Incarto n.
14.2020.54

Lugano

8 febbraio 2021/lk

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo nella causa SO.2019.5180 (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 10 ottobre 2019 dalla

 

 

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

 

 

contro

 

 

 CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 4 maggio 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 20 aprile 2020 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 4 gennaio 2017 PI 1, CO 1 e le società PI 2 (in seguito: PI 2) e PI 3 (in seguito PI 3) hanno sottoscritto un accordo quadro in vista della cessione da parte di PI 1 alla PI 3 della totalità delle azioni della PI 2. La transazione avrebbe dovuto avvenire in due fasi. La prima, con effetto dal 1° gennaio 2017, tramite la locazione e la gestione del fondo di commercio di distribuzione di prodotti di lusso della PI 2 consistente nella gestione da parte della PI 3 di un commercio al dettaglio a Marsiglia e di un commercio all’ingrosso a __________. La seconda, a partire dal 2 ottobre 2020, con la vendita delle azioni della PI 2.

 

                                         Lo stesso giorno sono stati sottoscritti altri tre contratti, ossia:

                                         –  un contratto di locazione-gestione tra la PI 2 quale locatrice e la PI 3 quale conduttrice del fondo di commercio della PI 2 per una pigione annua di € 120'000.– dal 1° gennaio 2017 al 1° ottobre 2020;

                                         –  un contratto di consulenza tra CO 1 e la PI 3 di sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, per una retribuzione di € 40'000.– mensili per i primi quattro anni e di € 30'000.– mensili per gli ultimi tre anni, con cui CO 1 si è impegnata a fornire alla controparte tutta una serie di prestazioni professionali;

                                         –  un contratto di cessione e acquisizione delle azioni della PI 2 con condizioni sospensive tra PI 1 e la PI 3 con il quale la prima si è impegnata a vendere alla seconda il pacchetto azionario della PI 2 per € 6'000'000.–.

 

                                  B.   Il 19 luglio 2017 la PI 3, la RE 1 (in seguito: RE 1), PI 1, CO 1 e la PI 2 hanno sottoscritto un contratto di cessione con il quale la PI 3 ha ceduto alla RE 1 con effetto dal 1° giu­gno 2017 diritti e oneri afferenti ai quattro accordi precitati. Con un accordo di rescissione del 19 aprile 2018 la RE 1 e la PI 2 hanno convenuto di porre fine ai quattro contratti, la PI 2 impegnandosi in particolare a vendere al più presto lo stock di merci presenti nel negozio di Marsiglia e a proporre un’offerta di riacquisto dello stock rimasto invenduto a fine aprile del 2018.

 

                                  C.   Con istanza 8 ottobre 2019 diretta contro CO 1, la RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro di “tutti i valori patrimoniali, contanti, titoli, oggetti, crediti, conti, depositi fiduciari, cambiali, metalli preziosi, depositi, casseforti e altri beni di qualsiasi tipo e in qualsiasi valuta, appartenenti ad CO 1, nelle mani della __________ (specificatamente il conto CH__________) e di __________ (specificatamente il conto CH__________)”, il tutto fino a concorrenza di fr. 9'494'360.62. Quale titolo del credito la RE 1 ha indicato la “responsabilità contrattuale in relazione al contratto di consulenza concluso tra CO 1 e RE 1 il 4 gennaio 2017 e responsabilità delittuale di CO 1 in veste di amministratrice di fatto della PI 2 nell’ambito delle relazioni commerciali con PI 3 di cui all’accordo quadro tra PI 1, CO 1, PI 2 e PI 3 del 4 gennaio 2017 e del contratto di cessione e acquisizione delle azioni di PI 2 sotto condizioni sospensive di medesima data tra PI 1 e PI 3” e quale causa di sequestro l’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF (trafugamento di beni).

 

                                  D.   Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto del 10 ottobre 2019, con istanza 23 ottobre 2019 CO 1 ha presentato opposizione al sequestro al medesimo giudice. Nelle sue osservazioni del 16 dicembre 2019, la RE 1 ha concluso per la reiezione dell’opposizione. Con replica spontanea del 27 dicembre 2019 e duplica spontanea del 9 gennaio 2020 le parti si sono confermate nelle rispettive argomentazioni.

 

                                  E.   Statuendo con decisione 20 aprile 2020 il Pretore ha accolto l’op­­posizione e ha annullato il sequestro, ponendo a carico della sequestrante le spese processuali di fr. 2'000.– e un’indennità ripetibili di fr. 15'000.– a favore della parte opponente.

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 maggio 2020 per ottenerne l’annul­­lamento, la reiezione dell’opposizione al sequestro e la conferma dello stesso.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’al­­lora patrocinatrice della RE 1 il 21 aprile 2020, il termine d’im­­pugnazione è scaduto venerdì 1° maggio, che è festivo (Festa del lavoro, art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 10.1.1.1.2]), per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 4 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

 

                                1.2   Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

 

                             1.2.1   La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

 

                             1.2.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamen­te alle censure motivate contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emana­­zione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sul­l’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

 

                             1.2.3   Non è consentito allegare nuovi fatti o produrre nuovi mezzi di prova con la replica spontanea (DTF 144 III 119 consid. 2.3; sentenze della CEF 14.2020.115 del 20 dicembre 2020, consid. 6). Sono pertanto inammissibili tutti i documenti acclusi agli allegati presentati spontaneamente dalle parti così come tutte le allegazioni di fatto che non sono già state formulate in prima sede, nel reclamo o nelle osservazioni al reclamo.

 

                                1.3   In ordine, CO 1 osserva che la procura prodotta dalla reclamante (doc. 2) non riporta la data e il luogo di sottoscrizione, né l’identità della persona che potrebbe rappresentare la RE 1 e neppure l’autore della firma riportata in calce alla stessa. Per questo motivo vi sarebbe una carenza di potere di rappresentanza, non più sanabile in termini utili.

 

                                         Come correttamente evidenziato dalla RE 1 la firma apposta sulla procura corrisponde a quella apposta sulla procura del 10 di­-cembre 2019 prodotta in prima sede (doc. Z), dalla quale risulta che la firma è di __________, presidente della RE 1 (doc. R), circostanza peraltro accertata dal Pretore (al consid. 4) e rimasta incontestata in sede di reclamo da CO 1. Ne consegue che la procura è stata sottoscritta da persona abilitata a rappresentare la RE 1 e pertanto legittima i legali indicati nella stessa a patrocinare la sequestrante. La resistente non spiega perché la mancata indicazione della data e del luogo della sottoscrizione della procura ne determinerebbero l’invalidità. L’art. 68 cpv. 3 CPC non esige tali indicazioni. Nulla osta così a entrare nel merito del reclamo senza ulteriore perdita di tempo.

 

                                   2.   In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

 

                                2.1   I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

 

                                2.2   Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’uffi­­cio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’uf­­ficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto di non poter confermare la verosimile esistenza della causa di sequestro dell’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF invocata dalla sequestrante, già non “granitica” al momento della concessione del sequestro, alla luce delle argomentazioni e dei documenti addotti dall’opponente. A mente del primo giudice tutte le considerazioni sviluppate dalla sequestrante sulla circostanza oggettiva della causa di sequestro non riguardano un trafugamento in atto dei beni della debitrice o atti preparatori a tal fine a lei imputabili, ma semmai eventi passati relativi a beni della PI 2, soggetto giuridico diverso dalla debitrice. Il timore della sequestrante che CO 1 possa trafugare anche i propri beni si rivela in realtà frutto di una deduzione soggettiva che non poggia su alcun elemento concreto e attuale, motivo per cui già la condizione oggettiva posta all’art. 272 cpv. 1 n. 2 LEF non risulta verosimile.

 

                                         Per il Pretore anche la circostanza soggettiva legata all’intenzione del debitore di sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni si avvera sostanzialmente compromessa alla luce del contraddittorio, in particolare perché anche la verosimiglianza dell’esistenza del credito si è indebolita. Poiché la pretesa vantata dalla sequestrante risulta ormai assai discutibile, il fatto che CO 1 lo contesti non può essere visto come un atteggiamento atto a sottrarsi alle proprie obbligazioni, bensì come una legittima posizione difensiva. Al riguardo l’analisi della responsabilità di CO 1 in base al diritto francese effettuata dallo studio legale __________ per conto della reclamante non è sufficiente a rendere verosimile il suo credito, in quanto tale documento è stato allestito unilateralmente da un proprio ausiliario, che del resto la patrocina in Francia in varie procedure contro CO 1, PI 1 e la PI 2, sicché è parificabile a mere allegazioni di parte. Il primo giudice ha infatti rilevato che nel suo parere lo studio legale in questione ha descritto l’accordo di rescissione come il risultato di un deterioramento delle relazioni tra le parti, allorquando dal documento stesso questo aspetto oggettivamente non traspare. Anche i rimproveri della sequestrante relativi allo stadio d’esecu­zione del contratto di consulenza appaiono poco verosimili e tardivi, mentre i rimproveri mossi in relazione alle prestazioni d’ac­quisto per conto della RE 1 sembrano paradossali in relazione alle prestazioni da fornire da CO 1 secondo il contratto. A giudizio del Pretore, la soggettività del parere emerge pure laddove viene ritenuto per assodato che non sia stata restituita merce per un valore di € 4'706'874.15, allorquando questo dato proviene da un rapporto redatto da una società incaricata dalla sequestrante stessa ed è stato stilato in base a dati forniti sempre dalla sequestrante medesima.

 

                                   4.   La reclamante ripete anzitutto di aver reso verosimile in prima se­de che CO 1, per mezzo della propria influenza quale amministratrice di fatto della PI 2, ha fatto in modo che la liquidità della società fosse evacuata all’esterno della Francia, mettendo a rischio le pretese dei creditori sociali. Ricorda che il rapporto di due diligence allestito in vista della compravendita delle azioni del­la PI 2 ha evidenziato che la società ha versato a due società registrate l’una a Panama e l’altra a Hong Kong, come pure ad altre società non identificabili, commissioni nell’ordine di milioni di euro, senza apparenti contropartite. Inoltre le liquidità della PI 2 poste sotto sequestro dai giudici francesi sono risultate nettamen­te inferiori a quelle che potevano essere attese per una società con attività e cifra d’affari come la sua. Sempre a dire della reclamante, la PI 2 non le ha poi restituito le merci rimaste invendute in seguito alla liquidazione dei loro rapporti contrattuali. A parere suo tutti questi elementi rendono senz’altro verosimile che la PI 2 abbia ripetutamente tentato di sottrarsi ai propri obblighi, ciò che il Pretore non ha del resto negato, limitandosi a non ritenerne la rilevanza nei confronti di CO 1.

 

                                         Orbene, a mente della ricorrente la formale dualità giuridica tra la PI 2 e CO 1 evidenziata dal primo giudice non è rilevante per accertare la verosimiglianza di un possibile trafugamento di beni da parte di quest’ultima. Vi è secondo lei una perfetta identità tra i due soggetti, nel senso che la debitrice è l’amministratrice di fatto e il dominus della PI 2, di modo che gli atteggiamenti e i comportamenti della società sono il riflesso di quelli di CO 1. A sostegno delle proprie argomentazioni la ricorrente richiama tutta una serie di documenti da cui si evince che CO 1 ha agito quale presidente della PI 2 o perlomeno quale sua rappresentante firmando importanti contratti commerciali. Il suo ruolo centrale nella vita sociale della PI 2 era del resto stato evidenziato anche nella due diligence commissionata dalla reclamante. Essa ne deduce che CO 1, per sottrarsi ai propri obblighi, attuerebbe verosimilmente i medesimi comportamenti per i propri beni e quindi non esiterebbe, come ha fatto con le somme versate alla PI 2 e con le merci residue che quest’ultima avrebbe dovuto restituirle, a fare altrettanto con le proprie disponibilità, a maggior ragione se sui suoi conti dovessero essere confluiti fondi della PI 2.

 

                                   5.   La realizzazione della causa di sequestro prevista all’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF presuppone la riunione di una circostanza oggettiva (trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla fuga) e di una circostanza soggettiva, ossia l’intenzione del debitore sequestrato di sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni (Amonn/Wal­ther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 14 ad § 36 e n. 14 ad § 51; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 42 ad art. 271 LEF). Trafuga i suoi beni il debitore che li nasconde, regala o vende a prezzi irrisori, oppure che li sposta all’estero, li distrugge, danneggia o grava di pegno (DTF 119 III 92 consid. 3/b; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 69 ad art. 271 LEF). Dal profilo soggettivo, devono sussistere indizi oggettivi e concreti che il debitore fosse cosciente (intenzione o dolo eventuale) che il suo comportamento era idoneo a ostacolare l’esercizio dei diritti del creditore o almeno a renderlo molto più difficile (sentenze della CEF 14.2015.182 del 22 gennaio 2016, consid. 7.2, e 14.2006.64 del 5 settembre 2006 consid. 6.2, con rinvii).

 

                                         Contrariamente a quanto lascia intendere il testo dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, anche atti di preparazione di un trafugamento di beni possono bastare, secondo le circostanze, a giustificare il sequestro, che se presupponesse il compimento effettivo del trafugamento verrebbe eseguito sempre troppo tardi (sentenza del Tribunale federale 5P.256/2006 del 4 ottobre 2006, ZZZ/RSPC 2006 pag. 433 consid. 2.1; Meier/Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 19 ad art. 271 LEF). Spetta al sequestrante rendere verosimile che il comportamento del debitore configuri una causa di sequestro (sopra consid. 2; sentenze della CEF 14.2015.182, consid. 7.2 [già citata] e 14.2004.91 del 13 gennaio 2005, RtiD 2005 II 789 segg. n. 88c consid. 4.2/a).

 

                                5.1   Nella fattispecie, il Pretore ha considerato che gli atti della PI 2 qualificati dalla sequestrante come atti oggettivi di trafugamento di beni non possono essere imputati alla debitrice CO 1 per i propri beni stante la loro distinta personalità giuridica. La recla-mante sostiene invece che sussiste una “perfetta identità” tra i due soggetti dal momento che CO 1 sarebbe l’amministratrice di fatto e il dominus della PI 2.

 

                                5.2   Ora, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il sequestro (come il pignoramento) può colpire soltanto beni di proprietà del debitore o crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112 consid. 3a), essendo al riguardo determinante in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1 e 106 III 89 consid. 2, con rinvii): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono a una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato. Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112 consid. 3/a, 102 III 173 consid. II.3). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG III, 2aed. 2010, n. 53-55 ad art. 271 e n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure ch’essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (fra altre: sentenze della CEF 14.2019.3-6 dell’1 luglio 2019, consid. 6, e 14.2010.40 del 18 giugno 2010, RtiD 2011 I 774 n. 59c, consid. 3.2).

 

                             5.2.1   Le norme sul sequestro formando un’unità coerente, i principi appena evocati valgono anche per l’interpretazione dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF. È da considerare un trafugamento di beni nel senso di questa disposizione l’atto di distrazione o di occultamento che ver­te su beni appartenenti al debitore o di cui egli è titolare secondo le regole del diritto civile. Solo in caso di abuso manifesto si può considerare che il trafugamento di atti relativi a beni formalmente di terzi realizza la causa di sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF.

 

                             5.2.2   Secondo il principio della trasparenza (Durchgriff), occorre far astrazione della dualità giuridica tra debitore sequestrato e società cui i beni da sequestrare sono intestati, quando è invocata dal­l’uno o dall’altro soggetto allo scopo di sottrarsi abusivamente al­l’ese­cuzione forzata, e permettere, eccezionalmente, il pignoramento o il sequestro dei beni dell’una nell’esecuzione diretta contro l’altra conformemente alla realtà economica. Due sono le condizioni poste dalla giurisprudenza al riguardo: in primo luogo è ne-cessaria l’identità delle persone coinvolte o perlomeno l’identità dei loro interessi economici; e in secondo luogo la dualità giuridica dev’es­sere invocata in modo manifestamente abusivo per trarne un vantaggio ingiustificato a danno dei creditori (art. 2 cpv. 2 CC) (DTF 144 III 541 segg.; sentenza della CEF 14.2019.3-6 già citata, consid. 6.1).

 

                             5.2.3   Il principio della trasparenza non comporta la soppressione generale della dualità giuridica, ma può avere effetti solo in un caso particolare, in cui la protezione offerta di principio dall’indipen­­denza giuridica è rifiutata perché viene richiamata abusivamente allo scopo di sottrarsi ai propri obblighi o all’esecuzione forzata consecutiva (DTF 144 III 547 consid. 8.3.3). Il terzo deve allora accettare che il ricavo della realizzazione dei suoi beni serva a disinteressare i creditori dell’altra persona, per i quali la dualità giuridica è inopponibile. Può essere il caso non solo nell’esecuzio­­ne diretta contro la persona (solitamente giuridica) controllata (caso di trasparenza detta diretta), ma anche, più frequentemente, nell’esecuzione contro la persona dominante (trasparenza rovesciata) (DTF 144 III 548 consid. 8.3.4). Nella prima ipotesi l’appli­­cazione del principio di trasparenza dev’essere ammessa con ritegno poiché chi contrae con una persona giuridica sa, in principio, di correre il rischio di una sua insolvibilità in assenza di garanzie fornite dalla persona dominante (DTF 144 III 549 consid. 8.3.6; sentenza della CEF 14.2019.3-6, consid. 6.1/c).

 

                                5.3   Nel caso specifico la reclamante invoca sì una “perfetta identità” tra CO 1 e la PI 2, ma senza rendere verosimili i due presupposti appena menzionati per poter ammettere l’applicazione del principio della trasparenza rovesciata. Non si disconosce che dalla documentazione prodotta dalla RE 1 appare verosimile che la debitrice amministri di fatto la PI 2, ma ciò non significa ancora che gli interessi economici della società si confondano con quelli personali di lei. Solitamente l’organo, di diritto o di fatto, di una società non ne è il proprietario. In concreto, secondo le stesse allegazioni della reclamante le azioni della PI 2 appartengono a PI 1, figlia della debitrice, con cui la sequestrante ha del resto concluso il contratto di cessione e acquisizione di quelle azioni (doc. L). La RE 1 non ha fornito d’altronde alcun indizio per cui gli attivi oggetto delle transazioni concluse dalla debitrice per conto della PI 2 fossero in realtà beni della debitrice. Ne discende che anche se le operazioni menzionate dalla reclamante dovessero configurare atti di trafugamento a danno dei creditori della PI 2 (come il fisco francese) non potrebbero comunque giustificare il sequestro di beni appartenenti ad CO 1, come rettamente constatato dal Pretore.

                                5.4   Che per sottrarsi ai propri obblighi CO 1 potrebbe attuare a protezione dei propri beni atti analoghi a quelli compiuti per conto della PI 2 è una congettura della reclamante che non poggia su indizi oggettivi e concreti, sicché non può reputarsi verosimile (sopra consid. 2.1). La debitrice avrà forse motivi e destrezza per nascondere i propri beni, ma in assenza d’indicazioni attendibili secondo cui essa avrebbe concretamente trafugato attivi suoi o si starebbe preparando a farlo, il solo elemento soggettivo non basta a ritenere data la causa di sequestro invocata dalla sequestrante (sentenza della CEF 14.2019.114 dell’8 novembre 2019, RtiD 2020 II 968 n. 50c consid. 6.2-6.3). Quanto all’ipotesi di una confluenza di fondi della PI 2 sul conto della debitrice, a parte il fatto che anch’essa non è confortata da indizi oggettivi e concreti, ad ogni modo ciò non costituirebbe un trafugamento a detrimento dei creditori di CO 1, bensì a danno dei creditori della PI 2 (atto a permettere loro di chiedere nei confronti della società un sequestro dei beni formalmente intestati alla persona dominante secondo il principio della trasparenza diretta, v. sopra consid. 5.2.3). Perlomeno non si può considerare che il Pretore abbia al riguardo accertato i fatti in modo manifestamente errato (giusta l’art. 320 lett. b CPC) né che si sia dipartito da un’erronea nozione giuridica della verosimiglianza. Il reclamo va di conseguenza respinto sen­za necessità di esaminare le altre censure della reclamante.

 

                                   6.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Le ripetibili vanno fissate in base al valore della pretesa (di fr. 9'494'360.62) fatta valere dalla sequestrante – non potendosi ad ogni modo tenere conto del criterio più corretto (DTF 139 III 195 consid. 4.3.2) del valore dei beni sequestrati, poiché in concreto non è stato reso noto –, rimanendo però al limite inferiore della tariffa, tenuto conto dell’effettivo lavoro svolto dal patrocinatore dell’opponente (art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RL 178.310], per il rinvio dell’art. 96 CPC).

 

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'494'360.62, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a loro carico. La RE 1 rifonderà ad CO 1 fr. 12'000.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  

      ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).