RE 1

 

Incarto n.
14.2020.194

Lugano

10 agosto 2021  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella causa SO.2020.849 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 14 agosto 2020 dalla

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 2 dicembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 novembre 2020 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con “contratto quadro di mutuo ipotecario” del 7 febbraio 2018 la CO 1 (di seguito anche “Banca”) ha accordato un mutuo di fr. 404'000.– a RE 1 e PI 1 con l’obbligo di procedere a un ammortamento annuale minimo di fr. 5'000.–. Le parti hanno convenuto di trovare un accordo sull’utilizzo del mutuo, sul piano di ammortamento e sul tasso d’interesse specifico in una “convenzione di prodotto” separata, non sottoposta a requisiti di forma, se non una conferma scritta della banca senza obbligo di firma. Con “Convenzione (a scopo di garanzia)” sottoscritta il 20 febbraio 2019, le parti hanno pattuito che la Banca “possiede rispettivamente acquista la proprietà” della cartella ipotecaria registrale di 1° grado di 410'000.– iscritta a favore della Banca sui fondi n. __________, __________ e __________ RFD di __________-__________ di proprietà di RE 1, a garanzia di tutti i crediti verso RE 1 e PI 1 “risultanti da contratti già stipulati o da stipulare in futuro nel quadro delle relazioni d’affari con la banca”.

 

                                  B.   Il 15 ottobre 2018, in annullamento e sostituzione della “Convenzione per credito ipotecario a tasso variabile” del 7 febbraio 2018 (non agli atti), la Banca ha allestito la “Convenzione per credito ipotecario a tasso fisso”, non firmata dalle parti, che prevede la parziale trasformazione del mutuo variabile di fr. 404'000.– in un mutuo ipotecario di fr. 399'000.– al tasso fisso annuo dell’1.655% per il periodo dal 9 ottobre 2018 al 9 ottobre 2019.

 

                                         Con lettera del 3 ottobre 2019 la Banca ha comunicato a RE 1 e RE 1 che, vista la mora nel pagamento degli oneri ipotecari maturati al 30 giugno 2019, conformemente all’art. 1 delle condizioni generali per crediti ipotecari il tasso d’interesse sareb­be stato aumentato di 2%, passando quindi dall’1.655% al 3.655%, con effetto dal 1° luglio 2019 e fino al pagamento di tutti gli oneri ipotecari scoperti.

 

                                         Il 15 ottobre 2019, la Banca ha allestito la “Convenzione per credito ipotecario a tasso variabile”, non firmata dalle parti, che prevede la parziale trasformazione del mutuo fisso di fr. 399'000.– (valuta 9 ottobre 2019) in un mutuo ipotecario a tasso annuo variabile del 5%, riservandosi “il diritto di modificare i tassi d’interesse in qualsiasi momento e di adeguarli con effetto immediato o per un termine successivo da essa stabilito, adeguandoli alle mutate condizioni del mercato monetario e dei capitali”. Ha aggiunto un obbligo di ammortamento diretto di fr. 5'000.– annuo, pagabile semestralmente a partire dal 31 dicembre 2019. Come la precedente convenzione del 15 ottobre 2018, quella del 15 ottobre 2019 contiene l’avvertenza che “nel caso di assenza di obiezioni da parte del mutuatario entro 14 giorni dalla data di allestimento, la presente Convenzione sarà considerata conclusa e giuridicamente valida a tutti gli effetti”.

 

                                  C.   Con lettera del 12 dicembre 2019 la Banca ha disdetto il mutuo intimando ai mutuatari il pagamento di complessivi fr. 416'556.36 entro e non oltre il 20 dicembre 2019.

 

                                  D.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° luglio 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 e PI 1 per l’incasso di fr. 399'000.– oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2019 (in-dicando quale causa del credito: “Contratto di credito datato 07.02. 2018, disdetto per il 20.12.2019, a valere sulla relazione n. __________ e garantito da: CHF 410'000.00 cartella ipotecaria registrale, dg. __________, emessa il 05.07.2018, in I. rango; gravante le particelle n. __________, __________ e __________ del RFD di __________, di proprietà di RE 1. DEBITORE SOLIDALE: RE 1, __________ __________, __________. Capitale”), fr. 2'500.– oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2019 (per “Ammortamento al 30.06.2019”), fr. 6'595.84 oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2019 (per “Interessi dal 1.01.2019 al 30.06.2019”), fr. 3'988.28 oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2019 (per “Interessi dal 1.07.2019 al 09.10.2019”), fr. 3'934.58 oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2019 (per “Interessi dal 10.10.2019 al 20.12.2019”), fr. 116.16 oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2019 (per “Interessi di ritardo”), fr. 401.50 oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2019 (per “Spese estinzione del credito”) e fr. 20.– oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2019 (per “Bollo cantonale”).

 

                                  E.   Avendo RE 1 e PI 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 agosto 2020 la Banca ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, RE 1 si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 20 settembre 2020.

 

                                  F.   Statuendo con decisione del 19 novembre 2020, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dai convenuti, ponendo a loro carico in solido le spese processuali di fr. 140.– e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.

 

                                  G.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 dicembre 2020 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza limitatamente agli interessi ipotecari e all’ammortamento, così come l’accoglimento della sua domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 24 giugno 2021, la Banca ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 23 novembre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 3 dicembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                         Nel caso in esame il reclamante si limita a ribadire i propri argomenti di prima sede senza discutere la sentenza impugnata, in cui il Pretore non vi ha però dato una risposta motivata, accontentandosi di rilevare che quanto asserito dal convenuto “non costituisce valida eccezione ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF”, senza spiegare perché i motivi del convenuto sarebbero ingiustificati o privi di rilievo. Occorre quindi entrare nel merito del reclamo (v. sentenza della CEF 14.2020.163 del 29 aprile 2021, consid. 1.2.1).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che il contratto quadro di mutuo ipotecario (doc. B) disdetto per il 20 dicembre 2019 (doc. I) e garantito (doc. E e J) dalla cartella ipotecaria registrale di fr. 410'000.– gravante in primo rango i fondi part. __________, __________, e __________ di __________ di proprietà di RE 1 (doc. K, L e M) costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Il primo giudice ha d’altronde ritenuto che gli argomenti sollevati da RE 1 con le osservazioni all’i­­stanza riguardanti gli interessi ipotecari e le spese, l’ammorta­­mento e l’indebito passaggio da un tasso d’interesse fisso a un tasso d’interesse variabile non fossero delle eccezioni ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF atte ad infirmare il riconoscimento di debito. Infine, il Pretore ha respinto la richiesta d’ammissione al gratuito patrocinio a motivo che gli argomenti avanzati da RE 1 con le osservazioni apparivano d’acchito privi di possibilità di successo.

 

                                   4.   Nel reclamo RE 1 ribadisce anzitutto di contestare il tasso degli interessi ipotecari e le spese, a suo dire impossibile da verificare, siccome afferma di non avere la disponibilità degli estratti del conto d’appoggio, i quali non gli sono mai stati recapitati. Egli allega nuovamente che il passaggio da un tasso d’inte­resse fisso dell’1.655% a un tasso d’interesse variabile del 5% secondo le condizioni di mercato è avvenuto senza che gli sia stata data la possibilità di poterne parlare con il consulente di Bellinzona.

 

                                4.1   La contestazione del reclamante è perlopiù generica e imprecisa. Anche se non avesse ricevuto gli estratti del conto d’appoggio, non si capisce perché non avrebbe potuto chiederli già subito dopo avere ricevuto la disdetta del mutuo. Non specifica neppure quale parte degli interessi posti in esecuzione è impattata dal cambio del tasso d’interesse di cui si duole.

 

                                4.2   Fatto sta che il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC) in ogni stadio di causa, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’oppo­sizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (sentenza del Tribunale federale 5A_434/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4.2.1, destinata a pubblicazione). Occorre quindi entrare nel merito della censura.

 

                                4.3   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determi-nabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento del­la sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1), ciò che non è il caso se il modo di stabilirla non è univoco né indipendente dalla volontà unilaterale di una parte (sentenza della CEF 14.2017.194 del 22 maggio 2018 consid. 6.2/a).

 

                                         La clausola del contratto di mutuo secondo cui il mutuante può modificare unilateralmente i tassi d’interesse ipotecari non costituisce pertanto un titolo di rigetto per gli interessi superiori al tasso iniziale pattuito dalle parti (sentenza della CEF 14.2020.148 del 12 maggio 2021, consid. 5.2.2). Per una parte della dottrina, tuttavia, il contratto che prevede un adattamento degli interessi alle condizioni di mercato (tassi variabili), se queste condizioni sono indipendenti dalla volontà del creditore, vale titolo di rigetto provvisorio per gli interessi adattati a patto che il creditore dimostri di aver notificato tale aumento al debitore e procede all’adattamento dei tassi per tutti i prestiti dello stesso genere (STAEHELIN in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 28 ad art. 82 LEF con rinvii; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 55 ad art. 82 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 5 ad art. 82 LEF; contra: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 87 ad art. 82 LEF; Peter Stücheli, Die Rechts­öffnung, 2000, pag. 191; Eric Muster, La reconnaissance de dette abstraite, tesi Losanna 2014, pag. 179 nota 938).

 

                                4.4   Dagli atti si evince che il tasso d’interesse variabile inizialmente pattuito è stato trasformato il 15 ottobre 2018 in un tasso fisso annuo dell’1.655% per il periodo dal 9 ottobre 2018 al 9 ottobre 2019 (doc. F e sopra ad B), ciò che il reclamante non contesta. Con scritto del 3 ottobre 2019 (doc. G) la Banca ha poi comunicato ai mutuatari che avrebbe aumentato il tasso d’interesse di 2%, (dal­l’1.655% al 3.655%) con effetto dal 1° luglio 2019 fino al paga-mento di tutti gli oneri ipotecari scoperti conformemente all’art. 1 delle condizioni generali per crediti ipotecari. Il reclamante non contesta l’aumento. Ad ogni modo, le condizioni generali, debitamente firmate dai mutuatari (doc. D), prevedono all’art. 1 citato dalla Banca l’aumento del 2% da essa deciso in caso di mora nel pagamento degli oneri ipotecari, ipotesi che RE 1 non contesta di essersi realizzata nella fattispecie.

 

                                4.5   Il 15 ottobre 2019, la Banca ha ulteriormente trasformato il tasso d’interesse fisso in un tasso annuo variabile del 5%, con riserva di adeguamento “alle mutate condizioni del mercato monetario e dei capitali” ed effetto apparentemente dal 9 ottobre 2019 (doc. H). Ora, a prescindere della validità di quest’ulteriore modifica del tasso d’interesse secondo il diritto materiale (e in particolare del­l’art. 6 CO) – questione che sfugge all’esame della Camera (sopra consid. 2) – è manifesto ch’essa non è stata riconosciuta per scritto dal reclamante e non può di conseguenza essere parificata a un titolo di rigetto provvisorio.

 

                             4.5.1   Non si giunge a un’altra conclusione neppure considerando la cifra 11 delle condizioni generali per crediti ipotecari (doc. D), che sono parti integranti contratto quadro (doc. B pag. 3), secondo cui “dopo la scadenza del periodo fisso pattuito questo mutuo ipotecario permarrà valido alle condizioni previste a quel momento da CO 1 per le ipoteche a tasso variabile su immobili dello stesso tipo, tenuto pure conto della capacità creditizia del mutuatario (rating cliente), salvo pattuizione contraria tra mutuatario e CO 1. In quel caso si applicheranno le relative condizioni aggiuntive per mutui a tasso variabile. Dopo la scadenza del periodo fisso pattuito, CO 1 si riserva il diritto di modificare in ogni momento il tasso d’in­teresse conformemente alle condizioni aggiuntive per mutui a tasso variabile (v. sopra cifra 7). La fissazione ed ogni modifica del tasso d’interesse sarà notificata al mutuatario tramite circolare o con qualsiasi altro mezzo appropriato, ivi compresi gli estratti conto”, tenuto conto che secondo la cifra 7 “sul mutuo, a partire dal giorno dell’u­tilizzo, deve essere corrisposto, per i termini stabiliti dalla Banca, un tasso d’interesse fissato da quest’ultima. La Banca si riserva il diritto di modificare il tasso d’interesse in ogni tempo con effetto immediato o per un termine successivo da essa stabilito se, in base alla situazione del mercato monetario e dei capitali, lo ritenesse necessario. Tale modifica sarà notificata al mutuatario tramite circolare o con qualsiasi altro mezzo appropriato, ivi compresi gli estratti conto. La Banca, secondo il suo libero apprezzamento, è inoltre autorizzata ad aumentare i tassi d’interesse in base ai maggiori costi creditizi derivanti da eventuali inasprimenti, a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità competenti o di disposizioni di legge”. Dagli atti si evince infatti che la Banca ha fissato unilateralmente l’aumento del tasso al 5% secondo il suo libero apprezzamento, ciò che non le dà un titolo di rigetto provvisorio per la parte aumentata degli interessi (sopra consid. 4.3).

 

                             4.5.2   Non appaiono neppure adempiute le condizioni per ammettere, con una parte della dottrina, un adattamento degli interessi alle condizioni di mercato, perché la Banca non ha dimostrato che il saggio del 5% corrisponda a quello del mercato – per tacere del fatto che le condizioni generali non indicano a quale mercato si riferisce – né di aver notificato ai mutuatari la “Convenzione per credito ipotecario a tasso variabile” (doc. H). Il reclamo va pertanto accolto, per quanto riguarda il periodo dal 10 ottobre al 20 dicembre 2019 (data della scadenza della disdetta, doc. I), per la differenza tra la somma richiesta dalla Banca (di fr. 3'934.58) e quella risultante dall’applicazione del saggio del 3.655% ai 71 giorni del periodo computato secondo l’usanza “360/360” (recte: “30E/360”, per cui si calcolano 30 giorni per mese e 360 giorni per anno, v. sentenza della CEF 14.2019.166 del 21 febbraio 2020, RtiD 2020 II 980 n. 51c consid. 7.2.1) prevista dalla convenzione del 15 ottobre 2018 (doc. F), pari a fr. 2'876.18 (fr. 399'000.– x 3.655% /360 x 71), ovvero fr. 1'058.40. Contrariamente a quanto allega la Ban­ca nelle osservazioni al reclamo, non si tratta infatti d’interessi di mora giusta l’art. 104 CO, bensì d’interessi convenzionali maturati prima della disdetta.

 

                                4.6   Balza anche agli occhi che la somma degli interessi richiesti per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2019, di fr. 6'595.84, è quasi del doppio di quanto effettivamente dovuto, vale a dire fr. 3'301.72 (fr. 399'000.– x 1.655 % / 360 x 180). La decisione impugnata va riformata, d’ufficio (sopra consid. 4.2), anche su questo punto.

 

                                4.7   Non è necessario verificare l’esistenza di un titolo di rigetto per le altre posizioni (“interessi di ritardo” di fr. 116.16, bollo cantonale di fr. 20.– e “spese di estinzione del credito” di fr. 401.50) dal momen­to che il reclamante ha esplicitamente limitato la sua contestazio­ne agli interessi ipotecari, ad esclusione degli interessi di ritardo (reclamo pag. 2, prima riga) e all’ammortamento.

 

                                   5.   Per quanto attiene all’ammortamento, RE 1 scrive che “dall’importo di franchi 2500.– semestrali mi erano addebitati e in seguito rimborsati sul conto di appoggio, a seguito di disguidi interni, per un totale di 5'000.– franchi, quanto da loro affermatomi, non ho potuto verificare, non avendo gli estratti, e riprendendo in seguito al pagamento dell’ammortamento, nel corso dell’anno 2019 esigendoli prima di poter continuare ad aver contatti con il contenzioso”. La censura – se di censura si tratta – è a dire il vero incomprensibile. Ma è pure incomprensibile il motivo perché la Banca ha posto in esecuzione la rata d’ammortamento di fr. 2'500.– scaduta il 30 giugno 2019. Per definizione un ammortamento viene in deduzione del capitale mutuato. Il mutuante non può quindi esigere il rimborso sia del capitale residuo sia delle rate d’ammortamento. Nel caso in esame è del resto dubbio che sussistesse un obbligo di ammortamento nel 2019 prima della disdetta. La convenzione del 15 ottobre 2018 (doc. F) non ne fa cenno mentre quella del 15 ottobre 2019 (doc. H) dispone un ammortamento diretto a partire dal 31 dicembre 2019. La decisione impugnata va pertanto riformata anche su questo punto.

                                   6.   Il reclamante informa infine la Camera di aver trovato una soluzione con l’istante nel senso che “pagando gli interessi arretrati, la banca rientra con la disdetta dell’ipoteca”. Egli non ne deduce però alcuna conseguenza e non allega in particolare di aver pagato gli interessi arretrati, ottenendo dalla Banca l’annullamento della disdetta e il ritiro dell’istanza di rigetto. Nelle osservazioni al reclamo l’istante contesta del resto tale allegazione, la quale rimane dunque senza rilievo concreto ai fini del giudizio odierno.

 

                                   7.   In definitiva, la decisione impugnata va riformata nel senso che l’opposizione interposta dal reclamante dev’essere parzialmente rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 409'703.84, pari alla somma posta in esecuzione meno fr. 6'852.52 (fr. 1'058.40 [consid. 4.5] + fr. 3'294.12 [consid. 4.6] + fr. 2'500.– [consid. 5]), oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2019.

 

                                   8.   Il reclamante contesta la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria formulata in prima sede, senza però addurre alcuna motivazione. La censura è pertanto irricevibile.

 

                                   9.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza della Ban­ca (art. 106 cpv. 2 CPC), da ritenersi integrale, poiché essa non ha la qualità di parte nella contestazione del rifiuto dell’assistenza giudiziaria in prima sede. Stante ciò, la domanda di assistenza giudiziaria in seconda sede formulata dal reclamante risulta senza oggetto. Non si pone invece problema d’indennità, poiché egli non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Non si giustifica d’altronde di modificare il dispositivo sulle spese della decisione impugnata, siccome il reclamante risulta quasi integralmente soccombente (per quasi il 99%) malgra­do l’accoglimento del reclamo.

 

                                10.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, tenuto conto del fatto che il reclamante ha contestato solo l’aumento del tasso d’interesse al 5% e l’ammortamento.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

                                         1.   “L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecu­zione di Bellinzona è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 409'703.84 oltre agli interessi di mora del 5% dal 20 dicembre 2019”.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio sono poste a carico della CO 1.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).