Incarto n.
14.2021.112

Lugano

19 ottobre 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.571 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 26 luglio 2021 dalla

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 20 agosto 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’11 agosto 2021 dal Pretore aggiunto;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il 26 luglio 2021 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 12'018.60 oltre a interessi e spese.

 

                                  B.   All’udienza di discussione dell’11 agosto 2021 nessuno è comparso.

 

 

                                  C.   Statuendo con decisione dell’11 agosto 2021 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dallo stesso giorno alle ore 11:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto di fr. 700.– per le spese esecutive.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 agosto 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimen­to, asserendo di non avere ricevuto in tempo la citazione all’udien­­za di discussione. Il 23 agosto 2021 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Entro il termine impartitole, la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 12 agosto 2021, il termine d’impugna­zione è scaduto domenica 22 agosto, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 23 agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

 

                                   2.   Nel reclamo la RE 1 lamenta di non aver ricevuto per tempo la citazione all’udienza dell’11 agosto 2021, la sua fiduciaria, pres­so la quale ha la sede, essendo chiusa per ferie durante i primi 15 giorni di agosto.

 

                                   3.   Presentata la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Esse possono comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La pronuncia del fallimento deve, in caso di reclamo, essere annullata se il convenuto non è stato regolarmente citato o non in tempo (Cometta in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). Una sanatoria in seconda istanza è esclusa (Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 15 ad art. 168 LEF con riferimenti).

                                         Nel caso concreto, la Camera ha accertato che la citazione all’u­­dienza dell’11 agosto è stata ritirata per conto della reclamante solo il 16 agosto 2021. D’altronde, non vi sono nell’incarto pretorile – né l’istante ne allega – indizi di circostanze successive all’inoltro della domanda di fallimento, da cui si potrebbe dedurre che l’e­­scussa ne ha avuto conoscenza prima dell’udienza dell’11 agosto. Di modo che la notifica della citazione va considerata non avvenuta. Venendo a mancare un’esigenza formale dell’apertura del fallimento (art. 168 LEF), tesa a garantire all’escusso il diritto di essere sentito e in particolare di addurre fatti propri a determinare la reiezione della domanda di fallimento (art. 172 LEF), la decisione impugnata risulta nulla (v. sentenze della CEF 14.2015.19 del 3 marzo 2015 consid. 3.2 e 14.2016.8 del 4 febbraio 2016 consid. 3). Gli atti vanno così retrocessi al primo giudice per nuovo giudizio sull’istanza, previa valida citazione delle parti a una nuova udienza (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).

                                   4.   Dato che la necessità del reclamo non può essere ritenuta causata da una delle parti, per motivi di equità occorre rinunciare a prelevare la tassa di giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC). Non si giustifica per contro di riconoscere alla reclamante un’indennità per ripetibili, siccome l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato, per motivi di equità, soltanto le spese processuali (sulla definizione, cfr. art. 95 cpv. 2 CPC) e non le spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2016.8 del 4 febbraio 2016 consid. 4 e 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 6.1). Quanto alle spese di prima sede, verranno rideterminate con il nuovo giudizio.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza il fallimento della RE 1 pronunciato dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud l’11 agosto 2021 è annullato.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali né si assegnano ripetibili. L’importo di fr. 450.– anticipato dalla reclamante le è restituito.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–   ;

–  Ufficio d’esecuzione, Mendrisio;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).