Incarto n.
14.2021.122

Lugano

28 gennaio 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.537 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 8 luglio 2021 dalla

 

 

CO 1,

 

 

contro

 

 

RE 1,

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 9 settembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1° settembre 2021 dal Pretore aggiunto;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che con precetto esecutivo n. __________98 emesso il 15 giugno 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'300.45 oltre agli interessi del 5% dal 10 giugno 2021, indicando quale causa del credito gli “affitti non pagati”;

 

                                         che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’8 luglio 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cit­tà, cui il convenuto, nel termine impartito, si è opposto con osservazioni scritte del 19 luglio 2021;

                                         che statuendo con decisione del 1° settembre 2021, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposi­­zione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 230.–;

 

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 settembre 2021 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza;

 

                                         che stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

 

                                         che la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello è competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC; 48 lett. e n. 1 LOG);

 

                                         che il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

 

                                         che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale de­ve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);

 

                                        che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

 

                                         che nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha rilevato che il contratto di locazione stipulato dalle parti costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le pigioni e gli acconti delle spese accessorie dovuti da RE 1 per i mesi da ottobre 2020 a giugno 2021, pretese di cui egli non contesta il mancato pagamento;

 

                                         che il primo giudice non ha accolto l’eccezione di compensazione del credito posto in esecuzione sollevata da RE 1 con una sua pretesa di risarcimento del danno alla merce da lui depositata nell’ente locato, a suo dire causato da problemi di umidità e d’in­­festazione di animali, ritenendo che il convenuto non avesse prodotto alcun indizio a sostegno delle proprie affermazioni, in particolare nessuna fotografia né una copia delle segnalazioni ch’egli ha allegato di aver spedito alla locatrice;

 

                                         che nel reclamo RE 1 afferma di non ritrovare più le fotografie da lui fatte con il cellulare, nel frattempo sostituito, che provano quanto da lui allegato, rilevando di averle fatte vedere, a suo tempo, a familiari e amici;

 

                                         che per il resto egli si limita sostanzialmente a ribadire di aver avuto molti problemi con topi, ragni, animali vari e tanta umidità, che hanno danneggiato molta merce e attrezzature depositate nel locale, tanto da doverle buttar via, ciò che avrebbe notificato al proprietario per e-mail e potrebbero testimoniare le persone che l’hanno aiutato a sgomberare il magazzino;

 

                                         che in chiusura egli auspica “che questa situazione finisca e che i proprietari rinuncino agli affitti, come io ho rinunciato a chiedere i danni”;

 

                                         che così argomentando, il reclamante non si confronta però con la motivazione della sentenza impugnata e in particolare non contesta di non aver prodotto alcun indizio atto a rendere verosimile, nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF, il danno da lui allegato, in particolare con fotografie, segnalazioni scritte o elettroniche oppure dichiarazioni scritte di terzi, per tacere del fatto ch’egli pare ammettere di aver rinunciato alla sua pretesa di risarcimento;

 

                                         che insufficientemente motivato, il reclamo si avvera irricevibile;

 

                                         che, comunque sia, al debitore che non detiene documenti suscettibili di rendere verosimile la pretesa opposta in compensazione rimane la possibilità di dimostrarla con altri mezzi di prova, segnatamente con testimonianze o perizie, in una causa di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF);

 

                                         che rientra peraltro nella sua responsabilità (e interesse) far in modo di salvaguardare i mezzi di prova e gl’indizi a lui utili;

 

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

 

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'300.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–  

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).