiché ha messo in discussione l’esistenza del titolo di rigetto “almeno secondo la verosimiglianza necessaria”. La reclamante fa anche presente che per il periodo per cui la dipendente ha chiesto il salario, non solo essa non ha fornito alcuna prestazione lavorativa, ma il contratto aveva già preso fine.
6.3.1 La reclamante disconosce invero che la cosiddetta “Basler Praxis” è pertinente solo nel caso in cui viene eccepito un inadempimento contrattuale (art. 82 CO), come quando essa afferma che la di-pendente non ha lavorato il mese per cui chiede il pagamento del salario, mentre la disdetta del rapporto contrattuale dev’essere trattata, come già rilevato, come eccezione suscettibile d’infirmare il riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF, che spetta all’escusso rendere verosimile e non solo esporre in modo non palesemente insostenibile (sotto consid. 7).
6.3.2 Durante il termine di disdetta il lavoratore è in principio tenuto a fornire la propria prestazione lavorativa fino alla fine del contratto, salvo che il datore di lavoro lo abbia esonerato dall’obbligo di lavorare. Quando il dipendente viene liberato dall’obbligo di lavorare durante il termine di disdetta, il salario gli è comunque dovuto fino alla fine del contratto (art. 115 CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3a ed. 2014, pag. 361 con rinvii; FAVRE/MUNOZ/TOBLER, Le contrat de travail, code annoté, 2010, n. 1.25 ad art. 335).
6.3.3 Nel caso in esame, con le osservazioni all’istanza la convenuta ha affermato che “il salario di gennaio e febbraio 2019 sono stati integralmente versati, persino anticipatamente, alla dipendente e sebbene sia stata esonerata dal presentarsi sul posto di lavoro da gennaio 2019” (pag. 3, ad 5), più precisamente dal 17 gennaio 2019, (doc. D accluso alla replica), salvo poi in maniera contraddittoria rimproverarle, sia con il reclamo sia in prima sede (osservazioni pag. 7, ad 8.4, duplica pag. 7, ad 4.2), di non aver fornito la propria prestazione lavorativa durante il mese di marzo. Essendo la lavoratrice stata esonerata dall’obbligo di lavorare, il salario è dovuto fino al termine di disdetta anche se non ha lavorato (sopra consid. 6.2.2), sicché la censura della reclamante si rivela pretestuosa.
7. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni e obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 23 consid. 4.1.2).
7.1 Nella fattispecie la reclamante sostiene di aver comunicato la disdetta del rapporto di lavoro già con la prima e-mail del 27 dicembre 2018, delle ore 11:19, di cui la dipendente ha preso conoscenza subito, come risulta dalla sua risposta delle ore 11:54. Il licenziamento è inoltre stato ribadito in modo chiaro e univoco con l’e-mail delle ore 12:11 e confermato con la raccomandata del giorno successivo, che d’altronde indica precisamente che il rapporto di lavoro si sarebbe concluso a fine febbraio 2019.
7.2 Quale esercizio di un diritto formatore, la disdetta del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 335 CO consiste in una manifestazione di volontà unilaterale chiara, incondizionata e irrevocabile (DTF 128 III 135 consid. 2/a-b) di mettere fine al rapporto di lavoro nel futuro a una data determinata (Rehbinder/Portmann, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 4 ad art. 335 CO). Se sussiste un dubbio, la disdetta dev’essere interpretata contro lo scrivente (in dubio contra stipulatorem) (sentenza del Tribunale federale 4C.339/2003 del 19 febbraio 2004 consid. 2.1; Wyler/Heinzer, op. cit., pag. 501; per analogia in materia di locazione: DTF 135 III 444, consid. 3.3). L’autore della disdetta si assume quindi le conseguenze del carattere equivoco o incomprensibile delle sue dichiarazioni (FAVRE/ MUNOZ/Tobler, op. cit., n. 1.15 ad art. 335). La disdetta non è sottoposta ad alcuna forma particolare. La data determinante corrisponde a quella della sua ricezione dal destinatario (DTF 133 II 523 consid. 3.3). La disdetta del rapporto di lavoro che indica una scadenza che non rispetta il termine di disdetta non è nulla, ma è valida per la successiva scadenza utile (sentenza del Tribunale federale 4C.71/2002 del 31 luglio 2002, consid. 3.1, Wyler/Heinzer, op. cit., pag. 509 e 518 con rinvii).
7.3 Nel caso di specie, la reclamante non ha prodotto la sua prima e-mail delle ore 11:19 (dal titolo “Rapporto di lavoro”), ma solo la risposta della dipendente delle ore 11:54 e la propria replica delle ore 12:11 (doc. 3).
7.3.1 Pare invero che CO 1 abbia capito la prima e-mail come una possibile disdetta, dal momento che ha scritto: “attendo una conferma del licenziamento per raccomandata [e] istruzioni sulla mia eventuale presenza per i prossimi 2 mesi. In mancanza di tue segnalazioni riterrò accettato il fatto che da oggi non ho più l’obbligo di presentarmi al lavoro conservando i diritti contrattuali”. La richiesta di una conferma della disdetta indica però che la dipendente non fosse sicura dell’effettiva volontà del superiore di porre fine al rapporto di lavoro. La disdetta deve quindi ritenersi a prima vista equivoca, e quindi inefficace, vista l’impossibilità di conoscere il tenore esatto dell’e-mail delle ore 11:19.
7.3.2 Con la successiva e-mail delle ore 12:11 (avente sempre come oggetto “Rapporto di lavoro”) PI 1 ha ribadito alla collaboratrice la propria insoddisfazione per le sue prestazioni lavorative concludendo che “Sì, il rapporto di lavoro si concluderà. Verificherò al mio ritorno se sono necessari uno o due mesi di disdetta”.
Ora, tale dichiarazione non è chiara e univoca quanto al momento della fine del rapporto di lavoro (“uno o due mesi di disdetta”). Non rispetta quindi l’esigenza di determinabilità e di chiarezza della di-sdetta, che comporta anche l’indicazione sufficientemente chiara e inequivocabile del momento della conclusione del rapporto di lavoro (sopra consid. 7.2; Staehelin, Zürcher Kommentar V/2c, 2014, n. 4 ad art. 335 CO; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, Der Arbeitsvertrag, Art. 331-355 und Art. 361-362 OR, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 335 CO, ad 2/b). D’altronde, l’uso della forma verbale del futuro (“si concluderà”) lascia intendere che la disdetta sarebbe stata decisa in un secondo tempo, com’è poi avvenuto con la lettera raccomandata del 28 dicembre 2018, intitolata non a caso “Disdetta rapporto di lavoro”, con cui PI 1 ha chiaramente messo fine alla relazione contrattuale significandole: “Con riguardo al rapporto di lavoro ti comunico con la presente la disdetta dello stesso al 28 febbraio 2019”.
7.3.3 Pare quindi più verosimile che tale lettera, che non fa alcun riferimento allo scambio di e-mail e risponde all’esigenza di chiarezza manifestata dall’istante nell’e-mail delle ore 11:54, sia da considerare quale unica disdetta vera e propria, come rilevato dal Giudice di Pace, che non quale mera conferma di un licenziamento già comunicato in precedenza in modo chiaro e univoco, come invece sostenuto dalla reclamante. Non è d’altronde determinante che la lettera menzioni il termine del rapporto di lavoro al 28 febbraio 2019, poiché la scadenza viene riportata automaticamente a fine marzo quale successiva scadenza utile, stante la notifica della stessa all’istante avvenuta il 2 gennaio 2019 (v. sopra consid. 7.2 i.f.).
8. Per i motivi sopra esposti, nel suo risultato la sentenza impugnata non presta il fianco alla critica e il reclamo va pertanto respinto.
9. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
10. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'609.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).