Incarto n.
14.2020.188

Lugano

23 febbraio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 4 settembre 2020 dalla

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

(rappresentata dalla RA 1, __________)

 

 

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che nell’ambito della procedura esecutiva n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, con istanza 4 settembre 2020 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'327.70 più interessi e spese;

                                         che statuendo con decisione del 13 ottobre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–;

                                         che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera per ottenere l’annullamento del fallimen­to con un reclamo recante la data dell’11 novembre 2020, ma pervenutole solo il 26 novembre 2020;

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC);

                                         che siccome la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 13 novembre 2020 (ancorché essa abbia avuto notizia del fallimento già prima, dal momento che il reclamo reca la data dell’11 novembre), il termine d’impugnazione è scaduto al più tardi lunedì 23 novembre;

                                         che il reclamo è pervenuto a questa Camera solo il 26 novembre;

                                         che la busta contenente il reclamo è sprovvista di timbro, mentre il tracciamento della raccomandata non permette di determinare quando l’atto è stato consegnato alla posta;

                                         che entro il termine impartito dal presidente della Camera con ordinanza del 27 novembre 2020, la reclamante ha scritto il 9 dicembre 2020 di aver inviato in allegato la prova della “ricezione della documentazione con la data 18. Novembre a.c.”, ma l’allegato citato mancava;

                                         che con e-mail dell’11 dicembre 2020 la reclamante ha trasmesso un “Elenco tracce” delle Poste italiane allegando che .’informazio­­ne per il fallimento è stata spedita una seconda volta in Italia ed i giorni dovrebbero decorrere dal 18.11.2020”;

                                         che il documento in questione, a prescindere dai dubbi che la sua impaginazione può far sorgere circa il suo carattere ufficiale, non corrisponde a quanto richiesto dal presidente della Camera;

                                         che tale documento non rimette neppure in discussione il fatto che la decisione impugnata è stata notificata alla reclamante (per la prima volta secondo lei) il 13 novembre 2020, come risulta dalla firma del suo presidente e segretario PI 1 sull’avviso di ricevimento figurante nell’incarto della Pretura (si confronti con la firma sulla procura del 20 settembre 2020 acclusa al reclamo);

                                         che spettando alla reclamante la prova della tempestività del reclamo (sentenza del Tribunale federale 1C_589/2015 del 16 mar-zo 2016, consid. 2.2), in mancanza d’indicazione sulla data in cui il reclamo è stato consegnato alla posta, esso risulta irricevibile;

                                         che ad ogni modo il reclamo risulta inoltre infondato nel merito;

                                         che la reclamante non risulta infatti aver sottoscritto l’accordo di pagamento accluso al reclamo e nello scritto del 14 ottobre 2020 l’CO 1 conferma al Pretore di non essere stata informata di un accordo di pagamento e, di conseguenza, di non aver ritirato la domanda di fallimento;

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della reclamante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).