CO 1

 

Incarto n.
14.2021.119

Lugano

26 gennaio 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.637 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 7 giugno 2021 dalla

 

 

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

 

 

contro

 

 

CO 1

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 7 settembre 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 27 agosto 2021 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 13 dicembre 2019 la RE 1 in qualità di locatrice e la PI 1 in veste di conduttrice – rappresentata dalla sua amministratrice unica CO 1 – hanno stipulato un contratto di leasing avente per oggetto delle apparecchiature per studio estetico (“Fibra DFA + Ultra Shape”), il cui uso è stato messo a disposizione della conduttrice dietro il pagamento di quarant’otto canoni mensili di fr. 1'403.49 ciascuno (IVA inclusa), da pagare in anticipo “il primo del trimestre solare”, oltre spese amministrative “una tantum” di fr. 200.– più IVA. CO 1 ha apposto la sua firma anche sotto la clausola d’assunzione cumulativa di debito conte-nuta nel contratto, del seguente tenore: “Assunzione cumulativa di debito: Dichiaro/-iamo espressamente di avere un proprio interesso diretto e materiale alla conclusione del presente contratto di leasing. Per questo motivo, prendendo atto delle condizioni di leasing precedenti e a seguire (in particolare della clausola sul foro competente di cui al co. 23) mi/ci assumo/-iamo personalmente e direttamente insieme al CL la responsabilità per ogni debito legato al presente contratto e alla sua scadenza, compreso l’esercizio di un diritto e l’ese­cuzione forzata nei confronti del CL.”.

 

                                  B.   La PI 1 è stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato dalla Pretura del Distretto di Bellinzona il 23 febbraio 2021 a far tempo dal giorno successivo.

 

                                  C.   Con lettera del 12 marzo 2021 la RE 1 ha disdetto il contratto di leasing con effetto immediato per mora della conduttrice, riferendosi ai §§ 14 e 16.1 delle condizioni generali, e le ha chiesto invano di pagare entro e non oltre quattordici giorni il saldo di fr. 50'214.– in suo favore, pari a fr. 4'284.20 per “arretrati in base all’estratto conto”, corrispondenti al canone trimestrale dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, e fr. 45'929.80 per “risarcimento danni in base all’estratto conto” per gli undici canoni trimestrali rimanenti con scadenze anticipate dal 1° aprile 2021 fino al 1° ottobre 2023.

 

                                  D.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 aprile 2021 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, la RE 1 ha escus­so CO 1 per l’incasso di fr. 50'566.– oltre agli interessi del 9% dal 26 marzo 2021, indicando quale causa del credito: “debitrice solidale con PI 1 in liquidazione Contratto di leasing no. __________”.

 

                                 E.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecuti­vo, con istanza del 7 giugno 2021 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 5 luglio 2021. Con replica spontanea del 9 luglio e duplica spontanea del 5 agosto 2021 le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti.

 

                                  F.   Statuendo con decisione del 27 agosto 2021, il Pretore ha respin­to l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 260.– senz’assegnare indennità.

 

                                  G.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 settembre 2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spe­se e ripetibili. Con osservazioni del 7 ottobre 2021 CO 1 ha concluso per la reiezione (parziale) del reclamo, sostenendo di non dover in ogni caso pagare al di là della data del fallimento della PI 1 (il 24 febbraio 2021).

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 30 agosto 2021, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 9 settembre. Presentato due giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                         Solo con il reclamo la RE 1 spiega che nell’importo posto in esecuzione di fr. 50'566.–, oltre ai dodici canoni trimestrali (su un totale di sedici) ancora dovuti per fr. 50'526.– sono compresi fr. 40.– per due solleciti di pagamento, come previsto dall’art. 14.1 delle condizioni generali, e che la differenza con la pretesa di fr. 50'214.– fatta valere con la disdetta (di fr. 312.–) è dovuta a uno sconto forfettario non contrattualmente dovuto, risultante in automatico dal suo sistema informatico, onde il correttivo apportato in sede esecutiva. Le allegazioni sono tuttavia nuove e quindi irricevibili (v. sopra consid. 1.2), sicché non è possibile tenerne conto per l’odierna pronuncia.

 

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che il contratto di leasing può di principio costituire un valido riconoscimento di debito, ma nella disdetta è indicato un credito di fr. 50'214.–, composto di “arretrati” per fr. 4'284.20 e di un “risarcimento danni”, pari a fr. 45'929.80, mentre l’importo posto in esecuzione ammonta a fr. 50'566.–, sicché “non è dato vedere l’identità tra l’importo posto in esecuzione (doc. B) e quello indicato sul titolo di rigetto (doc. C) o perlomeno evincibile dall’insieme dai documenti prodotti”, di modo che ha respinto l’istanza.

 

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 rimprovera al Pretore di aver disconosciuto che l’importo posto in esecuzione e quello contenuto nel titolo di rigetto non devono essere necessariamente identici, l’identità richiesta essendo unicamente quella tra il credito indicato sul precetto esecutivo e quello riconosciuto nel titolo di rigetto, che nel caso di specie è data. In effetti, a sua mente, la pretesa posta in esecuzione (di fr. 50'566.–) è evincibile in modo immediato dal contratto di leasing, di modo che la cifra indicata nella disdetta (di fr. 50'214.–) risulta superflua e irrilevante ai fini del giudizio.

 

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nel­l’i­stanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).

 

                                5.1   Nel caso in esame il contratto di leasing (doc. C) costituisce di principio un valido riconoscimento di debito per i pattuiti quaran­t’otto canoni mensili di fr. 1'403.50 ciascuno (o per sedici canoni trimestrali di fr. 4'210.50 ciascuno), di complessivi fr. 67'368.–, oltre alle spese amministrative “una tantum” di fr. 200.– e all’IVA. La RE 1 ha escusso CO 1 per soli fr. 50'566.– oltre agli interessi di mora del 9% dal 26 marzo 2021, indicandoli nell’istanza come “importo a oggi esigibile a seguito della disdetta per mora del 12 marzo 2021 (doc. D)”. Le condizioni generali acclu­se al contratto (doc. C, §§ 14.1, 14.2 e 16.1 pag. 2-4) prevedono infatti che, in caso di disdetta per mora, il conduttore si obbliga a pagare in una volta tutte le mensilità previste fino alla fine del contratto, oltre agli interessi di mora, del 9% al minimo, calcolati sul­l’intera somma già dalla data della ricezione della disdetta.

 

                                5.2   Contrariamente a quanto ha considerato il primo giudice, l’identità tra la pretesa posta in esecuzione e quella risultante dal titolo di rigetto non presuppone ch’esse debbano necessariamente essere dello stesso importo. Deve solo trattarsi della medesima pretesa. Il diritto esecutivo non obbliga infatti il creditore a escutere il debitore per l’intero importo riconosciuto né a giustificare la sua (libera) scelta di procedere per una frazione di esso. Incombe semmai all’escusso di rendere verosimile, a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, che il debito si sarebbe nel frattempo ridotto a un importo inferiore a quello fatto valere con l’istanza (tra tante: sentenza della CEF 14.2020.71 dell’11 novembre 2020 consid. 5.4). La procedura di rigetto non ha infatti quale scopo di accertare l’importo esatto del credito vantato dall’istante, ma solo l’esistenza di un titolo di rigetto per (almeno) l’importo posto in esecuzione (sopra consid. 2). In altri termini, l’onere della prova (al grado della verosimiglianza) circa i canoni versati grava sull’escusso e non sull’escutente (art. 82 cpv. 2 LEF, sentenze della CEF 14.2021.96 del 3 gennaio 2022 consid. 6.2.1 e 14.2021.17 dell’11 agosto 2021 consid. 5.2).

 

                                5.3   Nel caso di specie la RE 1 ha indicato nell’istanza quale titolo di rigetto il contratto di leasing (ad n. 6) unitamente alla disdetta (ad n. 2). Non ha però spiegato come è giunta alla somma di fr. 50'566.– posta in esecuzione per cui chiede il rigetto provvisorio dell’opposizione, né perché supera quella di fr. 50'214.– richiesta nella disdetta (doc. D). A fronte di tale incertezza, il Pretore non poteva invero respingere integralmente l’istanza, chiaramente fondata sul contratto di leasing, ma nel dubbio doveva accordare il rigetto per la somma più bassa, per giunta esposta con un estrat­to conto preciso e dettagliato (doc. D, 2° foglio). Stante il principio dispositivo, incombe infatti all’istante l’onere di allegare i fatti pertinenti, onere accresciuto nel caso in cui una delle tre identità non risulta immediatamente dal titolo invocato, in particolare quando la determinazione della somma dovuta necessita alcune operazioni aritmetiche (sentenza della CEF 14.2020.178 del 9 giugno 2021, consid. 5.1), specie nel caso di prestazioni periodiche, in cui de­v’essere chiaro quali e quanti sono reclamate, anche in vista di eventuali eccezioni per pagamento o compensazione.

 

                                5.4   Già si è detto, d’altra parte, che non si può tenere conto della spiegazione della composizione della somma posta in esecuzione (di fr. 50'566.–) contenuta nel reclamo siccome tardiva (sopra consid. 1.2) e del resto neppure precisa, giacché lo sconto forfettario menzionato nel conteggio accluso alla disdetta (doc. D) ammonta a fr. 357.88 e non a fr. 312.– (pari alla differenza tra fr. 50'526.– e fr. 50'214.– citata nel reclamo ad 9), per tacere del fatto che i solleciti non sono stati né allegati né documentati. Il reclamo non può pertanto essere accolto per un importo superiore a fr. 50'214.–.

 

                                5.5   La reclamante chiede inoltre di estendere il rigetto agli interessi di mora del 9% dal 26 marzo 2021, “giorno in cui il contratto è stato disdetto, come previsto dalle CG del contratto di leasing (doc. C; § 14.1)”. La data menzionata si riferisce quindi alla scadenza del termine di 14 giorni impartito alla locatrice con la disdetta (invero in virtù del § 14.2 delle condizioni generali), computato dalla data di emissione della stessa disdetta (il 12 marzo 2021, v. doc. D). Sennonché secondo tale atto il termine di pagamento decorreva dal suo “ricevimento”, ovviamente successivo al 12 marzo in cui la disdetta è stata inviata per raccomandata. In mancanza di allegazioni e prove sulla data di ricevimento, il rigetto può essere concesso per gli interessi di mora non prima del giorno successivo alla notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 28 maggio 2021 (doc. B, secondo foglio; sentenza del Tribunale federale 5D_13/ 2016 del 18 maggio 2016 consid. 2.3.3).

 

                                  6.   Con le osservazioni al reclamo CO 1 sostiene, come già fatto in prima sede, che il fallimento della PI 1 ha messo fine al leasing e che la RE 1 non ha quindi il diritto di ottenere pagamenti al di là della data del fallimento della società, ossia dopo il 24 febbraio 2021. Sottolinea d’altronde la cattiva fede – a suo dire – della reclamante che, nonostante le domande del­l’ufficio dei fallimenti, non avrebbe ancora ritirato i macchinari oggetto del leasing.

 

                                6.1   La resistente, invero, non documenta le proprie allegazioni. Il contratto di leasing non prevede la propria estinzione in caso di fallimento della conduttrice (v. §§ 14 seg. delle condizioni generali) e il diritto di locazione – che pare applicabile al “leasing” convenuto dalle parti, limitato alla cessione dell’uso delle attrezzature (doc. C, §§ 1.2 e 18.5 delle condizioni generali, e Müller in: Contrats de droit suisse, 2021, n. 757) – prescrive la continuazione del contratto in caso di fallimento del conduttore, fatta salva la facoltà del locatore di esigere garanzie e di disdirlo se non sono fornite (art. 266h CO). La censura è pertanto priva di pregio.

 

                                6.2   CO 1 non indica le conseguenze della pretesa malafede della reclamante nella procedura di rigetto. Ad ogni modo, le rate residue sono dovute in caso di disdetta anticipata del contratto indipendentemente dall’uso effettivo delle attrezzature (v. sopra con­sid. 5.1). È pertanto esclusivamente il problema della locatrice se tarda a riprendersele.

 

                                   7.   Ciò posto, il reclamo va parzialmente accolto nel senso dell’acco­glimento dell’istanza limitatamente a fr. 50'214.– (sopra consid. 5.4) oltre agli interessi di mora del 9% dal 29 maggio 2021 (consid. 5.5).

 

                                    8.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza pressoché totale della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50'566.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                          “1.  L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 50'214.– oltre agli interessi di mora del 9% dal 29 maggio 2021.

                                          2.  Le spese processuali di complessivi fr. 260.– sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all’istante fr. 2'000.– per ripetibili ridotte.”

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 1'500.– per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–     ;

–   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).