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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella causa OR.2018.57 (revocazione nel fallimento ancillare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 15 marzo 2018 dalla
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Massa del fallimento di AO 1, IT- (patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
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contro |
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AP 1 TH- (Thailandia) (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
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giudicando sull’appello del 27 settembre 2021 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 25 agosto 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 27 maggio 2014, poco dopo il decesso della madre PI 1, avvenuto il 3 marzo 2014, il figlio AP 1 ha fatto intestare l’appartamento di St Moritz (unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ di 12⁄1000 della particella n. __________) in proprietà comune a nome degli eredi, il fratello AO 1 e lui secondo l’atto di notorietà del 23 maggio 2014.
B. Il 24 novembre 2015, a richiesta del figlio AO 1, al quale la madre aveva ceduto la farmacia di famiglia “__________” nel centro di Ve-rona, il Tribunale di Verona ha concesso un concordato prenotativo alla ditta nella persona del suo titolare, AO 1.
C. Con convenzione del 13 luglio 2016, AO 1 ha rinunciato all’appartamento di St Moritz a favore del fratello AP 1. Le parti hanno convenuto che “la sistemazione di un’eventuale indennità [sarebbe stata] fatta extracontrattuale”. La proprietà dell’intero fondo è stata iscritta a nome di AP 1 il giorno dopo.
D. Il 21 aprile 2017, la sezione fallimentare del Tribunale di Verona ha revocato il concordato e pronunciato il fallimento di AO 1 quale titolare della Farmacia __________.
E. Con sentenza del 2 agosto 2017, la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha riconosciuto in Svizzera il fallimento di AO 1. Il 18 dicembre 2017, la massa fallimentare italiana ha ottenuto la cessione (giusta l’art. 260 LEF) della pretesa revocatoria volta a rendere inopponibile ai creditori del fallito la rinuncia alla quota di lui dell’appartamento di St Moritz.
F. Mediante petizione del 15 marzo 2018, la massa fallimentare italiana ha promosso contro AP 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, azione revocatoria ex art. 285 segg. LEF postulando in via principale la revocazione della rinuncia alla sua quota del fondo di St Moritz e la sua reinscrizione nel registro fondiario quale comproprietario comune di un mezzo con annotazione delle restrizioni previste in caso di fallimento, e in via subordinata la revocazione della rinuncia e la condanna del convenuto al pagamento a favore della massa fallimentare “come minimo” di fr. 350'000.–. Con risposta del 6 giugno 2018, il convenuto ha postulato la reiezione integrale della petizione e la cancellazione della restrizione della facoltà di disporre della PPP. In sede di replica e di duplica scritte, le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni. Le prime arringhe si sono svolte il 19 febbraio 2019. Conclusa l’istruttoria, che ha comportato l’interrogatorio del curatore fallimentare TE 2, l’audizione di diversi testi, tra cui il commissario concordatario TE 1 (in via rogatoria) e dell’ex moglie del convenuto, TE 3, il richiamo dei documenti giustificativi dei trapassi dell’appartamento dall’Ufficio del registro fondiario (URF) della regione Maloja e degli incarti della Pretura del distretto di Lugano, sezione 5, relativo al riconoscimento in Svizzera del fallimento di AO 1, e dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, le parti hanno presentato i memoriali conclusivi il 20 e 21 agosto 2020, con cui hanno confermato le rispettive conclusioni (l’attrice limitatamente a quelle principali) e rinunciato alle arringhe finali.
G. Statuendo con decisione del 25 agosto 2021 il Pretore ha accolto la petizione, disponendo la revocazione della rinuncia e la reinscrizione del fallito quale comproprietario comune del fondo con annotazione delle restrizioni previste in caso di fallimento ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 9'000.– e spese ripetibili di fr. 20'000.– a favore dell’attrice.
H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 27 settembre 2021 per ottenerne l’annullamento previo conferimento dell’effetto sospensivo e, in via principale la riforma nel senso della reiezione della petizione e la cancellazione della restrizione della facoltà di disporre del fondo, e in via subordinata il rinvio al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi, protestate spese e ripetibili in entrambe le sedi. Con risposta del 15 dicembre 2021, la AO 1 ha concluso per l’integrale reiezione dell’appello, protestate spese e ripetibili. Nel termine impartito loro, le parti hanno confermato le rispettive domande con replica del 24 gennaio e duplica del 28 febbraio 2022.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di revocazione nel fallimento (art. 285 segg. LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sempre che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD II-2012 893 seg. n. 53c [massima]). Nella fattispecie, il valore del fondo oggetto dell’azione revocatoria accertato dal Pretore è di fr. 235'400.–, sicché il valore litigioso è della metà (fr. 117'700.–), siccome il primo giudice ne ha ordinato la reintegrazione solo della metà a nome di AO 1. Il ricorso in esame è quindi ammissibile quale appello nel senso dell’art. 308 cpv. 2 CPC.
1.1 Pronunciata in procedura ordinaria, la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 e, a contrario, 314 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di AP 1 il 27 agosto 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 26 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 27 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), l’appello è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 316 cpv. 1 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 311 cpv. 1 CPC) contenute nell’appello (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Sono ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi soltanto se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 286 cpv. 1 LEF, sono revocabili tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito, eccetto gli usuali regali occasionali, fatte dal debitore nell’anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento. Lo scopo della norma è rendere senza effetti (ossia inopponibile ai creditori) gli atti con cui il debitore, al limitare dell’eccessivo indebitamento, s’impoverisce mentre il resto del suo patrimonio è – già o virtualmente – insufficiente a disinteressare i suoi creditori (Peter in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 286 LEF).
2.1 Sono revocabili le donazioni causa donandi – effettuate cioè tra vivi e senza controprestazione corrispondente (art. 239 cpv. 1 CO) – non mortis causa (Peter, op. cit., n. 2 e ad art. 286; Staehelin/Bopp in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 4 ad art. 286 LEF). Sono pure revocabili le disposizioni a titolo gratuito, che il debitore non era tenuto giuridicamente (o moralmente, cfr. art. 239 cpv. 3 CO) a compiere (DTF 143 III 171 consid. 3.4.1; 95 III 51 consid. 2; Peter, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 286; Kathrin Kriesi, Actio Pauliana, 2020, che precisa utilmente che solo l’esecuzione di obblighi contrattuali onerosi ne escludono la revocabilità [pag. 150] e critica l’irrevocabilità di atti compiuti in esecuzione di un dovere morale [pagg. 156 segg. ad 4]). Deve trattarsi di un atto di attribuzione (“Zuwendung”, DTF 143 III 171 consid. 3.4.1), che conferisce al beneficiario un vantaggio patrimoniale non compensato e si traduce in un aumento dell’attivo o una diminuzione del passivo del beneficiario (Henri-Robert Schüpbach, Droit et actions révocatoires, 1997, n. 6 ad art. 286 LEF; Staehelin/Bopp, op. cit., n. 1 ad art. 286). Sono determinanti solo le circostanze oggettive, ad esclusione di quelle soggettive (DTF 143 III 171 consid. 3.4.1).
2.2 La rinuncia a diritti non ancora acquisiti non costituisce una donazione giusta l’art. 239 cpv. 2 CO (DTF 138 III 506 consid. 6.2). Ciò vale in particolare per il contratto di rinuncia o di fine ereditaria dell’art. 495 cpv. 1 CC, ma non per la rinuncia all’eredità (già avvenuta) giusta gli art. 566 segg. CC (DTF 138 III 507 seg. consid. 6.3).
3. Nella decisione impugnata il Pretore ha considerato che AO 1 non aveva alcun obbligo di cedere la sua quota dell’appartamento al fratello AP 1 in adempimento delle disposizioni di ultima volontà della defunta madre, come invece sostenuto da quest’ultimo sulla scorta di un testamento olografo del 16 febbraio 1993, con cui la madre lascia al figlio AP 1 l’appartamento di Verona e lo studio di St Moritz, perché erano pendenti in Italia due cause volte a determinare le quote ereditarie dei fratelli, sicché AO 1 non aveva – e non ha tuttora – alcun obbligo di cedere la sua quota. A suo giudizio, comunque sia, la causa revocatoria non era la sede preposta per chiarire le questioni ereditarie.
Per il primo giudice, d’altronde, gli atti del processo dimostrano che lo scopo della convenzione di rinuncia sottoscritta dal fallito a favore del fratello era di sottrarre la propria quota dell’appartamento di St Moritz alla massa. In primo luogo perché la convenzione è successiva alla concessione della moratoria concordataria – procedura in cui l’esistenza dell’appartamento è stata sottaciuta al commissario – ed è stata conclusa in seguito a pressioni di AP 1 sul fratello; in secondo luogo, poiché la “causale successoria” non è indicata nella convenzione e il testamento della madre non è mai stato pubblicato in Italia; in terzo perché la relazione tra i fratelli era pessima, sicché va escluso un atto altruistico fungente da controprestazione per i soldi che AO 1 ha ricevuto dalla madre; e in ultimo luogo poiché non è per nulla credibile che AP 1 non sapesse del dissesto della farmacia, giacché secondo diverse testimonianze egli era presente sul territorio, è stato pronto a firmare l’atto di rinuncia ed è stato informato del concordato dal commissario.
Il Pretore ha così concluso che lo scopo – illecito – dei fratelli era di “mettere fieno in cascina”, giacché il fallimento è destinato a chiudersi con un forte passivo e il convenuto non ha dimostrato di aver versato l’“eventuale indennità” extracontrattuale menzionata nell’atto di rinuncia. Fatta in modo gratuito, l’attribuzione va revocata giusta l’art. 286 LEF.
4. Nell’appello AP 1 rileva anzitutto che le cause ereditarie da lui avviate in Italia, contro la massa fallimentare e contro il fratello, sono di natura legale e non testamentaria, in quanto sono volte alla reintegrazione del prezzo della farmacia e della rendita vitalizia a favore della madre (che AO 1 non le ha mai versato), del valore reale della farmacia e dei prelievi di AO 1 dai conti della madre a ridosso del ricovero di lei. Secondo l’appellante, il testamento redatto dalla madre a suo favore è un atto di divisione, se non un legato, che ha effetto già alla morte di lei. La convenzione di rinuncia ne è pertanto solo la concreta esecuzione.
4.1 L’argomentazione del Pretore non convince. La pendenza delle cause successorie in Italia, a parte il fatto che non paiono vertere né sul “testamento” olografo del 1993 (la cui esistenza è stata comunicata dal convenuto solo con la risposta alla petizione) né sull’appartamento di S. Moritz, non esclude che il fallito fosse tenuto a tollerare l’attribuzione dell’intera proprietà al fratello in base al diritto successorio italiano (in particolare in virtù dell’art. 734 comma 1 del Codice civile italiano [“CCit.”], secondo cui il testatore può dividere egli stesso i suoi beni tra gli eredi). Non occorre d’altronde confondere obbligo e accertamento giudiziario dell’obbligo. Del resto la validità dell’atto di cui è chiesta la revocazione dal punto di vista del diritto civile non è un presupposto della revocazione. Il processo revocatorio è sostanzialmente limitato alla verifica di un atto costitutivo di diritto civile dal profilo della sua ammissibilità secondo il diritto esecutivo. L’azione revocatoria diventa senza oggetto solo se la nullità dell’atto revocabile è accertata con una decisione materiale definitiva (DTF 143 III 170 seg. consid. 3.3.4 e i rinvii). Ne segue che il Pretore non poteva prescindere dall’esaminare la questione pregiudiziale di sapere se la rinuncia della quota del fallito sull’appartamento grigionese poteva o no essere considerata come l’esecuzione dell’obbligo pregresso di attuare la disposizione testamentaria della madre.
4.2 Non è neppure decisivo in sé dal profilo dell’art. 286 LEF l’argomento secondo cui gli atti del processo avrebbero dimostrato che lo scopo della convenzione di rinuncia era di sottrarre la quota del fallito alla massa. Le circostanze soggettive non sono infatti di rilievo (consid. 2.1; DTF 143 III 171 consid. 3.4.1), come non lo sono nemmeno il fatto che il debitore fosse insolvibile o persino sovraindebitato al momento del compimento dell’atto revocabile (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 3 ad art. 286). Il punto è di sapere se AO 1 era o no tenuto legalmente o moralmente a trasferire la sua quota al fratello in funzione del testamento, e non se l’ha voluto o meno. Al riguardo il Pretore non si pronuncia, pur non escludendo la validità del testamento olografo (“quand’anche si volesse riconoscere la sua esistenza”, pag. 5 dopo la metà).
4.3 Insufficientemente motivata, la sentenza impugnata andrebbe annullata e la causa rinviata al primo giudice per completarne la motivazione, ma siccome la decisione non dev’essere completata in parti o su fatti essenziali, la Camera può esaminarla essa stessa senza indugio (art. 318 cpv. 1 lett. b e c CPC), come peraltro richiesto dallo stesso appellante in via principale.
5. Secondo l’appellante, il Pretore non poteva esimersi dal verificare che l’atto di rinuncia fosse una donazione o un altro atto giuridico a titolo gratuito ai sensi dell’art. 286 LEF. Doveva interpretare il contratto, qualificandolo secondo il diritto applicabile. Trattandosi a suo dire di un contratto di divisione ereditaria, si applica il diritto dello Stato in cui si è aperta la successione (art. 91-92 LDIP), in casu il diritto italiano, in virtù del quale basta la forma scritta anche per la divisione degli immobili (art. 1350 n. 11 CCit.), il testatore potendo peraltro prevedere la divisione anche di singoli beni (art. 734 CCit.). Ora, rileva l’appellante, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione italiana la divisione ereditaria, sia essa testamentaria o convenzionale, retroagisce al momento del decesso. Significa secondo lui che l’appartamento è passato nel proprio patrimonio già il 3 marzo 2014, ovvero prima ancora della concessione del concordato prenotativo, avvenuta il 24 novembre 2015, e della pronuncia del fallimento di AO 1, il 21 aprile 2017. Ebbene, un bene che non è mai entrato nel patrimonio del debitore non è revocabile. Ne conclude che la sentenza impugnata è arbitraria.
Aggiunge l’appellante che anche in diritto svizzero le donazioni a causa di morte non sono revocabili. Non hanno del resto natura di donazione, bensì di compravendita. Ne deduce che il risultato è identico in diritto italiano o svizzero: la rinuncia del fallito alla propria quota dell’appartamento è irrevocabile.
5.1 La resistente obietta che spettava all’appellante dimostrare il contenuto del diritto italiano a norma dell’art. 16 cpv. 2 LDIP e che tutte le allegazioni su un “immaginario” legato e su una presunta efficacia ex tunc delle “asserite e contestate” disposizioni testamentarie della madre sono nova irriti e intempestivi in seconda sede.
5.1.1 Di regola incombe al giudice, in ogni sede, stabilire d’ufficio il diritto straniero applicabile secondo la lex fori, ossia in Svizzera la LDIP (DTF 137 III 483 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 4A_610/2012 del 28 febbraio 2013 consid. 2.1; Mächler-Erne/ Wolf-Mettier in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3a ed. 2013, n. 1 e 2 ad art. 16 LDIP). Non si tratta di una questione di fatto bensì di diritto, da accertare d’ufficio (DTF 145 III 217 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 5A_488/2018 del 10 maggio 2019 consid. 3.1; Mächler-Erne/Wolf-Mettier, op. cit., n. 5 e 17 ad art. 16), anche se la collaborazione di una parte è stata chiesta per la constatazione (“Nachweis”, non “Beweis”) del contenuto del diritto estero, le regole sulle conseguenze in caso di mancata prova (in senso stretto) di un fatto non essendo applicabili nel quadro dell’art. 16 LDIP (Mächler-Erne/Wolf-Mettier, op. cit., n. 13 e 18 ad art. 16). Nelle liti di natura patrimoniale, se le parti concordano, esplicitamente o implicitamente, l’applicabilità del diritto svizzero il giudice è però vincolato (art. 116 LDIP; sentenza del Tribunale federale 4A_264/2008 del 23 settembre 2008 consid. 3.2; Mächler-Erne/Wolf-Mettier, op. cit., n. 26-29 ad art. 16). In linea di principio, documenti (ma anche allegati) prodotti solo in seconda sede per determinare il contenuto del diritto estero sono pertanto ricevibili, siccome non sono allegazioni di fatto subordinate alle restrizioni dell’art. 317 cpv. 1 CPC bensì allegazioni di diritto (DTF 138 III 237 consid. 4.2.4; sentenza del Tribunale federale 5A_481/2010 del 3 agosto 2010 consid. 1.3; Mächler-Erne/Wolf-Mettier, op. cit., n. 17 ad art. 16).
5.1.2 Nel caso in esame, in prima sede le parti hanno apparentemente ritenuto applicabile il diritto italiano alle questioni successorie (almeno per la forma del testamento: cfr. replica ad 6.1.1 e duplica, pag. 3; conclusioni dell’attrice, pag. 9). Il Pretore non ha trattato la questione né messo a carico del convenuto la prova del diritto italiano. Le allegazioni di quest’ultimo in seconda sede risultano così ammissibili.
5.2 La resistente contesta l’esistenza del testamento olografo prodotto dal convenuto (in copia quale doc. 2 e in originale quale doc. 11), principalmente perché quest’ultimo non l’ha menzionata nell’istanza d’iscrizione del fondo in proprietà comune dei due fratelli presentata il 24 maggio 2014 all’URF di St Moritz, ma anche poiché il testamento non è mai stato pubblicato in Italia e non indica la persona del testatore in contrasto con l’art. 602 CCit. La massa fallimentare contesta quindi che l’atto sia stato redatto dalla madre e confuta la perizia di parte prodotta dal convenuto (doc. 11.1 accluso alla duplica). Si oppone d’altronde alla richiesta dell’appellante volta all’assunzione in questa sede di una perizia calligrafica e sull’autenticità del testamento, che reputa tardiva e comunque impossibile, in mancanza di documenti di confronto di provenienza certa, che permettano un raffronto con la firma figurante sul documento litigioso (risposta, pagg. 15-16).
5.2.1 La parte che si prevale di un documento deve provarne l’autenticità, qualora la stessa sia contestata dalla controparte; la contestazione dev’essere sufficientemente motivata (art. 178 CPC). Nel caso di specie, l’attrice ha addotto sufficienti motivi di dubbio. Il “testamento” è infatti saltato fuori più di due anni dopo il decesso della madre del convenuto, con la risposta alla petizione, non è mai stato pubblicato e non è stato menzionato da AP 1 né nell’istanza 27 maggio 2014 d’iscrizione del fondo di St Moritz in proprietà comune con il fratello, sulla scorta di un atto di notorietà del 26 maggio 2014, firmato (anche) da AP 1, che attesta che la defunta “non lasciò disposizioni di ultima volontà che si conoscano” (documentazione richiamata dall’URF della regione Maloja), né nello scritto 23 novembre 2015 (doc. 12), in cui il legale di AP 1 chiede a quello di AO 1 il rimborso della metà delle spese condominiali, e neppure nella convenzione del 13 luglio 2016 con cui AO 1 ha rinunciato alla propria quota del fondo a favore del fratello (doc. C), sottoscritta da entrambi i fratelli quali “eredi legali” (quindi non testamentari) della madre.
5.2.2 Il convenuto ha invero offerto di provare l’autenticità del documento mediante l’assunzione di una perizia giudiziaria. Non ha tuttavia contestato, in seconda istanza (v. replica n. 48-57 e risposta pagg. 15-16), l’allegazione avversa sull’impossibilità di assumere la prova proposta in mancanza di documenti di confronto di provenienza certa. Non è pertanto il caso di accogliere la domanda dell’appellante di ordinare una perizia giudiziaria in questa sede.
5.2.3 La perizia di parte prodotta dal convenuto (doc. 11.1) non è un mezzo di prova ammissibile (cfr. art. 168 CPC) e non è stata eseguita in contraddittorio. La deposizione della teste __________ (act. VIII pag. 5), che ha confermato di riconoscere sul documento discusso la calligrafia della madre del convenuto, non è sufficiente a scartare ogni dubbio sull’autenticità del documento, da un canto perché la testimone non è un perito calligrafico e dall’altro perché ammette di non aver assistito alla sua redazione. Quanto alla testimonianza della moglie separata del convenuto, __________, che finché dura il matrimonio conserva un interesse patrimoniale all’esito della lite, risulta contraddittoria nella misura in cui dapprima dichiara di essere stata presente con il marito quando la suocera ha redatto il documento in discussione, poi che “il doc. 2 è uscito dopo” che l’appartamento era stato intestato ai fratelli metà ciascuno (act. VIII, pagg. 1 e 2). Non depone nemmeno a favore dell’autenticità del “testamento” il fatto che l’appartamento di Verona, pure esso indicato in quell’atto come lasciato al figlio AP 1, è poi stato venduto dalla madre alla nuora per € 126'700.– (act. VIII pag. 3 e doc. 4). Infine, la conferma di entrambe le testi della volontà della madre del convenuto di lasciargli l’appartamento di St Moritz non è determinante, perché non può sostituirsi a un testamento formalmente valido (ossia olografo o per atto di notaio, art. 601 CCit).
5.2.4 Non avendo il convenuto dimostrato l’autenticità del documento del 16 febbraio 1993, ancorché sufficientemente contestata dall’attrice (sopra consid. 5.2.1), non se ne può tenere conto ai fini del giudizio, per il quale, comunque sia, non è decisivo (sotto consid. 8).
5.3 Contrariamente a quanto allega l’appellante, per determinare se la convenzione di rinuncia sottoscritta dai fratelli nel 2016 (doc. C) costituisce o no una donazione o un altro atto giuridico a titolo gratuito ai sensi dell’art. 286 LEF, non occorre interpretarla secondo il diritto materiale applicabile – a suo dire il diritto successorio italiano (art. 91-92 LDIP) – bensì secondo la lex fori, ovvero proprio in virtù dell’art. 286 LEF medesimo, che per “donazione” e “disposizioni a titolo gratuito” si riferisce implicitamente al diritto svizzero (cfr. consid. 2.1), a prescindere dalla validità dell’atto di cui è chiesta la revocazione sul piano sostanziale (sopra consid. 4.1).
5.4 Vero è, tuttavia, che per la natura stessa dell’istituto della revocazione è revocabile solo l’atto che diminuisce il patrimonio pignorabile del debitore o ne aumenta il passivo (DTF 138 III 508 consid. 6.3). Non si disconosce al riguardo che secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione italiana fondata sull’art. 757 CCit., in caso di divisione ereditaria, sia essa testamentaria o convenzionale, la proprietà esclusiva del bene assegnato a un erede retroagisce al momento del decesso come se su quel bene non vi fosse stato – nel periodo intermedio intercorso tra la morte del de cujus e lo scioglimento della comunione – un rapporto di comunione tra gli eredi (sentenza n. 25021 della Corte di cassazione civile del 7 ottobre 2019, consid. 5.3). L’appellante ne deduce che l’appartamento di St Moritz è passato nel proprio patrimonio già al momento del decesso della madre, il 3 marzo 2014, sicché non è mai entrato in quello del fratello, ciò che escluderebbe la revocazione della convenzione di rinuncia del 2016.
5.4.1 L’appellante misconosce che lo scopo della revocazione è precisamente di rendere inopponibili ai creditori gli effetti di un negozio giuridico (per ipotesi) regolarmente concluso quando rientra tra gli atti revocabili definiti agli art. 286 a 288 LEF. La questione da risolvere è quella di sapere se, come deciso dal Pretore, la convenzione di rinuncia è da considerare come un atto giuridico a titolo gratuito ai sensi dell’art. 286 LEF (fatto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento, ciò che non è contestato nella fattispecie e comunque risulta dagli atti, v. sopra ad C e D). Poiché la rinuncia è revocabile, stante l’assenza di controprestazione, il suo effetto retroattivo è inopponibile ai creditori.
5.4.2 Per abbondanza, va inoltre rilevato che i diritti reali immobiliari sono regolati dal diritto del loro luogo di situazione (art. 99 cpv. 1 LDIP), ovvero dal diritto svizzero per quanto riguarda il fondo grigionese. Vero è che se il fondo fa parte di un’universalità, segnatamente di una successione, il suo statuto (individuale) dal punto di vista dei diritti reali è disciplinato in linea di massima dallo sta-tuto generale relativo all’intero patrimonio, ossia dallo statuto successorio nel caso concreto (Müller-Chen in: Zürcher Kommentar zum IPRG I, 3a ed. 2018, n. 18 ad art. 99 LDIP). Ora, secondo il diritto italiano l’erede cui una disposizione testamentaria attribuisce direttamente una cosa determinata ne diventa immediatamente proprietario al decesso del testatore (sentenza n. 15501/2011 della Corte di cassazione civile del 14 luglio 2011 consid. 7), contrariamente a quanto avviene in virtù del diritto successorio svizzero, in cui l’erede designato in una norma divisionale (giusta l’art. 608 CC), come il legatario, diventa proprietario del fondo a lui assegnato dal testatore solo con l’iscrizione a registro fondiario (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4a ed. 2012, n. 1560a con riferimento alla DTF 70 III 269). Inoltre, in virtù del diritto svizzero, l’iscrizione nel registro fondiario di una mutazione avvenuta a titolo universale è solo dichiarativa (art. 665 cpv. 2 CC; Steinauer, op. cit., n. 1557).
5.4.2.1 Fatto sta, però, che nella fattispecie AP 1 non si è avvalso del “testamento” per far iscrivere a registro fondiario il suo preteso diritto di proprietà diretta sul fondo di St Moritz, ma l’ha fatto intestare, in un primo tempo, a entrambi gli eredi in comunione, sulla scorta di un atto di notorietà che attesta l’assenza di disposizioni di ultima volontà della defunta madre (sopra consid. 5.2.1), poi esclusivamente a nome suo in base alla convenzione di rinuncia. Dal punto di vista giuridico, il secondo atto è un atto di attribuzione al convenuto della quota di proprietà comune entrata nel patrimonio del fallito con il primo atto, vale a dire configura un atto potenzialmente revocabile ai sensi dell’art. 286 LEF (sopra consid. 2.1).
5.4.2.2 L’appellante non allega infatti per avventura – e meno ancora offre la controprova – di essere venuto in possesso del “testamento” tra il primo e il secondo atto. Rimane silente sul motivo per cui il fondo non è stato intestato esclusivamente a lui già nel 2014 (replica ad n. 34). Non vi sono dunque motivi per non ritenere valida l’iscrizione del 2014, ricordato che gli eredi possono liberamente disporre dei propri diritti successori (cfr. art. 477 CCit.), in tutto o in parte. Del resto, l’appellante non ha chiesto la rettifica del registro fondiario per farvi iscrivere il diritto fondato sulla pretesa disposizione testamentaria. Ne segue che la convenzione di rinuncia del fratello alla propria quota firmata nel 2016 è un atto di attribuzione a favore del convenuto, ossia potenzialmente un atto revocabile (sopra consid. 2.1) ove sia stato compiuto a titolo gratuito.
6. L’appellante non ha provato di aver corrisposto al fratello l’“eventuale indennità” che la convenzione di rinuncia prevedeva fosse pattuita in via “extracontrattuale” (doc. C ad 1). Asserisce però che la rinuncia del fratello è avvenuta in adempimento della nota disposizione di ultima volontà della madre, e dunque non a titolo gratuito, bensì in esecuzione di un obbligo legale, ma siccome non ha dimostrato l’autenticità del testamento la sua tesi non può essere seguita.
7. Non si disconosce che le “donazioni” mortis causa non sono donazioni giusta l’art. 286 LEF e non sono pertanto revocabili (sopra consid. 2.1). Nel caso specifico, tuttavia, l’oggetto dell’azione revocatoria non è la disposizione della madre del 1993, bensì la convenzione di rinuncia del 2016. Ora, la rinuncia a un’eredità già avvenuta (o a parte di essa) è revocabile se è fatta a titolo gratuito (consid. 2.1 i.f.; cfr. DTF 138 III 507 consid. 6.3). Che poi l’appellante sapesse o no del concordato prenotativo o persino delle difficoltà finanziarie del fratello è senza rilievo per l’applicazione dell’art. 286 LEF (sopra consid. 4.2). La decisione impugnata va così confermata, ancorché per altri motivi.
8. Pur volendo ammettere l’autenticità e la validità del “testamento” prodotto dal convenuto, l’esito dell’appello non muterebbe. Certo, non sono revocabili le disposizioni a titolo gratuito che il debitore era tenuto giuridicamente a adempiere (sopra consid. 2.1). Per esempio il debitore che risarcisce il danno da lui causato non compie una liberalità bensì esegue un obbligo che gl’incombeva (Kriesi, op. cit., pag. 150). Orbene, le norme date dal testatore per la divisione sono di principio vincolanti per gli eredi (art. 733 CCit., il cui pendant in diritto svizzero è l’art. 608 cpv. 2 CC). In linea di massima l’erede che rinuncia alla propria quota successoria su un bene attribuito dal testatore a un coerede adempie un obbligo di legge di cui, in caso di mancato consenso, quest’ultimo potrebbe ottenere l’esecuzione con un’azione giudiziaria, fermo restando che l’erede non è obbligato a rispettare (integralmente) il testamento se non è valido o lede la sua legittima.
8.1 Oltre a contestare l’autenticità e la validità formale del “testamento”, la massa fallimentare fa valere che se la tesi difesa dall’appellante nella causa revocatoria dovesse essere accolta e la stessa sorte dovesse toccare all’azione da lui promossa in Italia contro la massa fallimentare (volta a ricostituire l’asse ereditario della successione materna mediante reintegrazione del prezzo della farmacia mai pagato da AO 1, della rendita vitalizia non corrisposta, del valore reale della farmacia e dei prelievi di AO 1 dai conti della madre a ridosso del suo ricovero per demenza senile), ne risulterebbe un abuso di diritto, dato ch’egli si terrebbe l’intero fondo pur vedendo accolta l’intera sua pretesa nel fallimento (ri-sposta all’appello, ad 19-27 lett. c, pag. 10). La resistente, però, non spiega né dimostra la propria affermazione, e in particolare non allega né prova che la metà dei valori da reintegrare per ipotesi nella successione, che AO 1 potrebbe conservare come erede ab intestat, non copre la sua legittima (di un terzo, art. 537 cpv. 2 CCit.), ovvero è inferiore al valore del fondo di St Moritz (che l’appellante potrebbe tenersi in più della propria metà dei valori da reintegrare).
Tutt’al più ci si potrebbe chiedere se la rinuncia alla quota di comproprietà non potrebbe essere reputata revocabile nella misura in cui sfavorisce i creditori del fallito rispetto all’appellante (cfr. DTF 136 III 251 consid. 3; 134 III 618 consid. 4.2.1; 99 III 36 consid. 5; Peter, op. cit., n. 16 ad art. 285), ledendo il principio di parità di trattamento dei creditori nel fallimento, siccome al posto di un diritto reale sul fondo si trova ad avere un (eventuale) diritto personale contro AP 1 ove la legittima del fratello dovesse rivelarsi lesa. La questione può tuttavia rimanere aperta.
8.2 In effetti, la rinuncia del 2016 non può essere considerata come l’esecuzione delle ultime volontà della madre – si volesse anche ammetterne l’autenticità e la validità – dal momento che AP 1 ha rinunciato a prevalersene facendo iscrivere il fondo in comunione nel 2014 (sopra consid. 5.4.2). La stessa rinuncia del 2016 conferma che per i fratelli la quota apparteneva davvero a AO 1 – altrimenti non avrebbe avuto ragione di essere – e che AP 1 aveva rinunciato a valersi del “testamento”, sennò avrebbe potuto far iscrivere a suo nome l’intera proprietà senza l’accordo del fratello (sopra consid. 5.4.2).
8.3 Pure nell’ipotesi della validità del “testamento”, l’appello si rivelerebbe così infondato.
9. La tassa del presente giudizio, stabilita in virtù dei combinati art. 7 cpv. 1 e 13 LTG (RL 178.200), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1 e 2 lett. a RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
10. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 117'700.– (v. sopra consid. 1), raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 9'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà alla massa del fallimento di AO 1 fr. 6'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).