Incarto n.
14.2020.8

Lugano

29 gennaio 2020

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.50 (annullamento dell’esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 21 gennaio 2020 da

 

 

RE 1

 

 

contro

 

 

CO 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 24 gennaio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 gennaio 2020 dal Pretore;

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 novembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'801.80 oltre agli interessi del 5% dal 19 ottobre 2019;

 

                                         che l’escusso ha interposto opposizione al precetto esecutivo il 23 novembre 2019;

 

                                         che il 2 dicembre 2019 RE 1 ha presentato alla Giudicatura di pace del Circolo di Maroggia istanza di annullamento dell’esecuzione e di “cancellazione definitiva” del precetto esecuti­vo;

                                         che il 10 dicembre 2019 il Giudice di pace ha comunicato all’istan­­te di non ritenersi “competente in materia” e gli ha ritornato la documentazione ricevuta;

 

                                         che il 21 gennaio 2020 RE 1 ha poi ripresentato la stessa istanza alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord;

 

                                         che con sentenza del 23 gennaio 2020 il Pretore ha dichiarato l’i­­stanza irricevibile e posto le spese processuali di fr. 50.– a carico dell’istante, ricordando che sulle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5'000.– giudica il giudice di pace e non il pretore;

 

                                         che con il reclamo in esame RE 1 chiede l’annulla­mento della tassa di giustizia facendo valere di essere stato fuorviato dall’inesatta comunicazione del Giudice di pace;

 

                                         che la causa è stata trattata dal Pretore in procedura sommaria in virtù dell’art. 85 LEF, secondo cui se l’escusso prova per mezzo di documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto può ottenere in ogni tempo dal tribunale del luogo dell’esecuzione l’annullamento dell’esecuzione;

 

                                         che la sentenza impugnata è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 4 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a e 110 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

 

                                         che il reclamante avversa la decisione impugnata unicamente per quanto attiene alle spese processuali;

 

                                         che, a ragione, egli non contesta l’irricevibilità della propria istanza (v. il corretto riferimento del Pretore all’art. 31 lett. c della legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria [LOG, RL 177.100]);

 

                                         che secondo l’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie sono poste a carico dell’attore (in procedura sommaria dell’istante) nel caso in cui il giudice non entra nel merito dell’azione, sicché la decisione impugnata risulta corretta anche sulla questione delle spese;

 

                                         che soltanto in sede di reclamo il reclamante ha fatto presente e ha prodotto la risposta del Giudice di pace alla sua prima istanza, di modo che il Pretore non ha potuto tenerne conto;

 

                                         che stante il divieto delle allegazioni e dei mezzi di prova nella pro-cedura di reclamo, stabilito dall’art. 326 cpv. 1 CPC, tali allegazioni e documenti non possono essere presi in considerazione neppure da questa Camera;

 

                                         che ad ogni modo RE 1 avrebbe dovuto verificare la questione della competenza del Pretore prima di adirlo e non poteva semplicemente affidarsi alla risposta del Giudice di pace, spe­cie perché questi si è limitato a dichiararsi incompetente senza indicare quale fosse l’autorità giudiziaria competente;

 

                                         che il reclamo va pertanto respinto;

 

                                         che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma vista l’inadeguatezza della risposta del Giudice di pace e il fatto che il reclamante non è patrocinato e non pare particolarmente cognito di diritto, tanto vale, eccezionalmen­te, rinunciare ad ogni prelievo;

 

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50.–, non raggiunge minimamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).